IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di differire i termini per il rilascio delle concessioni radiotelevisive in tecnica analogica e digitale, nonche' di disciplinare le attivita' di risanamento degli impianti radiotelevisivi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanita'; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1. Differimento di termini per la prosecuzione della radiodiffusione televisiva in ambito locale e della radiodiffusione sonora. 1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, che costituiscono titolo preferenziale per l'esercizio della radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale, e' differito al 15 marzo 2001. I soggetti, non esercenti all'atto della domanda, che ottengono la concessione possono acquisire impianti di diffusione e connessi collegamenti legittimamente eserciti alla data di entrata in vigore del presente decreto. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dai commi 1, 3, 4, 6, 8 e 9 dell'articolo 6 del regolamento approvato dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1 dicembre 1998, che non ottengono la concessione, possono proseguire l'esercizio della radiodiffusione, con i diritti e gli obblighi del concessionario, fino all'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale, da adottarsi non oltre il 31 dicembre 2002. Fino all'attuazione del predetto piano, sono consentiti i trasferimenti di impianti o rami di azienda tra emittenti televisive locali private e tra queste e i concessionari televisivi nazionali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano raggiunto la copertura del settantacinque per cento del territorio nazionale. 2. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni adotta, entro il 31 dicembre 2001 e con le procedure di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, il piano nazionale di assegnazione delle frequenze per radiodiffusione sonora in tecnica digitale e, successivamente all'effettiva introduzione di tale sistema e allo sviluppo del relativo mercato, il piano di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui alla predetta legge. Fino all'adozione di tale piano, i soggetti legittimamente operanti possono proseguire nell'esercizio dell'attivita' con gli obblighi e i diritti del concessionario.