IL DIRETTORE GENERALE
              per le politiche sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto   l'art.  2  del  decreto-legge  2  dicembre  1985,  n.  688,
convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
  Visto  il  decreto-legge  21  marzo  1988,  n.  86, convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 109, che ha
aggiunto,  dopo il comma 5 del citato art. 3 della legge n. 223/1991,
l'ulteriore  comma  5-bis  che  dispone  l'applicazione  dei benefici
previsti  dal  citato  art.  3  anche  ai  lavoratori  delle  aziende
sottoposte  a  sequestro  o  confisca  ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Vista  la sentenza della Corte di cassazione del 27 maggio 1997 che
ha  disposto,  ai  sensi della citata legge n. 575/1965, il sequestro
della S.r.l. Co.Stra.;
  Vista  l'istanza  presentata  dall'amministratore giudiziario della
citata  societa'  con  la  quale  viene  richiesta la concessione del
trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  ai sensi del
citato  art.  3,  comma  5-bis della legge n. 223/1991, in favore dei
lavoratori  sospesi  dal  lavoro  o  lavoranti  ad  orario  ridotto a
decorrere dal 21 febbraio 2001;
  Visto il parere favorevole espresso dal prefetto di Napoli, fondato
su  ragioni  di  sicurezza  e di ordine pubblico, cosi' come previsto
dall'art.  2,  comma  1,  della citata legge n. 109/1996 che fa parte
integrante del presente provvedimento;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento;
                              Decreta:
  In  favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.Stra., sede in
Napoli, cantiere in provincia di Catanzaro, ufficio di Napoli, per un
massimo di 25 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento  straordinario  di integrazione salariale dal 21 febbraio
2001 al 20 febbraio 2002.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
intergazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 3, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  L'Istituto  nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del  limite  massimo  di  36  mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla  vigente  normativa,  in  ordine  ai  periodi  di fruizione del
trattamento   ordinario   di  integrazione  salariale,  concessi  per
contrazione  o  sospensione  dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 luglio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi