Al Presidente della Regione siciliana
  L'art.  7  dell'ordinanza  n.  3145  del 25 luglio 2001, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  173  del
27 luglio  2001, ha stabilito che la regione Siciliana e' autorizzata
a  corrispondere primi contributi rapportati al danno subito a favore
di  soggetti  privati  proprietari  di  unita'  abitative distrutte o
gravemente  danneggiate  e  per  favorire  la ripresa delle attivita'
produttive danneggiate a seguito degli eventi eruttivi che, a partire
dal  13 luglio  2001,  hanno  interessato i comuni della provincia di
Catania  individuati  con  provvedimento  del  prefetto di Catania ai
sensi  dell'ordinanza  n.  3145,  nei  limiti  e secondo le modalita'
previste  dagli  articoli  4 e 4-bis della legge 11 dicembre 2000, n.
365  (d'ora in poi indicata, semplicemente, come "legge"). Al fine di
assicurare omogeneita' di interventi con altre zone del Paese colpite
da  eventi  calamitosi  e nelle quali e' stata applicata la normativa
alla  quale  ci  si  riferisce,  la  protezione civile e' chiamata ad
emanare  apposite  direttive.  Tali  direttive, sempre ai sensi della
medesima legge n. 365/2000, art. 7-ter, troveranno applicazione nelle
regioni  autonome  compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi
statuti  e dalle relative norme di attuazione. A tal fine si emana la
seguente direttiva, specificatamente dedicata agli eventi conseguenti
all'attivita' del vulcano Etna, iniziata il 13 luglio 2001.
  La   legge   prevede   due   categorie   di   benefici,   relative,
rispettivamente,  ai  soggetti  privati  ed alle attivita' produttive
danneggiate.  La  presente  direttiva  si  articola, pertanto, in due
sezioni relative alle suindicate categorie.
1. Criteri  e  modalita'  per la concessione dei benefici ai soggetti
privati proprietari di immobili, beni mobili e beni mobili registrati
danneggiati  dagli  eventi  eruttivi  del  vulcano  Etna  iniziati il
13 luglio 2001.
  Per  la  concessione  dei  benefici  previsti dall'art. 4-bis della
legge a favore di privati proprietari di unita' immobiliari destinate
ad   uso  abitativo  distrutte  o  non  ripristinabili  o  gravemente
danneggiate,  ed  ai  soggetti  che  hanno subito la distruzione o il
danneggiamento  grave  di  beni  mobili  o  mobili registrati di loro
proprieta'  in  conseguenza  degli  eventi  eruttivi del vulcano Etna
iniziati  il  13 luglio  2001,  la Regione siciliana si atterra' alle
seguenti  direttive attuative. compatibilmente con il proprio statuto
e  con  le  relative  norme di attuazione, comunicando all'Agenzia di
protezione  civile (entro dieci giorni dalla data di emanazione della
presente  direttiva)  le modifiche che apportera' alle indicazioni di
seguito  formulate in funzione della valutazione di compatibilita' di
cui sopra.
1.1. Benefici finanziari.
  I  benefici  finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste
dall'art. 4-bis della legge, sono concessi per:
    unita'  immobiliari  ad  uso di abitazione principale ubicate nel
territorio   della   provincia  di  Catania  distrutte  o  gravemente
danneggiate  dagli  eventi  connessi con l'attivita' del vulcano Etna
iniziati  il  13 luglio 2001 (danni provocati dall'attivita' sismica,
dalle colate laviche, dalla ricaduta di sabbia e cenere);
    unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo,  ma  non  di  abitazione
principale,   ubicate  nel  territorio  della  provincia  di  Catania
distrutte o gravemente danneggiate dagli stessi eventi;
    beni  mobili  o  beni  mobili  registrati  distrutti o gravemente
danneggiati  dagli  stessi  eventi (il contributo, in questo caso, e'
concesso in relazione al nucleo familiare).
  I  benefici  finanziari  relativi  ai  beni immobili possono essere
richiesti  una volta sola o dai proprietari o dai titolari di diritti
reali e di godimento.
1.2. Spese ammissibili.
  I contributi possono essere richiesti relativamente a:
    lavori  di  demolizione  di  unita'  immobiliari  distrutte o non
ripristinabili;
    ricostruzione,  nuova costruzione o acquisto, nello stesso comune
o  in  un  comune  limitrofo, di un alloggio di civile abitazione, di
superficie   utile  abitabile  corrispondente  a  quella  dell'unita'
immobiliare  andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite
massimo  di  200 mq e con valore a mq non superiore a quello previsto
per  gli  interventi  di  nuova edificazione di edilizia residenziale
sovvenzionata;
    ripristino di unita' immobiliari che hanno subito danni;
    redazione della perizia asseverata sui danni subiti;
    spese  conseguenti  alla distruzione o al danneggiamento grave di
beni mobili o di beni mobili registrati.
  Per  il  rispetto  dei  limiti  massimali,  nell'ambito delle spese
ammissibili  suindicate,  sono  da  calcolare  anche i relativi oneri
fiscali.
  Eventuali   somme   spettanti   allo  stesso  titolo  da  compagnie
assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena
di  decadenza  dal  contributo,  e vengono dedotte dall'importo della
spesa ammissibile. Al riguardo, a tali soggetti viene corrisposto, in
aggiunta,  un  contributo  pari  ai  premi  assicurativi  pagati  dai
soggetti  danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento
limitatamente   ai  beni  distrutti  o  danneggiati,  come  stabilito
dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.
  Ai  fini  della  concessione  dei  benefici,  riferiti  ai beni sia
immobili  che  mobili (con esclusione dei beni mobili registrati), la
dichiarazione  di non trovarsi in situazione di difformita' o assenza
delle  autorizzazioni  o  concessioni previste dalla legge (di cui al
comma  7  dell'art.  4 della legge) deve essere intesa in relazione a
variazioni essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive   modifiche  ed  integrazioni,  e  relative  al  complesso
dell'unita' immobiliare.
1.3. Entita' e tipologia dei benefici concedibili.
  La  Regione  siciliana  provvede  a disciplinare la concessione dei
benefici previsti a favore dei soggetti privati dall'art. 4-bis della
legge  per  il  tramite  dei  comuni  (a  cui  trasferisce le risorse
finanziare  relative)  secondo  le  seguenti  entita'  e tipologie di
finanziamento:
    unita'  immobiliari  ad  uso di abitazione principale distrutte o
non ripristinabili (prime case):
      spetta   un   contributo  a  fondo  perduto  per  le  spese  di
demolizione  e  proporzionale  alla  spesa  complessiva sostenuta per
l'acquisto    (comprensivo   dell'eventuale   ristrutturazione),   la
ricostruzione  o  la  nuova  costruzione  di  un'unita'  abitativa di
superficie  utile  abitabile  non  superiore  a  quella dell'immobile
distrutto  o non piu' ripristinabile e, comunque, non superiore a 200
mq  e per un valore a mq non superiore ai limiti massimi di costo per
gli   interventi  di  nuova  edificazione  di  edilizia  residenziale
sovvenzionata,  come  determinati  dalla regione ai sensi della legge
5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  Per  la  determinazione  della  superficie  utile  abitabile  si fa
riferimento  all'art.  6,  lettera  A),  del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
194 del 20 agosto 1994 o agli atti equivalenti adottati dalla regione
nell'esercizio della propria autonomia;
    unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo non adibite ad abitazione
principale distrutte o non ripristinabili (seconde case):
      spetta  un  contributo fino al 75% della spesa di demolizione e
proporzionale   alla   spesa  complessiva  sostenuta  per  l'acquisto
(comprensivo  dell'eventuale ristrutturazione), la ricostruzione o la
nuova   costruzione   di  un'unita'  abitativa  di  superficie  utile
abitabile  non  superiore a quella dell'immobile distrutto o non piu'
ripristinabile  nei limiti e secondo le modalita' di cui al paragrafo
precedente;
    unita'  immobiliari  ad  uso  di abitazione principale gravemente
danneggiate, ma ripristinabili (prime case):
      spetta  un  contributo  a  fondo  perduto, ai fini del recupero
delle  medesime  unita' immobiliari, fino al 75% del valore dei danni
subiti;
    unita'  immobiliari  ad  uso  abitativo non adibite ad abitazione
principale gravemente danneggiate, ma ripristinabili (seconde case):
      spetta  un  contributo  a  fondo  perduto, ai fini del recupero
delle  medesime  unita' immobiliari, fino al 50% del valore dei danni
subiti;
    parti  ad  uso comune di un condominio gravemente danneggiato, ma
ripristinabile:
      nel  caso  in  cui  all'interno  del  condominio  vi sia almeno
un'unita'  abitativa destinata ad uso di abitazione principale (prima
casa)  per  le parti comuni spetta un contributo a fondo perduto fino
al  75%  del  valore  dei  danni subiti. Detto contributo puo' essere
richiesto  dall'amministratore del condominio o dal soggetto all'uopo
delegato dai condomini;
      nel  caso  in  cui all'interno del condominio non vi sia alcuna
unita'  abitativa  destinata  ad  uso  di  abitazione  principale, il
contributo spetta nel limite del 50% del valore dei danni subiti;
    beni  mobili  o  beni  mobili  registrati  distrutti o gravemente
danneggiati:
      al  proprietario  dei beni spetta un contributo a fondo perduto
fino  al  60%  del  valore dei danni subiti, nel limite massimo di L.
50.000.000 per ciascun nucleo familiare.
  Fermo  restando  il  limite  di  cui sopra il contributo per i beni
mobili,  ove  non  altrimenti  documentabile  con  atti probatori sul
valore dei predetti beni, e' cosi' determinato:
    in  ragione di L. 6.000.000 per ogni vano catastale danneggiato a
seguito dell'evento eruttivo del vulcano Etna;
    in  ragione di L. 100.000 a mq per locali adibiti a garage, box o
cantina  danneggiati  a seguito degli eventi connessi con l'attivita'
del vulcano Etna.
  Sugli  importi forfetari non si applica la riduzione percentuale al
60%.
  Fermo  restando  il  limite  complessivo  di  cui  sopra, il limite
massimo  del  contributo per i beni mobili registrati e' stabilito in
L. 30.000.000.
1.4. Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici.
  La Regione siciliana provvede a disciplinare la concessione, per il
tramite dei comuni, dei benefici elencati al precedente paragrafo 1.3
attenendosi alle seguenti disposizioni:
    segnalazione del danno:
      entro  sette  giorni dall'avvenuta distruzione o danneggiamento
del  bene, il soggetto proprietario (o il titolare del diritto reale,
in  caso  di  beni  immobili)  deve  presentare  al  comune  nel  cui
territorio  si  e'  verificato  il  danno  la  segnalazione del danno
subito, secondo il modello allegato (allegato A). Il comune e' tenuto
a  verificare  la  veridicita'  della segnalazione entro i successivi
quindici giorni. La segnalazione di danno puo' essere presentata piu'
volte,  in  caso di danni verificatisi successivamente per evoluzioni
degli  eventi  eruttivi.  In  fase  di  prima applicazione, per danni
occorsi  precedentemente  alla  data  di  emanazione  della  presente
direttiva, la segnalazione del danno deve avvenire entro sette giorni
dalla medesima data di emanazione;
    presentazione delle domande:
      la  domanda  di  contributo  (unica  per  tutte le tipologie di
finanziamento  previste),  in  carta  semplice  e  secondo il modello
allegato  (allegato  B), sottoscritta dal proprietario o dal titolare
del diritto reale (nel caso di beni immobili), deve essere presentata
entro  il  termine di trenta giorni dalla data della segnalazione del
danno  di  cui  al  paragrafo  precedente,  presso  il comune nel cui
territorio  si  e' verificato il danno. La domanda in allegato B deve
essere  compilata  integralmente.  Tale domanda puo' riguardare anche
piu'  segnalazioni di danno, purche' rientranti nel termine temporale
suindicato;
    documentazione:
      alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
        copia della segnalazione del danno presentata al comune;
        fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento (in corso di
validita) del sottoscrittore della domanda;
        perizia  asseverata  del  valore  dei beni e dei danni subiti
complessivamente,  redatta  da un professionista iscritto al relativo
albo  professionale, qualora la richiesta di contributo sia superiore
a  lire  30  milioni;  in caso di richieste di contributo inferiori a
lire  30  milioni,  e'  sufficiente l'autocertificazione del soggetto
sottoscrittore della domanda;
        eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo
gia'   percepito   e   dichiarazione   alla  compagnia  assicuratrice
attestante  l'importo  dei  premi  pagati  per i beni danneggiati nei
precedenti cinque anni (decorrenza 13 luglio 1996);
    istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici:
      il  comune,  accertata  la  completezza delle domande ricevute,
provvede  al calcolo del contributo ed alla definizione del beneficio
spettante, comunicandolo alla Regione siciliana e all'interessato. La
liquidazione del contributo puo' avvenire per erogazioni successive.
  E'   consentita   l'erogazione   di  un'anticipazione  al  soggetto
beneficiario   non   superiore   al  60%  del  contributo  spettante.
L'erogazione  del  saldo  del  contributo  e' consentita a seguito di
presentazione, al comune, da parte dell'interessato, di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta', presentata ai sensi delta legge n.
15  del  1968 e successive modifiche ed integrazioni, redatta secondo
il  modello  allegato  (allegato  C); qualora detta dichiarazione sia
gia'  allegata  alla  domanda,  il  contributo puo' essere erogato in
un'unica soluzione.
1.5. Controlli.
  La Regione siciliana disciplina, secondo il proprio ordinamento, le
modalita'  operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno
conseguimento degli obiettivi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3145/2001
e  della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli,
ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca
totale o parziale del contributo.
  Semestralmente,  ed ogniqualvolta l'Agenzia di protezione civile lo
richieda,  la  Regione  siciliana  trasmette  una relazione analitica
sullo  stato  di  attuazione  degli  interventi a favore dei soggetti
privati danneggiati.
2.  Criteri  e modalita' per la concessione alle imprese industriali,
artigiane,  agro-industriali, agricole, alberghiere, commerciali e di
servizi,  agenzie  di viaggi, pubblici esercizi, studi professionali,
societa'  sportive  danneggiate dagli eventi connessi con l'attivita'
            del vulcano Etna iniziati il 13 luglio 2001.
  Per  la  concessione  dei  benefici  previsti dall'art. 4-bis della
legge  a  favore  delle  attivita'  produttive che hanno subito gravi
danni  a  beni  immobili,  mobili  e  scorte, ovvero la riduzione del
volume  d'affari  in  misura  superiore  al  30% dell'analogo periodo
dell'anno precedente per interruzioni delle comunicazioni protrattesi
per  oltre  quindici  giorni in conseguenza degli eventi eruttivi del
vulcano  Etna  iniziati  il  13 luglio  2001, la Regione siciliana si
atterra'  alle  seguenti  direttive attuative, compatibilmente con il
proprio  statuto  e  con le relative norme di attuazione, comunicando
all'Agenzia  di  protezione  civile (entro dieci giorni dalla data di
emanazione della presente direttiva) le modifiche che apportera' alle
indicazioni  di  seguito  formulate  in funzione della valutazione di
compatibilita' di cui sopra.
2.1. Benefici finanziari.
  I  benefici  finanziari, secondo le modalita' e le entita' previste
dall'art.  4-bis  della  legge,  sono  concessi  ai seguenti soggetti
aventi  sede  o  unita'  produttive  nei territori della provincia di
Catania interessati dagli eventi connessi con l'attivita' del vulcano
Etna  o che hanno riportato danni alla loro attivita' per effetto dei
medesimi eventi (danni provocati dall'attivita' sismica, dalle colate
di lava, dalla ricaduta di sabbia e cenere):
    imprese   industriali,   artigiane,  agro-industriali,  agricole,
alberghiere,  commerciali, di servizi alla produzione e alla persona,
agenzie di viaggi, pubblici esercizi;
    studi professionali;
    societa'  sportive  facenti  parte  di  federazioni  o di enti di
promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
    persone    fisiche    proprietarie   degli   immobili   destinati
all'attivita' di impresa ubicati nei territori danneggiati.
2.2. Entita' e tipologia dei benefici concedibili.
  La  Regione  siciliana,  direttamente  o per il tramite di soggetti
pubblici,  enti  e  societa' a partecipazione regionale o istituti di
credito  a  cui  trasferisce  eventualmente  le  risorse  finanziarie
necessarie,  provvede  a  disciplinare  la  concessione  dei benefici
previsti   dall'art.  4-bis  della  legge  ai  soggetti  indicati  al
precedente  paragrafo 2.1, secondo le seguenti entita' e tipologie di
finanziamento.
  Imprese  con  piu' di 20 dipendenti, studi professionali e societa'
sportive. A questi soggetti spettano:
    un  contributo  a  fondo perduto fino al 40% del valore dei danni
subiti, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascun soggetto;
    un  finanziamento in conto interessi che copra la concorrenza del
danno fino al 75% del valore dei danni subiti (detratto il contributo
a  fondo perduto effettivamente percepito), con un onere a carico del
beneficiario non inferiore all'1,5% della rata di ammortamento.
  Imprese artigiane e di altro genere fino a 20 dipendenti.
  A  questi  soggetti  spetta,  a loro richiesta ed in alternativa ai
benefici  di  cui  al  precedente  paragrafo,  un  contributo a fondo
perduto  fino  al 75% del valore dei danni subiti, nel limite massimo
di lire 500 milioni per ciascun soggetto.
  Attivita' produttive con riduzione del volume di affari.
  A  questi  soggetti e' assegnato un contributo a fondo perduto fino
al  75%  dei  minori  introiti  qualora ricorrano ambedue le seguenti
condizioni:
    riduzione  del  volume  d'affari  (ricavabile dalle dichiarazioni
IVA)  di  almeno  il  30%  rispetto all'equivalente periodo dell'anno
precedente;
      impossibilita'   di  accesso  per  interruzione  delle  vie  di
comunicazione  stradale,  anche  disposte  per  ragioni di sicurezza,
protrattesi  per  oltre  quindici  giorni in conseguenza degli eventi
eruttivi.
  Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti:
    i  contributi a fondo perduto e in conto interessi non concorrono
alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita'
alle imposte previste;
    per   "dipendenti",   ai   fini   della   diversa  tipologia  del
finanziamento   previsto,  si  intendono  i  lavoratori  assunti  con
contratto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che part-time;
    i benefici di cui ai paragrafi precedenti non sono cumulabili con
altri  contributi,  sovvenzioni  o  benefici pubblici ricevuti per lo
stesso titolo;
    eventuali   somme  spettanti  allo  stesso  titolo  da  compagnie
assicurative devono essere dichiarate, con autocertificazione, a pena
di  decadenza  dal  contributo, e vengono detratte dall'importo della
spesa  ammissibile a contributo. Si applica, inoltre, quanto previsto
dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.
  Persone  fisiche proprietari di immobili destinati all'esercizio di
impresa.
  A  questi soggetti spetta il contributo a fondo perduto fino al 75%
del valore dei danni subiti, nel limite massimo di L. 500.000.000.
2.3. Interventi ammissibili.
  Tenuto   conto   che   la  finalita'  dell'intervento  pubblico  e'
strettamente legata alla ripresa delle attivita' produttive dell'area
colpita, i contributi di cui al paragrafo 2.2 devono essere impiegati
per le seguenti finalita':
    lavori per rimozione di macerie, ceneri o materiale lavico;
    lavori  per  il  ripristino  di opere di difesa preesistenti e di
ripristino  dei  fabbricati,  nonche'  degli  edifici  adibiti ad uso
ufficio o laboratorio, compresi gli impianti fissi in genere;
    ripristino,  mediante  riparazione o riacquisto, di attrezzature,
macchinari, automezzi';
    ricostituzione  delle scorte danneggiate (materie prime, prodotti
finiti, semilavorati);
    lavori  in  economia,  spese  connesse all'acquisto dei materiali
impiegati  e alle ore di lavoro straordinario prestate dai dipendenti
nei  trenta  giorni  successivi  all'evento calamitoso in aggiunta al
normale lavoro straordinario;
    lavori  di  ripristino della coltivabilita' dei terreni agricoli,
ove possibile;
    ripristino  dei beni danneggiati di proprieta' di terzi, detenuti
a   titolo   di   noleggio,  leasing,  comodato  o  di  contratto  di
riparazione, revisione e o di altro titolo legittimo di possesso;
    perizia asseverata dei danni subiti.
  Le  spese  sostenute dai soggetti di cui ai primi tre paragrafi del
precedente punto 2.2 si intendono al netto degli oneri fiscali. Per i
soggetti  di  cui  al  quarto paragrafo del precedente punto 2.2 sono
invece da calcolare i relativi oneri fiscali.
  Ai fini della concessione dei benefici suindicati, la dichiarazione
di  non  trovarsi  in  situazione  di  difformita'  o  assenza  delle
autorizzazioni  o concessioni previste dalla legge (di cui al comma 7
dell'art. 4 della legge) deve essere intesa in relazione a variazioni
essenziali ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modifiche  ed  integrazioni,  e  relative  al  complesso  dell'unita'
immobiliare sede dell'attivita' produttiva.
2.4. Modalita' di concessione ed erogazione dei benefici.
  La  Regione  siciliana  provvede  a  disciplinare  la  concessione,
direttamente o per il tramite di soggetti pubblici, enti o societa' a
partecipazione  regionale  o  di  istituti  di  credito, dei benefici
elencati  al  precedente  paragrafo  2.2,  attenendosi  alle seguenti
modalita':
    segnalazione del danno:
      entro  sette  giorni dall'avvenuta distruzione o danneggiamento
del  bene,  il  soggetto  titolare  dell'attivita'  produttiva  o  il
proprietario   dell'immobile   destinato   ad   attivita'  produttiva
distrutto  o  danneggiato  deve  presentare alla Regione siciliana la
segnalazione  del danno subito, secondo il modello allegato (allegato
D).  In fase di prima applicazione, per danni occorsi precedentemente
alla data di emanazione della presente direttiva, la segnalazione del
danno  deve  avvenire  entro  sette  giorni  dalla  medesima  data di
emanazione.   La   Regione   siciliana  e'  tenuta  a  verificare  la
veridicita' della segnalazione entro i successivi quindici giorni. La
segnalazione  di  danno puo' essere presentata piu' volte, in caso di
danni   verificatisi  successivamente  per  evoluzioni  degli  eventi
eruttivi;
    presentazione delle domande:
      la   domanda  di  contributo  (unica  per  tutte  tipologie  di
finanziamento   previste),  in  carta  semplice  secondo  il  modello
allegato   (allegato   E),  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell'impresa o dello studio professionale o della societa' sportiva o
dell'organizzazione  di volontariato, deve essere presentata entro il
termine  di  sessanta  giorni dalla data di segnalazione del danno di
cui  al  paragrafo  precedente presso gli uffici all'uopo individuati
dalla Regione siciliana. La domanda deve essere compilata in ogni sua
parte;
    documentazione allegata alla domanda:
      alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
        copia  della  segnalazione  del danno presentata alla Regione
siciliana;
        fotocopia  di  un  documento  di  riconoscimento (in corso di
validita) del sottoscrittore della stessa;
        perizia   asseverata   dei   danni   subiti,  redatta  da  un
professionista  iscritto  al  relativo albo professionale, qualora la
richiesta  di  contributo sia superiore a lire 30 milioni; in caso di
richieste  di  contributo inferiori a lire 30 milioni, e' sufficiente
l'autocertificazione del soggetto sottoscrittore della domanda;
        eventuale quietanza liberatoria del risarcimento assicurativo
gia'   percepito   e   dichiarazione  della  compagnia  assicuratrice
attestante  l'importo  dei  premi  pagati  per i beni danneggiati nei
precedenti cinque anni (decorrenza 13 luglio 1996);
        solo  per  la  concessione  del  beneficio  spettante  per la
riduzione  del  volume d'affari, copia delle dichiarazioni IVA da cui
si ricavi la riduzione del volume d'affari e attestazione del sindaco
dalla  quale  emerga  l'interruzione delle comunicazioni stradali per
piu' di quindici giorni;
        solo  per  i soggetti che effettuino interventi di ripristino
di  beni  danneggiati  di  proprieta'  di terzi, detenuti a titolo di
noleggio,  leasing, comodato o di contratto di riparazione, revisione
o  di  altro  titolo legittimo di possesso, l'autorizzazione in carta
semplice,  del  soggetto  proprietario  del  bene  e la fotocopia del
documento  di  identita' del medesimo soggetto (o, in caso di beni di
proprieta'  di  persone giuridiche, fotocopia di documento attestante
la proprieta' del bene);
    istruttoria, concessione ed erogazione dei benefici:
      la  Regione  siciliana  disciplina  i  criteri  e  le modalita'
organizzative  per  accertare la completezza delle domande ricevute e
provvedere   alla   definizione  ed  alla  concessione  dei  benefici
spettanti. Tale disciplina deve attenersi alle seguenti direttive:
      l'erogazione  del  contributo  a fondo perduto e la concessione
del  finanziamento in conto interessi avvengono, di norma, nei limiti
previsti, in un'unica soluzione;
      la  durata  del  finanziamento  in  conto  interessi  non  puo'
superare  i dieci anni; l'onere a carico del soggetto richiedente non
puo'  essere  inferiore  all'1,5% della rata di ammortamento; ai fini
dell'erogazione  dei  finanziamenti,  la Regione siciliana o gli enti
esterni  eventualmente incaricati, stipulano apposite convenzioni con
gli istituti di credito nelle quali vengono disciplinate le modalita'
relative alla gestione dei contratti di finanziamento;
      entro  dodici  mesi  dalla  concessione dei benefici i soggetti
richiedenti  devono  presentare  alla  regione apposita dichiarazione
sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  redatta  secondo  il  modello
allegato  (allegato  F),  oltre  a  relazione analitica contenente la
descrizione  degli  interventi  effettuati  ai  sensi  del precedente
paragrafo 2.3;
      la  regione  o  gli  enti locali possono concedere a valere sui
propri  bilanci  immediate  anticipazioni fino a 5 milioni di lire ai
soggetti  danneggiati dall'interruzione delle comunicazioni stradali;
la regione provvedera' al reintegro delle somme anticipate.
2.5. Controlli.
  La  Regione  siciliana disciplina secondo il proprio ordinamento le
modalita'  operative dei controlli da svolgere per garantire il pieno
conseguimento degli obiettivi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 3145/2001
e  della legge, assicurandone la massima trasparenza. Tali controlli,
ove verifichino inadempienze sostanziali, possono portare alla revoca
totale o parziale del contributo.
  Semestralmente,  ed ogniqualvolta l'Agenzia di protezione civile lo
richieda,  la  Regione  siciliana  trasmette  una relazione analitica
sullo  stato  di attuazione degli interventi a favore delle attivita'
produttive danneggiate.
2.6. Garanzie.
  Al  fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti in conto interessi
la  Regione siciliana, anche per il tramite di societa' finanziarie a
partecipazione  regionale,  puo'  erogare  appositi contributi, anche
destinando  parte  delle risorse ad essa assegnate, alle strutture di
garanzia  fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale. A
tale   scopo  la  Regione  siciliana,  anche  al  fine  di  garantire
omogeneita'  di  interventi  tra  i  diversi settori produttivi, puo'
utilizzare,  ove  presenti,  strumenti  legislativi propri diretti al
sostegno  e  promozione  creditizia  attraverso  il concorso al fondo
rischi  delle  strutture  di  garanzia stesse, eventualmente anche in
deroga  alle  disposizioni  medesime  ove risultino restrittive circa
l'ambito operativo assegnato, limitatamente a quest'ultimo.
2.7. Interventi specifici nel settore agricolo.
  Per   gli   interventi  nel  settore  agricolo,  in  aggiunta  alle
disposizioni   generali  contenute  nei  precedenti  paragrafi  della
presente  direttiva  (e  recepite  nella  modulistica  allegata) deve
ritenersi  applicabile  la  legislazione  di settore disciplinata con
legge  14  febbraio  1992,  n.  185,  limitatamente alle tipologie di
interventi non disciplinati dalla legge n. 365/2000 e precisamente:
    i  danni  alle  colture  in  campo  (art.  3,  comma  2,  lettere
b/c/d/f)*;
    i  danni  alle  infrastrutture  interaziendali  (art. 3, comma 3,
lettera a)*;
    i  danni  ad opere di bonifica/bonifica montana (art. 3, comma 3,
lettera b)*;
      *  Gli  articoli  citati  si riferiscono alla legge 14 febbraio
1992,  n. 185.   Per le sopra nominate tipologie si operera' ai sensi
della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i tempi, le modalita' e
la  modulistica  vigenti.  I soggetti interessati dovranno attestare,
sotto  la  propria  responsabilita', nella domanda allegata E, di non
richiedere  i  contributi  ordinariamente  previsti  dalla  legge  n.
185/1992  per  le  tipologie  disciplinate  dalla  legge n. 365/2000,
elencate al precedente paragrafo 2.2.
  I  lavori  di  ripristino della coltivabilita' dei terreni e per il
reimpianto   delle   piantagioni   arboree   distrutte   o  non  piu'
commercializzabili,  comprensivi  delle  opere  e  dei  manufatti  di
sistemazione fondiaria resi necessari a seguito dei danni conseguenti
all'evento  eruttivo  (terrazzamenti,  muretti  a  secco, etc.), sono
ammissibili  al  calcolo  del  volume  di danno come risultanti dalla
perizia  asseverata  ovvero, per i casi in cui la perizia non risulti
necessaria  (contributo  richiesto  inferiore  a 30 milioni di lire),
come  risultanti  dalla  spesa fatturata necessaria per il ripristino
dei  terreni  agricoli  e  il reimpianto delle piantagioni arboree, e
sono  validi  per  terreni  di  qualunque  genere,  purche' risultino
regolarmente  accatastati  e  in  presenza  di  regolare concessione.
Qualora    tali    lavori    siano    stati   eseguiti   direttamente
dall'imprenditore  agricolo, l'importo ammissibile per il calcolo del
volume  di  danno  viene  determinato  secondo parametri che dovranno
essere stabiliti dalla Regione siciliana.
  I  proprietari  di  terreni  agricoli  nei  quali  non  puo' essere
ripristinato  lo  strato coltivabile perche' sommersi dalla lava, nel
calcolo  del  volume  di  danno  possono  indicare un importo pari al
valore  tabellare,  cosi  come  fissato  dalle  tabelle redatte dalle
commissioni  provinciali costituite ai sensi dell'art. 14 della legge
28 gennaio  1977,  n. 10, in vigore al 13 luglio 2001, sulla base del
tipo di coltura catastalmente censita o denunciata.
  Tale  danno  puo'  essere  indicato,  in  alternativa, dal titolare
dell'impresa  agricola  operante  sul  terreno  in questione, qualora
risulti  diverso  dal  proprietario del terreno, purche' quest'ultimo
faccia  parte  del nucleo familiare e svolga o abbia svolto (nel caso
di coltivatore pensionato) attivita' agricola nella medesima impresa,
cosi' come intesa dall'art. 230-bis del codice civile.
  Ove   l'evento   eruttivo  abbia  irrimediabilmente  danneggiato  o
asportato prodotti agricoli che erano stati raccolti, facendo mancare
all'azienda  la  fonte di reddito per l'annata successiva, i prodotti
in  magazzino  danneggiati  o  asportati  sono ammessi al calcolo del
volume  di  danno come scorte. Il valore di riferimento dovra' essere
determinato  con  perizia  asseverata o, per i casi in cui la perizia
non  e' necessaria, con autocertificazione riferita ai valori medi di
mercato riportati nei "mercuriali" delle camere di commercio.
2.8. Norma di rinvio.
  La  Regione  siciliana,  con  propri  provvedimenti amministrativi,
stabilisce, ove necessario, ulteriori condizioni, criteri e modalita'
per  la  gestione  degli interventi agevolativi a favore dei soggetti
danneggiati  dagli  eventi  connessi con l'attivita' del vulcano Etna
iniziati il 13 luglio scorso.
    Roma, 15 agosto 2001
                                                 Il Ministro: Scajola