Art. 1. Dipartimenti del Ministero e Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito denominato Ministero, esercita le funzioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nei seguenti Dipartimenti: a) Dipartimento per lo sviluppo sostenibile e per le politiche del personale e gli affari generali; b) Dipartimento per la protezione ambientale; c) Dipartimento per l'assetto dei valori ambientali del territorio; d) Dipartimento per le risorse idriche. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici istituita e disciplinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sottoposta al potere di indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'ambiente e del territorio. All'emanazione del relativo statuto ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, i Dipartimenti del Ministero cesseranno di operare nelle funzioni eventualmente spettanti all'Agenzia e i relativi uffici saranno soppressi.
Avvertenza: Il testo delle note qui' pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinnvio. Restano ivariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui' trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214, del 12 settembre 1988, supplemento ordinario, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis: "Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. - La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63, del 17 marzo 1997, supplemento ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30, del 6 febbraio 1993, supplemento ordinario, abrogato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106, del 9 maggio 2001, supplemento ordinario, recava: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92, del 21 aprile 1998, supplemento ordinario, reca: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, reca "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". Note all'art. 1: - Si trascrive il testo degli articoli 35, 38 e 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999: "Art. 35 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e del territorio; identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali; difesa del suolo e tutela delle acque; protezione della natura; gestione dei rifiuti, inquinamento e rischio ambientale; promozione di politiche di sviluppo sostenibile; risorse idriche. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59; sono altresi' trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale". "Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici). - 1. E' istituita l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. 2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse idriche e della difesa del suolo, ivi compresi l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali. 3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. 4. Nell'ambito dell'agenzia, al fine di garantire il sistema nazionale dei controlli in materia ambientale, e' costituito, con il regolamento di organizzazione di cui all'art. 8, comma 4, un organismo che assicuri il coinvolgimento delle regioni previsto dall'art. 110 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I rapporti tra l'Agenzia e le Agenzie regionali sono disciplinati dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 5. Sono soppressi l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia". "Art. 8 (L'ordinamento). - Omissis. 4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli statuti delle Agenzie istituite dal presente decreto legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione delle attribuzioni del direttore generale dell'Agenzia anche sulla base delle previsioni contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con riferimento al capo del Dipartimento; b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti dell'Agenzia dei poteri e della responsabilita' della gestione, nonche' della responsabilita' per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove possibile, di massimali di spesa predeterminati dal bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; c) previsione di un comitato direttivo, composto da dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia, in numero non superiore a quattro, con il compito di coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite; d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza, che devono comprendere, comunque, oltre a quelli espressamente menzionati nel precedente comma 2: d1) l'approvazione dei programmi di attivita' dell'Agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti, secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia dell'Agenzia; d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni impartite; d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da intraprendere; e) definizione, tramite una apposita convenzione da stipularsi tra il Ministro competente e il direttore generale dell'Agenzia, degli obiettivi specificamente attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei finanziamenti da accordare all'agenzia stessa; delle strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita' di verifica dei risultati di gestione; delle modalita' necessarie ad assicurare al Ministero competente la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; f) attribuzione all'Agenzia di autonomia di bilancio, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero competente; attribuzione altresi' all'Agenzia di autonomi poteri per la determinazione delle norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera l); g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione tra l'Agenzia ed altre pubbliche amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da deliberarsi da parte del Ministro competente; h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con decreto del Ministro competente, composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; previsione di un membro supplente; attribuzione dei relativi compensi, da determinare con decreto del Ministro competente di concerto con quello del tesoro; i) istituzione di un apposito organismo preposto al controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a regolamenti interni di ciascuna Agenzia, adottati dal direttore generale dell'Agenzia e approvati dal Ministro competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita' professionale e territoriale previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; m) facolta' del direttore generale dell'Agenzia di deliberare e proporre all'approvazione del Ministro competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti interni di contabilita' ispirati, ove richiesto dall'attivita' dell'Agenzia, a principi civilistici, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica".