IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382,
che istituiscono gli organi di rappresentanza militare;
  Visto   l'articolo   13   del   regolamento   di  attuazione  della
rappresentanza  militare  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica   4   novembre   1979,   n.  691,  cosi'  come  modificato
dall'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27
novembre 1992, n. 520;
  Ritenuta  la  necessita' di uniformare, a seguito della intervenuta
equiordinazione dei tre ruoli del personale non direttivo delle Forze
armate,  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della guardia di
finanza,  la  durata  del  mandato  dei delegati dei volontari eletti
negli organi della rappresentanza militare;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 18 dicembre
  2000;
Sentite le Commissioni permanenti Difesa della Camera dei deputati
e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella
riunione del 13 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto con il
Ministro delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Modifica della durata del mandato dei volontari

  1.  Al  primo  comma dell'articolo 13 del regolamento di attuazione
della  rappresentanza  militare, approvato con decreto del Presidente
della  Repubblica  4  novembre  1979,  n.  691, cosi' come modificato
dall'articolo  1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 27
novembre 1992, n. 520, le parole: "per i volontari dei Corpi armati e
un anno per i volontari delle Forze armate" sono soppresse.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 21 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Del Turco, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 4 Difesa, foglio n. 260
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo  10,  commi  2  e  3,  del  testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre
          1979,   n.   691,   recante   "Regolamento  che  disciplina
          l'attuazione   della   rappresentanza  militare"  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio 1981, n. 11.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti;
              -  Il  testo  dell'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23
          agosto  1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri" e' il seguente:
              "Art.   17.   (Regolamenti).   -  1.  Con  decreto  del
          Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del
          Consiglio  dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
          Stato  che  deve  pronunziarsi  entro  novanta giorni dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              (Omissis).
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              -  Il  testo  degli  articoli  18,  19 e 20 della legge
          11 luglio  1978,  n. 382, recante "Norme di principio della
          disciplina militare", e' il seguente:
              "Art.  18. - Sono istituiti organi di rappresentanza di
          militari con le competenze indicate dal successivo art. 19.
              Gli    organi    della   rappresentanza   militare   si
          distinguono:
                a) in  un  organo  centrale, a carattere nazionale ed
          interforze.  articolato,  in  relazione  alle  esigenze, in
          commissioni    interforze   di   categoria   -   ufficiali,
          sottufficiali  e volontari - e in sezione di Forza armata o
          di   Corpo   armato   -   Esercito,   Marina,  Aeronautica,
          Carabinieri e Guardia di finanza -;
                b) in un organo intermedio presso gli alti comandi:
                c) in  un  organo  di base presso le unita' a livello
          minimo  compatibile  con  la  struttura  di  ciascuna Forza
          armata o Corpo armato.
              L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da
          un  numero  fisso  di  delegati  di ciascuna delle seguenti
          categorie:  ufficiali,  sottufficiali e volontari. L'organo
          di  base  e'  costituito  dai rappresentanti delle suddette
          categorie  presenti  al  livello  considerato.  Nell'organo
          centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo
          e' proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.
              I  militari  di leva sono rappresentati negli organi di
          base da delegati eletti nelle unita' minime compatibili con
          la  struttura  di  ciascuna forza armata e con scadenze che
          garantiscano la continuita' degli organi rappresentativi.
              Per  la  elezione dei rappresentanti nei diversi organi
          di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.
              I  rappresentanti  dei militari di leva negli organi di
          base   eleggono  nel  proprio  ambito  semestralmente  loro
          delegati nell'organo intermedio.
              All'elezione  dei rappresentanti negli organi intermedi
          provvedono  i  rappresentanti  eletti negli organi di base,
          scegliendoli   nel   proprio   ambito   con  voto  diretto,
          nominativo  e  segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base
          esprime  non  piu' di due terzi dei voti rispetto al numero
          dei  delegati  da  eleggere.  Con  la  stessa  procedura  i
          rappresentanti  degli  organi intermedi eleggono i delegati
          all'organo centrale.
              Gli  eletti, militari di carriera, durano in carica tre
          anni e non sono immediatamente rieleggibili.
              Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano
          anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo
          residuo,  dai  militari  che nelle votazioni effettuate, di
          primo   o   secondo  grado,  seguono  immediatamente  nella
          graduatoria l'ultimo degli eletti".
              "Art.   19.   -  Normalmente  l'organo  centrale  della
          rappresentanza  si  riunisce in sessione congiunta di tutte
          le  sezioni  costituite,  per formulare pareri e proposte e
          per   avanzare   richieste,  nell'ambito  delle  competenze
          attribuite.
              Tale  sessione  si  aduna  almeno  una volta l'anno per
          formulare   un   programma  di  lavoro  e  per  verificarne
          l'attuazione.
              Le   riunioni   delle  sezioni  costituite  all'interno
          dell'organo  centrale  della  rappresentanza sono convocate
          ogni  qualvolta  i  pareri  e le proposte da formulare e le
          richieste  da avanzare riguardino esclusivamente le singole
          forze   armate   o   i  corpi  armati.  Le  riunioni  delle
          commissioni  costituite  all'interno  dell'organo  centrale
          della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri
          e  le  proposte  da  formulare  e  le richieste da avanzare
          riguardino le singole categorie.
              Il  Ministro  della  difesa riunisce una volta l'anno i
          militari  di  leva,  all'uopo  eletti dai rappresentanti di
          detta   categoria   negli   intermedi,  per  ascoltare,  in
          riferimento  alla  relazione  di  cui  all'art. 24, pareri,
          proposte  e richieste in merito allo stato del personale di
          leva.
              Le  competenze  dell'organo  centrale di rappresentanza
          riguardano  la  formulazione  di  pareri,  di proposte e di
          richieste  su tutte le materie che formano oggetto di norme
          legislative   o   regolamentari  circa  la  condizione,  il
          trattamento,  la  tutela  - di natura giuridica, economica,
          previdenziale,   sanitaria,   culturale   e  morale  -  dei
          militari.   Ove   i   pareri,  le  proposte,  le  richieste
          riguardino  materie inerenti servizio di leva devono essere
          sentiti  i  militari di leva eletti negli organi intermedi.
          Tali  pareri,  proposte  e  richieste  sono  comunicati  al
          Ministro  della difesa che li trasmette per conoscenza alle
          commissioni  permanenti  competenti  per  materia delle due
          Camere, a richiesta delle medesime.
              L'organo  centrale  della  rappresentanza militare puo'
          essere   ascoltato,  a  sua  richiesta,  dalle  commissioni
          permanenti  competenti  per materia delle due Camere, sulle
          materie   indicate   nel  comma  precedente  e  secondo  le
          procedure previste dai regolamenti parlamentari.
              Gli  organi  della rappresentanza militare, intermedi e
          di   base,   concordano   con   i   comandi  e  gli  organi
          dell'amministrazione  militare, le forme e le modalita' per
          trattare materie indicate nel presente articolo.
              Dalle  competenze  degli  organi  rappresentativi  sono
          comunque  escluse  le  materie  concernenti  l'ordinamento,
          l'addestramento,      le     operazioni,     il     settore
          logistico-operativo,  il  rapporto  gerarchico-funzionale e
          l'impiego del personale.
              Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di
          prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai
          seguenti campi di interesse:
                conservazione dei posti di lavoro durante il servizio
          militare,    qualificazione    professionale,   inserimento
          nell'attivita'   lavorativa   di  coloro  che  cessano  dal
          servizio militare;
                provvidenze  per  gli  infortuni  subi'ti  e  per  le
          infermita' contratte in servizio e per causa di servizio;
                attivita'  assistenziali,  culturali, ricreative e di
          promozione sociale, anche a favore dei familiari;
                organizzazione delle sale convegno e delle mense;
                condizioni igienico-sanitarie;
                alloggi.
              Gli  organi  di  rappresentanza  sono  convocati  dalla
          presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un
          quinto  dei loro componenti, compatibilmente con l'esigenze
          di servizio.
              Per i provvedimenti da adottare in materia di attivita'
          assistenziale, culturale, ricreativa di promozione sociale,
          anche  a  favore  dei familiari, l'amministrazione militare
          competente  puo'  avvalersi  dell'apporto  degli  organi di
          rappresentanza  intermedi  o di base, per i rapporti con le
          regioni, le province, i comuni."
              "Art.  20.  -  Sono vietati gli atti diretti comunque a
          condizionare   o   limitare  l'esercizio  del  mandato  dei
          componenti degli organi della rappresentanza.
              I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o
          di  leva  eletti  negli  organi  di rappresentanza, qualora
          pregiudichino   l'esercizio   del  mandato,  devono  essere
          concordati   con   l'organo  di  rappresentanza  a  cui  il
          militare, di cui si chiede il trasferimento, appartiene.
              Il  Ministro della difesa emana, con decreto pubblicato
          nella   Gazzetta  Ufficiale,  il  regolamento  interno  per
          l'organizzazione  e  il  funzionamento della rappresentanza
          militare,   adottato  dall'organo  centrale  a  maggioranza
          assoluta   dei  componenti;  con  il  medesimo  decreto  il
          Ministro  della  difesa stabilisce le norme di collegamento
          con  i  rappresentanti  dei  militari  delle  categorie  in
          congedo   e   dei  pensionati,  delegati  dalle  rispettive
          associazioni.
              Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
          della   presente  legge  saranno  emanate,  con  le  stesse
          modalita'  previste  dal  primo  comma  dell'articolo 5, le
          norme  di  attuazione  delle  disposizioni  contenute negli
          articoli 18 e 19."
              -  Il  testo dell'articolo 13, primo comma, del decreto
          del  Presidente  della  Repubblica  4 novembre 1979, n. 691
          recante  "Regolamento  che  disciplina  l'attuazione  della
          rappresentanza  militare",  come modificato dall'articolo 1
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 novembre
          1992,  n.  520 e come ulteriormente modificato dal presente
          regolamento, e' il seguente:
              "Art.   13  (Durata  del  mandato).  -  Il  mandato  e'
          conferito con la proclamazione, degli eletti ai sensi degli
          articoli  18  e  21  del  presente  regolamento; esso ha la
          seguente durata:
                per  i  militari  delle  categorie  A (ufficiali) e B
          (sottufficiali): tre anni;
                per  i  militari  della  categoria C (volontari): tre
          anni;
                per i militari delle categorie D ed E: sei mesi;
                per  i  militari  dei  COBAR allievi ed all'estero la
          durata  del  mandato e' fissata nei precedenti articoli 7 e
          7-bis.".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  l'art.  13  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   4 novembre   1978,  n.  691,  vedi  note  alle
          premesse.