Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato
l'istanza  intesa ad ottenere la registrazione della denominazione di
origine  protetta  "Stelvio"  o  "Stilfser", ai sensi del regolamento
(CEE)  n.  2081/92,  presentata  dalla  societa'  cooperativa  a r.l.
Milkon,  via  Campiglio n. 13/a, con sede in Bolzano e, ritenendo che
la  stessa  sia  giustificata  e  che  siano  soddisfatti i requisiti
previsti  dal  citato  regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5
dello  stesso,  procede alla pubblicazione della relativa proposta di
disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.
    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla
presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della
disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e
successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e
dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti
agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita'
dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari - via XX Settembre n. 20 -
00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti
interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da
parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della
trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

   Disciplinare di produzione del formaggio "Stelvio" o "Stilfser"

                               Art. 1.
                          Nome del prodotto

    La   denominazione  di  origine  protetta  (D.O.P.)  "Stelvio"  o
"Stilfser"  e'  riservata  esclusivamente  al formaggio da tavola che
risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.