IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle
politiche   riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'
europee  ed  adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992,
n.   558,   recante  regolamento  per  l'attuazione  della  direttiva
91/494/CEE  relative  alle  norme di polizia sanitaria per gli scambi
intracomunitari  e  le  importazioni in provenienza da Paesi terzi di
carni fresche di volatili da cortile;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n.
587,  recante regolamento per l'attuazione della direttiva 90/539/CEE
relativa   alle   norme   di   polizia  veterinaria  per  gli  scambi
intracomunitari e le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da
cova;
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 aprile 1998, n. 220,
recante  regolamento emanato in attuazione della direttiva 93/121/CEE
di modifica della direttiva 91/494/CEE;
  Vista la direttiva 1999/89/CE che modifica la direttiva 91/494/CEE,
relativa   alle   norme   di   polizia   sanitaria   per  gli  scambi
intracomunitari  e  le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di
carni fresche di volatili da cortile;
  Ritenuto  di  procedere  all'attuazione  della  indicata  direttiva
1999/89/CE  ai  sensi dell'articolo 20, comma 1 della citata legge 16
aprile  1987,  n.  183,  in  base  al  quale con decreto del Ministro
interessato  viene  data  attuazione  alle  direttive  emanate  dalla
Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita' esecutive
e  caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive gia' recepite
nell'ordinamento nazionale;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 luglio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con nota prot. 100.1/1952-G/6096 del 10 novembre 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n.
558, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' 29 aprile
1998, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:
  A) all'articolo 3, comma 1:
    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
    "a)  dal  momento della deposizione delle uova, hanno soggiornato
sul  territorio della Comunita' o sono stati importati da Paesi terzi
conformemente  ai  requisiti  di  cui  al  capo  III  del decreto del
Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587";
    2) la lettera f) e' soppressa;
  B) dopo l'articolo 14 e' aggiunto il seguente:
  "Articolo 14-bis.
  1. Le carni fresche di volatili da cortile non conformi alle
prescrizioni  di  cui  agli  articoli  8, 10, 11 e 12, possono essere
importate  solo  in  presenza  di  disposizioni  autorizzative  della
Commissione  europea  e nel rispetto delle specifiche prescrizioni da
essa fissate a riguardo";
  C) l'allegato e' soppresso.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 30 novembre 2000
                                                Il Ministro: Veronesi

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2001
  Ufficio controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni
culturali, registro n. 1, foglio n. 12
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e stato redatto
          dall'ammmistrazione   competente   per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - La legge 16 aprile 1987, n. 183, reca: "Coordinamento
          delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle
          Comunita'  europee  ed adeguamento dell'ordinamento interno
          agli atti normativi comunitari".
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  20  della  legge
          16 aprile 1987, n. 183, e' il seguente:
              "1.  Con  decreto  dei  Ministri interessati sara' data
          attuazione   alle   direttive  che  saranno  emanate  dalla
          Comunita' europea per le parti in cui modifichino modalita'
          esecutive  e  caratteristiche  di  ordine  tecnico di altre
          direttive    della    Comunita'   europea   gia'   recepite
          nell'ordinamento nazionale".
              - Il  testo  dei  commi  3 e 4 dell'art. 17 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1992,  n.  558,
          modificato dal decreto del Ministro della sanita' 29 aprile
          1998, n. 220, a seguito delle ulteriori modifiche apportate
          dal presente regolamento, e' il seguente:
              "1. Per poter essere oggetto di scambi intracomunitari,
          le  carni  fresche devono essere state ottenute da volatili
          da cortile che:
                a) dal  momento  della  deposizione delle uova, hanno
          soggiornato  sul  territorio  della  Comunita' o sono stati
          importati  da Paesi terzi conformemente ai requisiti di cui
          al  capo  III  del  decreto del Presidente della Repubblica
          3 marzo 1993, n. 587;
                b) provengono da una azienda:
                  1)  non  sottoposta  a  misure di polizia sanitaria
          relative ad una malattia dai volatili da cortile;
                  2)  non situata in una zona soggetta, per motivi di
          polizia  sanitaria,  a  misure  restrittive  che  prevedono
          controlli  sulle carni di volatili da cortile conformemente
          alla legislazione comunitaria, in seguito ad un focolaio di
          una malattia alla quale i volatili sono sensibili;
                c) durante  il trasporto al macello non sono venuti a
          contatto  con  volatili  infetti  dall'influenza  aviaria o
          dalla malattia di Newcastle ed il trasporto non e' avvenuto
          attraverso  una  zona  dichiarata  infetta  dalle  suddette
          malattie,  salvo che non sia effettuato sulle grandi vie di
          comunicazione stradale o ferroviaria;
                d) che  sono stati macellati in macelli in cui non e'
          constatato  al  momento  della macellazione, nessun caso di
          influenza  aviaria  o  di  malattia  di Newcastle; le carni
          fresche   sospette   di  contaminazione  nel  macello,  nel
          laboratorio  di  sezionamento,  nel  deposito  o durante il
          trasporto sono escluse da scambi;
                e) sono   contrassegnati   conformemente   a   quanto
          disposto negli articoli 4 e 5;
                f) lettera soppressa".