IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento per le politiche
                       sociali e previdenziali

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed  incremento  dei  livelli  occupazionali,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto  l'art.  7  del  decreto-legge  30  dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608,
che  individua  in  un arco temporale fisso i limiti temporali di cui
all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  6,  del  predetto  decreto-legge ed in particolare i
commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio  1996, registrato
dalla  Corte  dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1 ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte del limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 218 del 10
giugno 2000;
  Vista  l'istanza  della  societa'  S.p.a. American Uniform Company,
inoltrata presso il competente ufficio della direzione generale della
previdenza  e assistenza sociale, come da protocollo dello stesso, in
data  31 maggio 2001, che unitamente al contratto di solidarieta' per
riduzione  di  orario  di  lavoro,  costituisce  parte integrante del
presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  in  data  10 maggio  2001
stabilisce  per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 14 maggio 2001,
la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore settimanali,
come   previsto   dal  contratto  collettivo  nazionale  del  settore
industria  abbigliamento applicato, a 25,00 ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a 148 unita', di
cui  8 dipendenti part-time da 20 ore medie settimanali a 12 ore e 30
minuti medie settimanali, su un organico complessivo di 166 unita';
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 14 maggio 2001 al 13 maggio
2002,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui   all'art.   1,   del  decreto-legge  30 ottobre  1984,  n.  726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge
1 ottobre  1996,  n.  510, convertito, con modificazioni, nella legge
28 novembre  1996,  n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a.  American  Uniform  Company,  con  sede in Avellino, unita' di
Avellino, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25,00  ore medie settimanali nei
confronti  di  un  numero massimo di lavoratori pari a 148 unita', di
cui  8 dipendenti part-time da 20 ore medie settimanali a 12 ore e 30
minuti medie settimanali, su un organico complessivo di 166 unita'.