Art. 1.
                Dipartimenti del Ministero e Agenzia
       per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e della tutela del territorio, in
seguito   denominato   Ministero,   esercita   le   funzioni  di  cui
all'articolo 35  del  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il
Ministero,  per  l'espletamento  dei  compiti  ad  esso demandati, e'
articolato nei seguenti Dipartimenti:
    a)  Dipartimento  per  lo sviluppo sostenibile e per le politiche
del personale e gli affari generali;
    b) Dipartimento per la protezione ambientale;
    c)   Dipartimento   per   l'assetto  dei  valori  ambientali  del
territorio;
    d) Dipartimento per le risorse idriche.
    L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
istituita  e  disciplinata  ai  sensi  dell'articolo 38  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e'  sottoposta  al potere di
indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio.
All'emanazione  del  relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma
4,  del  decreto  legislativo  n.  300  del  1999, i Dipartimenti del
Ministero   cesseranno   di   operare  nelle  funzioni  eventualmente
spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui' pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10  comma  3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinnvio.  Restano ivariati il
          valore   e   l'efficacia   degli   atti   legislativi  qui'
          trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  le  leggi ed emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   n.   214,   del  12 settembre  1988,
          supplemento  ordinario, reca: "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis:
              "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali.
              -  La  legge  15 marzo  1997,  n.  59, pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  63, del 17 marzo 1997, supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              -  Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio
          1993,   supplemento   ordinario,   abrogato   dal   decreto
          legislativo   30 marzo   2001,  n.  165,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 106, del 9 maggio 2001, supplemento
          ordinario,  recava:  "Razionalizzazione dell'organizzazione
          delle   amministrazioni   pubbliche   e   revisione   della
          disciplina   in   materia  di  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 92, del 21 aprile
          1998,   supplemento   ordinario,   reca:  "Conferimento  di
          funzioni  e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
          ed  agli  enti locali, in attuazione del capo I della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
                 Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          supplemento  ordinario,  reca  "Riforma dell'organizzazione
          del  Governo,  a  norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59".
          Note all'art. 1:
              -  Si  trascrive  il  testo  degli articoli 35, 38 e 8,
          comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:
              "Art.  35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1.  E'  istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo  Stato in materia di tutela dell'ambiente e
          del  territorio;  identificazione  delle linee fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  ai  valori
          naturali  e  ambientali;  difesa  del  suolo e tutela delle
          acque;  protezione  della  natura;  gestione  dei  rifiuti,
          inquinamento  e rischio ambientale; promozione di politiche
          di sviluppo sostenibile; risorse idriche.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,   le   funzioni   e   i   compiti   dei  Ministeri
          dell'ambiente  e  dei  lavori  pubblici,  eccettuate quelle
          attribuite,  anche dal presente decreto, ad altri Ministeri
          o  Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite
          alle  regioni  e  agli enti locali anche ai sensi e per gli
          effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)
          e  b),  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59; sono altresi'
          trasferite  le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero
          delle  politiche  agricole  in materia di polizia forestale
          ambientale".
              "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
          i  servizi  tecnici).  -  1.  E' istituita l'Agenzia per la
          protezione  dell'ambiente  e  per  i  servizi tecnici nelle
          forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
              2.   L'Agenzia   svolge   i   compiti  e  le  attivita'
          tecnico-scientifiche   di   interesse   nazionale   per  la
          protezione  dell'ambiente,  per  la  tutela  delle  risorse
          idriche   e   della   difesa   del   suolo,   ivi  compresi
          l'individuazione  e  delimitazione  dei  bacini idrografici
          nazionali e interregionali.
              3.   All'Agenzia   sono   trasferite   le  attribuzioni
          dell'agenzia  nazionale  per  la  protezione dell'ambiente,
          quelle  dei  servizi  tecnici nazionali istituiti presso la
          presidenza  del  consiglio  dei  Ministri,  ad eccezione di
          quelle del servizio sismico nazionale.
              4.  Nell'ambito  dell'agenzia,  al fine di garantire il
          sistema  nazionale  dei controlli in materia ambientale, e'
          costituito,  con  il  regolamento  di organizzazione di cui
          all'art.   8,   comma  4,  un  organismo  che  assicuri  il
          coinvolgimento  delle  regioni  previsto  dall'art. 110 del
          decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra
          l'Agenzia   e   le   Agenzie  regionali  sono  disciplinati
          dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.
          496,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
          1994, n. 61.
              5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione
          dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
          la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri.  Il relativo
          personale    e   le   relative   risorse   sono   assegnate
          all'Agenzia".
              "Art. 8 (L'ordinamento). - Omissis.
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministri
          competenti,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  Agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'Agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del Dipartimento;
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'Agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                  d1) l'approvazione   dei   programmi  di  attivita'
          dell'Agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'Agenzia;
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere;
                  d3) l'acquisizione    di    dati    e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'Agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  Ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'Agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          Ministero  competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,  nei limiti fissati dalla successiva lettera
          l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'Agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del Ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del Ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l) determinazione  di una organizzazione dell'Agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  Agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'Agenzia  e approvati dal Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni e integrazioni;
                m) facolta'  del  direttore  generale dell'Agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  Ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'Agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".