IL DIRETTORE GENERALE
        per le politiche agroalimentari ufficio vitivinicolo
  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999,  ed  in  particolare  l'allegato  V  che prevede che qualora le
condizioni  climatiche  in  talune  zone  viticole della Comunita' lo
richiedano,   gli   Stati   membri  interessati  possono  autorizzare
l'aumento  del  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  delle  uve
fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e
del  vino  nuovo  ancora  in fermentazione ottenuti dalle varieta' di
viti  di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino
da tavola, del vino da tavola;
  Visto  il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio
1999 ed in particolare l'allegato V, let-tera H, punto 4, che prevede
che  ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta'
per  le  quali  sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo
condizioni  da  stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel
luogo di elaborazione dei vini spumanti;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  (C.E.)  n.  1622/00 del
24 luglio  2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e
dei trattamenti enologici;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 giugno  1995,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 149 del 21 giugno 1995,
recante   norme   sulle   autorizzazioni   all'aumento   dei   titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,
n.   162,   recante  norme  per  la  repressione  delle  frodi  nella
preparazione dei mosti, vini e aceti;
  Visto  il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e'  stato  adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle  competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
    Visti  gli  attestati degli assessorati regionali all'agricoltura
delle  regioni  Veneto  e  Lombardia  con i quali gli organi medesimi
hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la
vendemmia  2001,  condizioni  climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto
l'emanazione   del  provvedimento  che  autorizza  le  operazioni  di
arricchimento anzidette;
  Considerato  che  le  suddette  operazioni di arricchimento debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ispettorato centrale
repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 e' consentito aumentare il
titolo   alcolometrico  volumico  naturale  dei  prodotti  citati  in
premessa,  ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni
Veneto e Lombardia.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le  modalita'  previste  dai regolamenti comunitari sopracitati e nel
limite massimo di due gradi.
  3.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  ed  entra  in vigore il giorno della sua
pubblicazione.
    Roma, 13 agosto 2001
                                       Il direttore generale: Petroli