IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE 
 
  Visto l'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quale prevede che  con  decreto
del Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione  vengano  emanate
apposite norme regolamentari al fine di  disciplinare  l'accertamento
dell'idoneita' del personale addetto ai servizi di pubblico trasporto
di cui al suindicato articolo 9, commi 3 e 4; 
  Visto il decreto 23 febbraio  1999,  n.  88,  "Regolamento  recante
norme  concernenti  l'accertamento  ed  il  controllo  dell'idoneita'
fisica e psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753"; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Ritenuta  l'opportunita'   di   attuare   parziali   modifiche   al
Regolamento adottato con decreto ministeriale 23  febbraio  1999,  n.
88; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  18  settembre
2000; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata  legge  23  agosto  del
1988, n. 400 (nota n. 1655 del 23 ottobre 2000); 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  Il comma 5 dell'articolo 6 dell'allegato A  parte  I,  del  decreto
ministeriale 23 febbraio 1999, n. 88 e' sostituito dal seguente: 
  "5. L'interessato puo' richiedere, tramite l'azienda, entro  trenta
giorni dalla notifica dell'esito della visita medica da  parte  della
stessa, un giudizio di appello cui e' delegata la sede centrale della
direzione  sanita'  delle  Ferrovie  dello  Stato;  se  l'appello  si
riferisce alla visita di cui il comma 4, il giudizio viene emesso  da
un collegio  costituito  da  tre  medici  della  predetta  direzione.
L'interessato ha facolta' di farsi assistere da un medico di  propria
fiducia, assumendone il relativo onere.". 
 
            Avvertenza: 
            Il testo delle  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
                                Nota al titolo: 
              - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 9 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante
          "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita'
          dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri  servizi   di
          trasporto" e' il seguente: 
              "Per il personale delle ferrovie in concessione e degli
          altri servizi di pubblico  trasporto  di  competenza  degli
          organi dello Stato l'accertamento  delle  idoneita'  ed  il
          conseguimento delle abilitazioni sono regolati da  apposite
          norme emanate dal Ministro dei trasporti. 
              Per il personale dei servizi di pubblico  trasporto  di
          competenza delle regioni l'accertamento delle idoneita'  ed
          il  conseguimento  delle  abilitazioni  sono  regolati   da
          apposite norme  emanate  dal  Ministro  dei  trasporti,  se
          addetto    a    mansioni    interessanti    la    sicurezza
          dell'esercizio,  e  dai  competenti  organi  regionali,  se
          addetto ad altre mansioni". 
          Note alle premesse: 
              - Per il testo del terzo e quarto comma dell'art. 9 del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980, vedasi
          nelle note al titolo. 
              - Il testo del decreto ministeriale 23  febbraio  1999,
          n.   88,    "Regolamento    recante    norme    concernenti
          l'accertamento ed  il  controllo  dell'idoneita'  fisica  e
          psico-attitudinale  del  personale  addetto   ai   pubblici
          servizi di trasporto ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          753, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  12  aprile
          1999, n. 84". 
              - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23
          agosto 1988, n. 400 recante "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri"  (pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  12
          settembre  1988,  n.  214,  supplemento  ordinario)  e'  il
          seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.". 
          Nota all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 6 dell'allegato A,  parte  I,  del
          decreto  ministeriale  23  febbraio  1999,  n.   88,   come
          modificato dal presente regolamento e' il seguente: 
              "Art. 6  (Competenza  ad  effettuare  le  visite  e  ad
          adottare i provvedimenti di inidoneita'). - 1. Le visite di
          cui  ai  precedenti  articoli  2   e   3   vanno   eseguite
          prioritariamente  a  cura  della  direzione  sanita'  delle
          Ferrovie dello Stato e delle sue dipendenze periferiche. 
              2. All'occorrenza e qualora tecnicamente possibile,  le
          visite medesime possono  essere  effettuate  a  cura  degli
          organi del Servizio  sanitario  nazionale,  ferme  restando
          tutte le  modalita'  e  prescrizioni  di  cui  al  presente
          regolamento. 
              3.  Le  visite   finalizzate   all'accertamento   della
          inidoneita' completa alle mansioni proprie della  qualifica
          rivestita sono effettuate dai medesimi  organi  di  cui  ai
          precedenti  commi  1  e  2.  A  seguito  di  tale  giudizio
          l'azienda adotta i provvedimenti di competenza. 
              4.  Le  visite   finalizzate   all'accertamento   della
          inidoneita' completa a qualsiasi mansione  sono  effettuate
          dai  medesimi  organi,  attraverso  un  collegio   di   tre
          sanitari. 
              5. L'interessato puo'  richiedere,  tramite  l'azienda,
          entro trenta giorni dalla notifica dell'esito della  visita
          medica da parte della stessa, un giudizio di appello cui e'
          delegata la sede centrale  della  direzione  sanita'  delle
          Ferrovie dello Stato: se l'appello si riferisce alla visita
          di cui al comma 4, il giudizio viene emesso da un  collegio
          costituito  da  tre  medici   della   predetta   direzione.
          L'interessato ha facolta' di farsi assistere da  un  medico
          di propria fiducia, assumendone il relativo onere.".