IL DIRETTORE PROVINCIALE
                        del lavoro di Matera
  Visto  l'art.  2544, comma primo, seconda parte, del codice civile,
cosi' come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
che  prevede  come le societa' cooperative edilizie di abitazione e i
loro   consorzi,  che  non  hanno  depositato  presso  la  camera  di
commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,  registro  delle
imprese,  nei  termini  prescritti i bilanci relativi agli ultimi due
anni,  sono sciolte di diritto dalla competente autorita' governativa
e perdono la responsabilita' giuridica;
  Atteso  che l'autorita' governativa per le societa' cooperative e i
loro  consorzi  si  identifica,  ai  sensi  dell'art.  1  del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6
marzo  1996,  con  il  quale  e'  stata  decentrata  alle  competenti
direzioni  provinciali  del  lavoro  l'adozione  del provvedimento di
scioglimento  senza  nomina  di liquidazione, ai sensi dell'art. 2544
del codice civile, primo comma;
  Visto il verbale di ispezione del 24 febbraio 2001 e l'accertamento
eseguito  in  data  13  giugno 2001 nei confronti della cooperativa a
r.l.  "Bottiglione",  con  sede in Matera, dai quali si evince che la
cooperativa  medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli
ultimi due esercizi;
                              Decreta:
  Dalla   data   del   presente   decreto   la   cooperativa  a  r.l.
"Bottiglione", con sede in Matera, e' sciolta di diritto senza nomina
di liquidatore e perde la personalita' giuridica.
    Matera, 27 giugno 2001
                                    Il direttore provinciale: Gurrado