IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  21 dicembre  1999,  n.  526,  e  in particolare
l'articolo 1 e l'allegato A;
    Vista  la  direttiva  1999/2/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  22 febbraio  1999,  relativa  al ravvicinamento delle
legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti gli alimenti e i loro
ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
    Vista  la  direttiva  1999/3/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario
di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti;
    Vista   la   legge   30 aprile   1962,   n.   283,  e  successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, 109, e successive
modificazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 230, modificato
dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241;
    Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive
modificazioni;
    Sentita  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 gennaio 2001;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia,   del   tesoro,  dei  bilancio  e  della
programmazione    economica,   dell'ambiente,   dell'industria,   del
commercio,  dell'artigianato  e  del commercio con l'estero e per gli
affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1
                       (Campo di applicazione)
1.    Il    presente    decreto    disciplina   la   produzione,   la
commercializzazione  e  l'importazione  degli  alimenti  e  dei  loro
ingredienti,  di  seguito  denominati "prodotti alimentari", trattati
                     con radiazioni ionizzanti.
2.  Fermo  restando  quanto previsto dal decreto legislativo 17 marzo
1995,  n.  230,  e  successive  modificazioni,  e, in particolare, il
divieto  di  cui  all'articolo 98, comma 1, lettera d), di aggiungere
materie   radioattive,   anche   mediante  attivazione,  ai  prodotti
           alimentari, il presente decreto non si applica:
a) ai prodotti alimentari esposti a radiazioni ionizzanti prodotte da
strumenti  di misura o di controllo purche' la dose assorbita non sia
superiore  a  0,01  Gy  per gli strumenti di controllo che utilizzano
neutroni  a  0,5  Gy  negli  altri  casi, ad un livello energetico di
radiazione  non  superiore  a  10 MeV nel caso di raggi X, 14 MeV nel
             caso di neutroni e 5 MeV negli altri casi;
b)  ai  prodotti  alimentari  preparati per pazienti che necessitano,
          sotto controllo medico, di alimenti sterilizzati.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE,  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Gli articoli 76 e 87 della Costituzione recitano:
              "Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica  i trattati internazionali previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara la
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - La   legge   21   dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'apparteneza dell'Italia alle Comunita' europee - legge
          comunitaria  1999".  L'art.  1  della  suddetta legge cosi'
          recita:
              "Art.   1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri e del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati acquisiti gli alti pareti previsti da disposizioni di
          legge  ovvero  sono  trascorsi  i  termini  prescritti  per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  Commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          Commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi".
              - La  direttiva  1999/2/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento
          delle  legislazioni  degli  Stati  membri  concernenti  gli
          alimenti  e  i  loro  ingredienti  trattati  con radiazioni
          ionizzanti,  e' pubblicata in G.U.C.E. L n. 66 del 13 marzo
          1999.
              - La  direttiva  1999/3/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco
          comunitario  di  alimenti  e  loro ingredienti trattati con
          radiazioni  ionizzanti,  e'  pubblicata in G.U.C.E. L n. 66
          del 13 marzo 1999.
              - La  legge  30 aprile  1962,  n.  283, reca: "Modifica
          degli  articoli  242,  243,  247, 250 e 262 del testo unico
          delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio
          1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della
          vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".
              - Il  D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109, reca: "Attuazione
          delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396  CEE  concernenti
          l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita' dei
          prodotti alimentari".
              - D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, reca: "Attuazione delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom, 92/3/Euratom in
          materia di radiazioni ionizzanti".
              - Il  D.Lgs.  26 maggio 2000, n. 241, reca: "Attuazione
          della  direttiva  96/29/Euratom  in  materia  di protezione
          sanitaria  della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro i
          rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".
              - D.Lgs.  26 maggio  1997,  n.  155,  reca: "Attuazione
          delle  direttive  93/43/CEE  e 96/3/CE concernenti l'igiene
          dei prodotti alimentari".
              - Il  D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, reca: "Conferimento
          di  funzioni  e  compiti  amministrativi  dello  Stato alle
          regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della
          legge 15 marzo 1997, n. 59".
          Note all'art. 1:
              - Per  quanto  concerne il decreto legislativo 17 marzo
          1995,  n. 230 (vedere note alle premesse). L'art. 98, comma
          1 del suddetto decreto legislativo cosi' recita:
              "1.  E'  vietato  mettere  in  circolazione,  produrre,
          importare,   impiegare,  manipolare  o  comunque  detenere,
          quando  tali  attivita'  siano svolte a fini commerciali, i
          seguenti  prodotti o manufatti, ove agli stessi siano state
          deliberatamente    aggiunte    materie   radioattive,   sia
          direttamente, sia mediante attivazione:
                a) prodotti per l'igiene e cosmesi;
                b) oggetti di uso domestico o personale, ad eccezione
          di quelli destinati ad uso medico o paramedico;
                c) giocattoli;
                d) derrate alimentari e bevande;
                e) dispositivi antifulmine.