IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere con
lo  strumento  della  decretazione d'urgenza, anche in considerazione
dell'attuale  stato  di  scioglimento della Camera dei deputati e del
Senato   della   Repubblica,   alla  modifica  dei  termini  relativi
all'entrata   in   vigore   delle  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  recante  disposizioni sulla
competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della
legge 24 novembre 1999, n. 468, al fine di attuare nella maniera piu'
efficiente  la  riforma,  completando  l'adeguamento delle risorse ai
nuovi compiti richiesti ai giudici di pace;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia;
                                EMANA
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Il  comma  2  dell'articolo 21 della legge 24 novembre 1999, n.
468,  e'  sostituito  dal seguente: "2. Il decreto legislativo di cui
all'articolo 14 entra in vigore il giorno 1° ottobre 2001."
  2.  Il  comma  1 dell'articolo 65 del decreto legislativo 28 agosto
2000,  n.  274,  e'  sostituito dal seguente: "1. Il presente decreto
legislativo entra in vigore il giorno 1° ottobre 2001.".