IL DIRETTORE GENERALE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
servizi   -   direzione   generale   per  la  qualita'  dei  prodotti
             agroalimentari e la tutela del consumatore
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1953, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Vista   la  legge  27 marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni
modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore
agricolo e forestale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984 con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  e  garantita "Chianti" ed e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione;
  Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996, con il quale e' stato
modificato  il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di
origine controllata e garantita di cui sopra;
  Visto  il  decreto  dirigenziale  5 agosto  1996,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 219 del l8 settembre 1996,
concernente   modificazioni   al  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  "Chianti"  ed
approvazione  dei  disciplinari  di  produzione  relativi  ai  vini a
denominazione di origine controllata e garantita "Chianti" e "Chianti
Classico";
  Vista  la  sentenza  del  tribunale amministrativo regionale per il
Lazio,  sezione  seconda  -  Ter  n.  1818/1998,  che ha annullato il
predetto   decreto  dirigenziale  di  modifica  del  disciplinare  di
produzione  della  denominazione  di  origine controllata e garantita
"Chianti" e l'approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai
vini  a  denominazione  di origine controllata e garantita Chianti" e
"Chianti  Classico", nella parte in cui si dispone l'imbottigliamento
in  zona  delimitata,  rilevando  che  l'emanazione del provvedimento
impugnato  e'  avvenuto in presenza di "eccesso di potere per carenza
istruttoria";
  Visto  il  decreto  15 marzo 1999 di adeguamento delle disposizioni
contenute  nel  decreto  dirigenziale  5 agosto  1996  alla  predetta
sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio;
  Vista  la decisione del Consiglio di Stato in sede giurisizionale -
sezione  quarta  -  n.  6567  del  9.6/12.2000, con la quale venivano
rigettati  gli  appelli  proposti avverso la sopracitata sentenza del
tribunale amministrativo regionale del Lazio;
  Preso  atto  della  documentazione  presentata,  in data 7 febbraio
2001,  dal  consorzio  del  vino "Chianti Classico", a sostegno della
richiesta  del  ripristino dell'obbligo dell'imbottigliamento in zona
delimitata,  dalla  quale  si  evince che il 75% della intera filiera
produttiva, rappresentata sia da soci del consorzio proponente che da
produttori  non  iscritti  al  consorzio  stesso, si e' pronunciata a
favore del ripristino del predetto obbligo;
  Ritenuto  che  scopo  primario della legge n. 164/1992 e' quello di
garantire  che  il  prodotto  possa  giungere  al  consumatore  nella
"qualita'"  e  "tipicita'"  previste  dai disciplinari di produzione,
salvaguandando,  nel  contempo, i diritti di scelta e di gestione dei
produttori,  i  quali  hanno  un  interesse  fondamentale  per quanto
attiene ai controlli, all'immagine ed alla qualita' del prodotto;
  Preso  atto  dei motivi che hanno indotto la Corte di giustizia del
Lussemburgo,  in data 16 maggio 2000 a respingere il ricorso proposto
dal Regno del Belgio contro il Regno di Spagna, in merito all'obbligo
dell'imbottigliamento  del  vino a "denominacion de origen calificada
Rioja"" nella zona di produzione dello stesso;
  Ritenuto  di coindividere le motivazioni della sentenza della Corte
di   giustizia  ed  in  particolare  la  necessita'  di  garantire  i
consumatori  circa la certezza che "tutte le fasi della produzione di
un  VQPRD  rinomato debbano essere effettuate sotto il controllo e la
responsabilita'  della  collettivita'  interessata  all'interno della
zona di produzione";
  Considerato,  pertanto,  che  la  denominazione  di origine, per le
considerazioni  sopra  esposte, costituisce un patrimonio collettivo,
dove  per  collettivita'  devono intendersi quei soggetti ai quali la
legge  stessa  demanda,  attraverso il disciplinare di produzione, il
diritto di autoregolamentazione;
  Considerato   che   il  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei  vini  -  Sezione interprofessionale, nella
riunione  del  18 luglio  2001,  ha  ritenuto,  sulla  base sia della
necessita'  di  garantire  alla  collettivita' certezza sui controlli
effettuati in maniera sistematica, univoca ed efficace, ritenendo che
tale  certezza  possa  essere  assicurata  solo in quanto i controlli
predetti  avvengono  nell'ambito  della zona di produzione, sia dalla
documentazione  e  dalle  dichiarazioni fatte pervenire dal consorzio
tutela  della denominazione "Chianti Classico", dalle quali si evince
che   il   75%   dei   produttori   si   e'  espresso  favorevolmente
all'imbottigliamento in zona determinata;
  Considerato  che  l'art.  10,  par.  1,  lettera i), della legge n.
164/1992  prevede  che  nei  disciplinari  di  produzione  dei vini a
"denominazione   di   origine  controllata  e  garantita"  ed  a  "la
denominazione  di origine controllata" "devono essere stabiliti", tra
le   altre   disposizioni,   "l'eventuale  imbottigliamento  in  zona
delimitata";
  Considerato  altresi' che nella fattispecie appaiono sussistenti le
condizioni  ed  i  requisiti  atti  a  supportare  le  richieste  dei
produttori   interessati,   riguardanti  l'imbottigliamento  in  zona
delimitata;
  Ritenuto pertanto di doversi procedere alla previsione dell'obbligo
dell'imbottigliamento in zona delimitata cosi' come definita all'art.
5  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di origine
controllata  e  garantita  "Chianti  Classico", gia' riconosciuta dal
decreto diringenziale 5 agosto 1996;
  Ritenuta   l'opportunita'   di   prevedere  modalita'  tecniche  di
carattere  generale  con  apposito  regolamento  ministeriale  per la
disciplina  dell'imbottigliamento in zona dei vini a denominazione di
origine;
  Ritenuta   la   necessita'  di  prevedere  misure  provvisorie  per
l'imbottigliamento  fuori  zona  del  vino a denominazione di origine
controllata   e   garantita   "Chianti   Classico",  nelle  more  dei
provvedimenti applicativi del regolamento predetto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  fatto  obbligo  dell'imbottigliamento  in  zona  del vino a
denominazione  di origine controllata e garantita "Chianti Classico",
zona  delimitata  all'art. 3 del relativo disciplinare di produzione,
annesso al decreto dirigenziale 5 agosto 1996.