Il comune di Tonadico (Trento) ha adottato il 29 novembre 2001 la
seguente  deliberazione  in  materia di determinazione delle aliquote
dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
    (Omissis).
      1.  Di  stabilire  per  l'anno  2001 la detrazione per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8, comma
3,  del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3,
comma  55,  della  legge  n.  662/1996, comprese le pertinenze di cui
all'art.  6-bis  del vigente regolamento I.C.I., dai soggetti passivi
pari all'imposta dovuta per la predetta unita'.
      2.  La  detrazione  di  cui al punto 1) e' applicata anche alle
unita'  immobiliari  appartenenti a cooperative edilizie a proprieta'
indivisa,  adibite  ad  abitazione principale dai soci assegnatari ed
agli  alloggi  regolarmente  assegnati dagli Istituti autonomi per le
case  popolari,  mentre  restano  esclusi dall'agevolazione di cui al
punto  1)  gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che
li utilizzano come dimora abituale.
      3.  Di  determinare,  per  l'anno  2001,  l'aliquota  ordinaria
dell'imposta  comunale  sugli  immobili che sara' applicata in questo
comune nella misura del 5 per mille.
      4.  Di  determinare,  per l'anno 2001, ai sensi del punto 2 del
comma  53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del
4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale
C6  da  far  rien  trare  nella  tipologia  "immobili  diversi  dalle
abitazioni".
      5.  Di  determinare  per  l'anno  2001 l'aliquota da applicarsi
sull'abitazione principale nella misura del 4 per mille.
    (Omissis).