Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di origine protetta "Stelvio" o "Stilfser", ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dalla societa' cooperativa a r.l. Milkon, via Campiglio n. 13/a, con sede in Bolzano e, ritenendo che la stessa sia giustificata e che siano soddisfatti i requisiti previsti dal citato regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello stesso, procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei prodotti agricoli e agroalimentari - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea. Disciplinare di produzione del formaggio "Stelvio" o "Stilfser" Art. 1. Nome del prodotto La denominazione di origine protetta (D.O.P.) "Stelvio" o "Stilfser" e' riservata esclusivamente al formaggio da tavola che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.