IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO:
-  la  legge  18  maggio 1989, n.183, recante "Norme per il riassetto
organizzativo  e  funzionale  della  difesa  del  suolo" e successive
modifiche ed integrazioni;
-  in particolare, l'art.17 della suddetta legge, relativo a "valore,
finalita' e contenuti del piano di bacino";
-  il  DPCM  10  agosto 1989, recante "Costituzione dell'autorita' di
bacino del fiume Po";
-  il  DPCM  24 luglio 1998, recante "Approvazione del Piano Stralcio
delle Fasce Fluviali";
-  il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, recante "Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
-  in particolare, l'art.20 del suddetto decreto legislativo, recante
"Compiti di programmazione" dell'ente Provincia;

RICHIAMATE:
- la propria deliberazione n.26 dell'11 dicembre 1997, con cui questo
Comitato ha adottato il "Piano Stralcio delle Fasce Fluviali"
-  la  propria  deliberazione n.18 del 26 aprile 2001, con cui questo
Comitato ha adottato il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico";

PREMESSO CHE:
-  il  territorio  del  bacino  del  fiume  Po  costituisce un bacino
idrografico  di  rilievo  nazionale,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art.14 della legge 18 maggio 1989, n.183;
-  con  DPCM 10 agosto 1989 e' stata costituita l'Autorita' di bacino
del fiume Po;
- l'art.17 della citata legge 18 maggio 1989, n.183 - come modificato
dall'art.12  del  Decreto  legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito in
legge 4 dicembre 1993, n.493 - prevede, al comma 6ter, che i piani di
bacino  idrografico  possano  essere  redatti  ed approvati anche per
sottobacini  o  per stralci relativi a settori funzionali, che devono
costituire  fasi  interrelate rispetto ai contenuti del comma 3 dello
stesso   articolo,   garantendo   la   considerazione  sistemica  del
territorio  e disponendo le opportune misure inibitorie e cautelative
in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinati;
- con DPCM 24 luglio 1998 e' stato approvato il "Piano Stralcio delle
Fasce  Fluviali"  (di  seguito brevemente definito PSFF), il quale ha
delimitato  e normato le fasce fluviali relative ai corsi d'acqua del
sottobacino del Po chiuso alla confluenza del fiume Tanaro, dall'asta
del  Po  fino  al  Delta,  e  degli  affluenti  emiliani  e  lombardi
limitatamente ai tratti arginati;
-  con  propria  deliberazione  n.18  del 26 aprile 2001, il medesimo
Comitato  ha  adottato, ai sensi dell'art.18 della legge 183/1989, il
Piano  Stralcio  per  l'Assetto  Idrogeologico (di seguito brevemente
denominato PAI);
-  l'art.20,  comma  2  del  Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.267,  prevede  che  la  provincia  predispone  e  adotta  il  piano
Territoriale  di  coordinamento, che determina gli indirizzi generali
di  assetto  del  territorio  e  in  particolare  indica  le linee di
intervento  per  la sistemazione idrica, idrogeologica ed idraulico -
forestale  ed  in  genere  per  il  consolidamento  del  suolo  e  la
regimazione delle acque;
- il successivo comma 6 del medesimo Testo unico dispone che gli enti
e  le  amministrazioni  pubbliche,  nell'esercizio  delle  rispettive
competenze,  si  conformino  ai  piani  territoriali di coordinamento
delle province;

CONSIDERATO CHE:
-  il  PAI  contiene,  tra  l'altro,  modifiche  ed integrazioni alle
disposizioni  del  PSFF  destinate,  in  caso  di incompatibilita', a
prevalere su queste ultime;
-   alla   presente  data  e'  in  corso  di  elaborazione  il  Piano
Territoriale  di  Coordinamento predisposto dalla provincia di Parma,
il quale, tra l'altro, delimita le fasce fluviali dei Torrenti Parma,
Baganza, Taro e Ceno per i tratti non delimitati nel PAI;
-   nella   attesa   dell'approvazione   del  Piano  Territoriale  di
Coordinamento  della  Provincia  di  Parma, sussiste la necessita' di
applicare alle fasce fluviali di cui al punto precedente le misure di
salvaguardia di cui all'art.17, comma 6bis della legge 183/1989, allo
scopo  di garantire una sostanziale omogeneita' rispetto ai territori
gia'  coperti  dalla pianificazione di bacino per quanto concerne sia
la   disciplina   dell'uso  del  suolo  che  il  governo  delle  aree
perifluviali;

ACQUISITI
-  gli elaborati cartografici contenenti l'individuazione delle fasce
di  pertinenza  fluviale  dei  Torrenti  Parma,  Baganza, Taro e Ceno
elativamente  ai  tratti  non  coperti  dai  Piani  dell'Autorita' di
Bacino;
-  il  parere  favorevole espresso da parte del Comitato tecnico, con
riferimento  all'oggetto  della  presente deliberazione, nella seduta
del 19 aprile 2001;

RITENUTO
di  accogliere  il parere espresso dal Comitato Tecnico e pertanto di
farlo proprio
per quanto sopra visto, richiamato, premesso, considerato e ritenuto,
questo Comitato Istituzionale

                              DELIBERA
ART. 1
Fino  all'approvazione  del Piano Territoriale di Coordinamento della
Provincia di Parma e comunque per un periodo non superiore a tre anni
dalla  data  di  entrata  in  vigore della presente deliberazione, si
applicano  ai  tratti,  non  delimitati  dal PAI, dei Torrenti Parma,
Baganza, Taro e Ceno di cui agli elaborati cartografici allegati alla
presente   deliberazione,   della   quale  sono  parte  integrante  e
costitutiva,  le misure temporanee di salvaguardia di cui all'art.17,
comma  6bis  della  legge  183/1989  con  il  contenuto  di  cui alle
prescrizioni dei seguenti articoli delle Norme di attuazione del PAI:
art.1,  comma  6;  art.29, comma 2, lettere a) e b); art.30, comma 2;
art.32,  commi  3  e4;  art.38; art.38bis; art.39, commi 1,2,3,4,5,6;
art.41.
ART. 2
Fermi  i  poteri  del Ministro dei Lavori Pubblici di cui all'art.17,
comma  6bis  della  legge  183/1989,  dalla  data  di  adozione della
presente  deliberazione  le  amministrazioni  e gli enti pubblici non
possono  rilasciare  concessioni, autorizzazioni e nullaosta relativi
ad  attivita' di trasformazione del territorio che siano in contrasto
con le prescrizioni di cui all'articolo precedente.
Sono  fatti  salvi  gli interventi gia' autorizzati o per i quali sia
stata previamente presentata denuncia di inizio di attivita' ai sensi
dell'art.4,  comma  7  del  decreto  legge  5  ottobre  1993,  n.398,
convertito  in legge 4 dicembre 1993, n.493 e successive modifiche ed
integrazioni,  sempre  che  i  relativi  lavori  siano stati iniziati
precedentemente  alla  data  di comunicazione di cui al primo comma e
purche'  gli  stessi  vengano completati entro il termine di tre anni
dalla  data  di  inizio.  In ogni caso, al titolare della concessione
dovra'   essere   tempestivamente   notificata   la   condizione   di
pericolosita' rilevata.
ART.3
Copia   della   presente   deliberazione,  con  l'elenco  dei  Comuni
interessati  dalle  misure temporanee di salvaguardia, e' pubblicata,
entro  trenta  giorni  dal  suo ricevimento, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna.
ART.4
La   Regione   provvedera',   entro   trenta  giorni  decorrenti  dal
ricevimento  della presente deliberazione, alla trasmissione di copia
della  stessa  ai Sindaci dei Comuni interessati i quali a loro volta
sono  tenuti  a  pubblicare  gli  elaborati riguardanti il territorio
comunale  mediante  affissione  degli  stessi  all'Albo  Pretorio per
quindici giorni consecutivi.
Dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio entrano
in vigore, per ogni ambito comunale, le misure di salvaguardia di cui
all'art.1.
I  Sindaci  dei Comuni interessati sono altresi' tenuti a trasmettere
alla Regione la certificazione relativa all'avvenuta pubblicazione.


 Il Segretario Generale                     Il Presidente
 (Prof. Roberto Passino)           (On.le Dott. Valerio Calzolaio)