IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge del 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri, ed in particolare  l'articolo  17,  comma  1,
lettera a), come modificata dall'articolo 11 della legge  5  febbraio
1999, n. 25; 
  Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del  Consiglio  del  21  aprile
1997, che istituisce un sistema di  identificazione  e  registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti
a base di carni bovine, ed in particolare il titolo I; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  2629/97  della  Commissione  del  29
dicembre  1997,   che   stabilisce   modalita'   d'applicazione   del
regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi
auricolari, il registro delle aziende e  i  passaporti  previsti  dal
sistema di identificazione e registrazione dei bovini,  e  successive
modifiche; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  2630/97  della  Commissione  del  29
dicembre  1997,   che   stabilisce   modalita'   d'applicazione   del
regolamento (CE) n. 820/97  del  Consiglio  per  quanto  riguarda  il
livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema  di
identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo  3  marzo  1993,  n.  93,  concernente
attuazione  delle  direttive  90/675/CEE   e   91/496/CEE,   relative
all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali  in
provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunita'  europea,  e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993,  n.  28,  concernente
attuazione delle direttive  89/662/CEE,  e  90/425/CEE,  relative  ai
controlli veterinari  e  zootecnici  di  taluni  animali  vivi  e  su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari,
e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 9, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  30  aprile
1996, n. 317, concernente regolamento recante norme per  l'attuazione
della  direttiva  92/102/CEE  relativa  all'identificazione  e   alla
registrazione degli animali; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  22  maggio  1999,   n.   196,
concernente  attuazione  della  direttiva  97/12/CE  che  modifica  e
aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa  ai  problemi  di  polizia
sanitaria in materia  di  scambi  intracomunitari  di  animali  della
specie bovina e suina; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 novembre 1999; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  21  febbraio
  2000; 
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281; 
  Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo 8, comma
1, proposta dalla  citata  Conferenza  Stato-Regioni,  in  quanto  la
sostituzione della parola: "settimanale" con la parola: "mensile", in
contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei confronti del
Governo italiano, l'avvio di una procedura di infrazione; 
  Considerando, inoltre, che non si e' ritenuto  di  poter  inserire,
cosi'  come  richiesto  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  un   comma
all'articolo 11, in quanto si  intendono  semplificare  le  procedure
amministrative relative all'acquisto e alla distribuzione dei  marchi
auricolari,  nonche'  del  rilascio  del  passaporto.  La   normativa
attualmente in vigore, che  prevede,  invece,  la  distribuzione  dei
marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche  gare  di
appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli  allevatori  e
delle relative associazioni di categoria, a causa delle disparita' di
trattamento nei servizi e nei costi. 
  Ulteriori lamentele sono state piu' volte espresse dagli allevatori
a causa della complessita' delle procedure di gara e dei  conseguenti
ritardi nella materiale disponibilita' dei marchi  in  questione.  La
possibilita' per gli allevatori, quindi, di  acquistare  tali  marchi
direttamente  da  fornitori  registrati  presso  il  Ministero  della
sanita', assegnando al servizio veterinario delle ASL  la  competenza
all'assegnazione dei  relativi  codici  identificativi,  consente  il
corretto funzionamento del sistema della banca dati. Si evidenzia, in
ogni caso, che l'articolo 9,  non  esclude  la  possibilita'  che  le
regioni e le aziende unita' sanitarie locali possano, previa semplice
comunicazione al Ministero della sanita', fornire  marchi  auricolari
agli  allevatori  che  ne  facciano  richiesta.  Inoltre,   prevedere
modalita' di rilascio del passaporto differenziate  creerebbe  grosse
difficolta' per lo spostamento degli animali tra le varie regioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 settembre 2000; 
  Sulla proposta del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole e forestali; 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
  1. Ai fini  del  presente  regolamento  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e,  nel  caso  di
una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati
o governati animali oggetto del presente regolamento; 
    b) allevamento: un animale o l'insieme  degli  animali  che  sono
tenuti in un'azienda come unita' epidemiologica e se  in  una  stessa
azienda sono presenti piu' allevamenti, tutti gli allevamenti formano
un'unita' avente la medesima qualifica sanitaria; 
    c) detentore: qualsiasi persona fisica o  giuridica  responsabile
di animali, anche temporaneamente, nonche' durante il trasporto o nel
mercato; 
    d) animale: un animale della specie bovina,  comprese  le  specie
Bison bison e Bubalus bubalus; 
    e) animale da macello: un animale della specie  bovina,  comprese
le specie Bison bison e Bubalus bubalus destinato ad essere  condotto
ad un macello o ad un centro di raccolta,  dal  quale  potra'  essere
avviato solamente alla macellazione; 
    f) autorita' competente: il Ministero della sanita'. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  comma  1, lettera a), dell'art. 17 della legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri)
          prevede  che  con  decreto del Presidente della Repubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro
          novanta  giorni  dalla  richiesta,  possano  essere emanati
          regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei
          decreti  legislativi.  Il  comma  4  dello  stesso articolo
          stabilisce  che gli anzidetti regolamenti debbano recare la
          denominazione   di  "regolamento",  siano  adottati  previo
          parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto
          legislativo 30 gennaio 1993, n. 28:
              "2.  Gli animali o le produzioni di cui all'allegato A,
          parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:
                a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo
          soggetti   a   regolari   controlli   veterinari  ufficiali
          conformemente al comma 4;
                b) essere   identificati  e  registrati  in  modo  da
          permettere   di   risalire   all'azienda,   al   centro   o
          all'organismo  d'origine  o di passaggio; il Ministro della
          sanita' con proprio decreto approva il sistema nazionale di
          identificazione   e   registrazione   e  lo  notifica  alla
          Comunita'  europea  in appresso denominata Commissione; dal
          1o gennaio  1993  il sistema nazionale di identificazione e
          registrazione  si  applica anche ai movimenti degli animali
          all'interno del territorio nazionale;
                c) essere   accompagnati  durante  il  trasporto  dai
          certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle
          disposizioni  di  cui all'allegato A e, per quanto riguarda
          gli  animali  e  i  prodotti  di  cui  all'allegato B della
          documentazione  richiesta  dallo Stato membro destinatario,
          tali  certificati  o  documenti  rilasciati dal veterinario
          ufficiale   responsabile   dell'azienda,   del   centro   o
          dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli
          animali o i prodotti fino al destinatario;
                d) se  si tratta di animali ricettivi o di produzioni
          di animali ricettivi, non essere originari:
                  1)  da  aziende,  centri, organismi, zone o regioni
          che  formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del
          sospetto,  dell'insorgenza  o  dell'esistenza  di una delle
          malattie  previste  dall'allegato  C o dell'applicazione di
          misure di salvaguardia;
                  2)  da un'azienda o da un centro, organismo, zona o
          regione  che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa
          del  sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie
          diverse    da    quelle    previste   nell'allegato   C   o
          all'applicazione di misure di salvaguardia;
                  3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una
          parte  del territorio che non offra le garanzie addizionali
          comunitarie,  se  destinati  ad  uno  Stato membro o ad una
          parte  del  suo  territorio  che  fruisce di tali garanzie,
          spetta   all'autorita'  competente  assicurarsi,  prima  di
          rilasciare  il  certificato o documento di accompagnamento,
          che  le  aziende,  i  centri  o gli organismi rispondano ai
          requisiti della stessa lettera d);
                e) essere  raggruppati  se il trasporto riguarda piu'
          luoghi  di  destinazione,  animali  in tante partite quanti
          sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai
          certificati  e/o  dalla  documentazione di cui alla lettera
          c);
                f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato
          A, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono
          destinati  ad  essere  esportati  in  un  Paese  terzo,  il
          trasporto,   deve,   salvo   caso   d'urgenza   autorizzato
          dall'autorita'  competente  garantire  il  benessere  degli
          animali,  rimanere  sotto  controllo doganale fino al luogo
          d'uscita dal territorio comunitario;
                g) per   gli   animali   o   le   produzioni  di  cui
          all'allegato   A,   parte   II,   che   non  soddisfano  le
          disposizioni  ivi  indicate,  o se trattasi di animali o di
          produzioni  che  figurano nell'allegato B, il transito puo'
          essere   effettuato   solo   se  espressamente  autorizzato
          dall'autorita' competente dello Stato membro di transito.