IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione
della  delega  conferita  dall'articolo  1,  comma 32, della legge 24
dicembre  1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti
pubblici di previdenza e assistenza;
  Vista  la  legge  9  marzo  1989,  n.  88, recante ristrutturazione
dell'Istituto   nazionale   della   previdenza   sociale   (INPS)   e
dell'Istituto  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL);
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n.
639;
  Visto  l'articolo  43  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il
quale,  a decorrere dal 31 marzo 2000, e' soppresso il Fondo pensioni
del  personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 9 luglio
1908,  n.  418,  ed  e'  istituito, presso l'Istituto nazionale della
previdenza   sociale,   un   Fondo  speciale  al  quale  e'  iscritto
obbligatoriamente,  con effetto dalla stessa data, tutto il personale
dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a.;
  Visto,  in  particolare,  il  comma  4  del  predetto  articolo 43,
concernente  l'istituzione  di  un  comitato amministratore del Fondo
speciale  e l'emanazione, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e della programmazione economica, delle norme relative alla
composizione ed ai compiti del comitato stesso;
  Visti gli articoli 23 e seguenti della citata legge n. 88 del 1989,
che  disciplinano  le  funzioni  dei  comitati  amministratori  delle
gestioni,  fondi  e casse dell'Istituto, ai fini dell'attribuzione di
analoghe  funzioni  al  comitato  amministratore  del  predetto Fondo
speciale;
  Visto   il   decreto  interministeriale  in  data  15  giugno  2000
concernente  norme  attuative della disciplina del Fondo speciale per
il  personale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. emanato ai
sensi dell'articolo 43, comma 7, della citata legge n. 488 del 1999;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997,
n.   366,   recante   il   regolamento  per  l'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
avvenuta con nota prot. n. 22596/1 del 23 ottobre 2000;

                             A d o t t a

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Comitato amministratore

  1.  Al  Fondo  speciale istituito presso l'Istituto nazionale della
previdenza  sociale,  ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della legge
23  dicembre  1999,  n.  488, sovrintende un comitato amministratore,
secondo le disposizioni che seguono.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Per il testo dell'articolo 43 della legge 23 dicembre
          1999, n. 488, vedasi nelle note alle premesse.
              - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
          n.  537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede
          che:
              "Il  Governo  e'  delegato  ad  emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza e assistenza".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1970,  n.  639 reca: "Attuazione delle deleghe conferite al
          Governo  con  gli  articoli  27  e 29 della legge 30 aprile
          1969,   n.   153,   concerne  revisione  degli  ordinamenti
          pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
              -  Il  testo dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999,
          n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
          e  pluriennale  dello Stato (legge finanziaria 2000), e' il
          seguente:
              "Art.  43 (Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie
          dello  Stato  S.p.a.). - 1. Entro novanta giorni dalla data
          di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il  Fondo
          pensioni   del   personale   delle  Ferrovie  dello  Stato,
          istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso.
          A  decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS
          un   apposito   Fondo   speciale   al   quale  e'  iscritto
          obbligatoriamente,  con effetto dalla stessa data, tutto il
          personale  dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.a. Nel
          predetto  Fondo  speciale  l'iscrizione di ciascun soggetto
          determina  la  costituzione  di una posizione previdenziale
          complessiva   conforme   all'anzianita'   assicurativa   ed
          all'anzianita'  contributiva  vantata  presso  il soppresso
          Fondo,  ivi  comprese  le anzianita' connesse all'eventuale
          esercizio  di  facolta'  di riscatto o di ricongiunzione di
          periodi assicurativi.
              2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
                a) l'ammontare   delle  contribuzioni  complessive  a
          carico  dei  datori di lavoro e dei lavoratori nella misura
          prevista dalla normativa vigente per il soppresso Fondo;
                b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti
          previsti   a   copertura  degli  oneri  per  le  anzianita'
          assicurative   e   le   anzianita'   contributive  connesse
          all'eventuale  esercizio  di  facolta'  di  riscatto  o  di
          ricongiunzione di periodi assicurativi;
                c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano
          dalla  contabilita'  del  soppresso  Fondo  alla  data  del
          31 dicembre 1999.
              3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i
          trattamenti  pensionistici  in  essere  nonche'  quelli  da
          liquidare  in  favore  dei  lavoratori iscritti, secondo le
          regole   previste   dalla   normativa  vigente,  presso  il
          soppresso  Fondo.  Gli  eventuali  squilibri gestionali del
          Fondo  speciale  di  cui  al  comma  1 restano a carico del
          bilancio dello Stato, ai sensi dell'art. 210, ultimo comma,
          primo  periodo,  del  testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
              4.  Al  Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un
          comitato  amministratore,  la  cui  composizione  ed  i cui
          compiti  sono  determinati  con  decreto  del  Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica.
              5.  Ai  fini  dello svolgimento dei compiti di gestione
          del  Fondo  speciale  di  cui al comma 1, con effetto dalla
          data  di  cui al medesimo comma 1 e' trasferito all'INPS il
          personale  della Ferrovie dello Stato S.p.a. adibito in via
          esclusiva  o  prevalente  al  servizio  delle pensioni, nei
          limiti  di un contingente di 250 unita' entro il termine di
          due  anni.  Alla copertura della relativa spesa per l'INPS,
          valutata  in  lire  20  miliardi su base annua, si provvede
          attraverso corrispondente riduzione delle somme dovute alla
          Ferrovie dello Stato S.p.a. a titolo di corrispettivo per i
          contratti  di  programma  in  essere  tra  il Ministero dei
          trasporti  e  della  navigazione  e la Ferrovie dello Stato
          S.p.a.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,   su   proposta  del  Ministro  per  la  funzione
          pubblica,  da  emanare  entro  trenta  giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, vengono definite le
          modalita' di inquadramento del predetto personale nei ruoli
          dell'INPS.
              6.  In  sede  di  prima  applicazione i rapporti tra la
          Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.,  l'INPS e gli altri enti ed
          amministrazioni   interessati  sono  regolati  da  apposite
          convenzioni atte a garantire la continuita' delle funzioni.
              7.  Le necessarie norme attuative del presente articolo
          sono  definite  con  uno  o  piu'  decreti del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica".
              -  Gli articoli 23 e seguenti della legge 9 marzo 1989,
          n.   88  (Ristrutturazione  dell'Istituto  nazionale  della
          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione   contro   gli   infortuni   sul   lavoro),
          concernono  la  competenza  e  la composizione dei comitati
          amministratori dei fondi e casse dell'Istituto.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del Ministero o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  L'art.  17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.
          127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo), e' il seguente:
              "25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli  schemi generali di contratti-tipo accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  43,  comma 1, della legge
          23 dicembre 1999, n. 488, si veda nelle note alle premesse.