IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Visto  l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212,
concernente  la  collaborazione  con  i Paesi dell'Europa centrale ed
orientale,   secondo   il   quale   una  quota  delle  disponibilita'
finanziarie  destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a),
dello  stesso  articolo  2  ed  al  comma  3,  lettere  a),  b) ed e)
dell'articolo  3,  e'  attribuita  al  Ministero  del  commercio  con
l'estero  per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai
sensi  della  legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di
propria  competenza,  rispondenti  alle finalita' della legge stessa,
nonche' dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
  Visto  l'articolo  22,  comma  2,  del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi
di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente
con delibera del CIPE;
  Vista  la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni,
concernente norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed
imprese miste all'estero;
  Vista  la  legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni,
concernente  norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della
cooperazione  internazionale  della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,
della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo
12,   in  base  al  quale  la  concessione  di  ausili  finanziari  e
l'attribuzione   di   vantaggi   economici  di  qualunque  genere  e'
subordinata  alla  predeterminazione  ed  alla pubblicazione da parte
delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti,  dei  criteri  e  delle modalita' cui le amministrazioni
stesse devono attenersi;
  Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31
marzo  1998  secondo  cui i criteri e le procedure per la concessione
dei  contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono
stabiliti,  ai  sensi  del  citato articolo 12 della legge n. 241 del
1990,  nel  rispetto  dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5,
della legge n. 59 del 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il
regolamento  concernente  criteri  e  modalita' per la concessione di
contributi  finanziari  a  fronte di progetti di collaborazione con i
Paesi  di  cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
n. 212;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che
prevede l'istituzione del Ministero delle attivita' produttive;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  firmato dal
Presidente   della   Repubblica   il  9  febbraio  2001,  recante  il
regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il
sostegno     allo     sviluppo     delle     esportazioni    e    per
l'internazionalizzazione  delle  attivita' produttive, ed in corso di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n.  445,  recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
  Ritenuto   di   dover  procedere  ad  ulteriore  semplificazione  e
snellimento  della procedura nonche' alla revisione di taluni criteri
e  ad  integrazione  di  talune  modalita'  per  la  selezione  delle
iniziative  di  cui  trattasi,  rispettivamente  per la necessita' di
adeguare   la  scelta  alla  realta'  operativa  e  per  esigenze  di
completezza nella determinazione dei criteri da adottare;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva  per  gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n.
42/2001;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  Il  presente  regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12
della  legge  7  agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita' per la
concessione  di  contributi a fronte delle iniziative, previste dalla
legge  26  febbraio  1992,  n.  212,  di  collaborazione  con i Paesi
individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in
base all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  143,  che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n.
212.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) Ministero, il Ministero del commercio con l'estero;
b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;
c) Sportello:  lo  sportello  regionale  per l'internazionalizzazione
   delle  attivita'  produttive  ai  sensi del decreto del Presidente
   della  Repubblica  firmato  dal  Presidente  della Repubblica il 9
   febbraio  2001,  recante  il regolamento per la semplificazione di
   procedimenti  per  la  concessione  di  agevolazioni,  contributi,
   sovvenzioni,  incentivi  e  benefici per il sostegno allo sviluppo
   delle  esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita'
   produttive, ed in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e 3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  La  legge  26 febbraio  1992, n. 212, concernente la
          collaborazione   con   i   Paesi  dell'Europa  centrale  ed
          orientale  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo
          1992, n. 55.
              -  Si  riportano  qui  di seguito il testo dell'art. 2,
          commi 1, lettera a) e 6 dell'art. 3, comma 3;
              "1.  Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui
          all'art. 1 sono realizzate attraverso:
                a) cofinanziamenti,    finanziamenti    paralleli   e
          contributi relativi ad interventi della Comunita' economica
          europea,  della  Banca  europea  per  la ricostruzione e lo
          sviluppo  e  di  altri  organismi  e istituzioni finanziari
          internazionali  di  cui l'Italia sia parte e che realizzino
          le finalita' della presente legge".
              "6.   Una   quota   delle   disponibilita'  finanziarie
          destinate  alle  iniziative  di cui al comma 1, lettera a),
          del  presente  articolo ed al comma 3, lettere a), b) ed e)
          dell'art.  3,  e' attribuita al Ministero del commercio con
          l'estero  per  le  iniziative  di  supporto agli interventi
          effettuati  ai  sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
          ad  altre iniziative di propria competenza rispondenti alle
          finalita'  della  presente legge, nonche' dell'art. 2 della
          legge 9 gennaio 1991, n. 19".
              "3.  I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai
          seguenti obiettivi:
                a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica,
          manageriale   e   per  i  quadri  intermedi,  da  svolgersi
          all'estero   ed   in   Italia   anche   per   progetti   di
          reinsediamento  nei Paesi di origine ed anche se utilizzino
          strumenti  di  intervento  diversi da quelli previsti nella
          presente legge;
                b) la    formazione   e   l'assistenza   in   materie
          giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e
          alle  associazioni giovanili; i programmi coordinati con il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale per la
          riqualificazione  dei  lavoratori  e  il loro impiego nelle
          joint-ventures,   nelle   piccole   e   medie   imprese   e
          nell'artigianato;
                c) programmi   di  promozione  e  collaborazione  nei
          settori  dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia
          ambientale,   dell'economia   mutualistica,  cooperativa  e
          associativa,  per lo sviluppo di attivita' produttive e per
          la  gestione  di  servizi con la diretta partecipazione dei
          soci;
                d) la    cooperazione   nei   settori:   scientifico,
          tecnologico,  culturale,  scolastico,  della  formazione  e
          della  informazione,  in  base a quanto previsto in accordi
          tra  l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti
          alla materia nei rispettivi Paesi;
                e) studi  e  progettazioni nei settori dei trasporti,
          delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia
          sociale,  nonche'  nei  settori di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera b).".
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante
          "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma
          dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c), e dell'art. 11 della
          legge  15 marzo  1997,  n. 59, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale del 13 maggio 1998, n. 109.
              -  Si  riporta  il  testo  del  comma  2,  dell'art. 22
          (Disposizioni  in  materia di contributi e di finanziamenti
          per lo sviluppo delle esportazioni):
              "2.  All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992,
          n.  212, le parole: dell'Europa centrale ed orientale; sono
          sostituite dalle seguenti: individuati annualmente dal CIPE
          con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari
          esteri,  di  concerto  con  il  Ministro  del commercio con
          l'estero".
              - La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla
          promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
          all'estero"  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale del 3
          maggio 1990, n. 101.
              - La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante "Norme per lo
          sviluppo  delle  attivita'  economiche e della cooperazione
          internazionale  della  regione Friuli-Venezia Giulia, della
          provincia  di Belluno e delle aree limitrofe" e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 1991, n. 17.
              -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme
          in  materia  di procedimento amministrativo e di diritto di
          accesso  ai  documenti  amministravi",  e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
              - Si riporta l'art. 12:
              "Art.  12.1. La concessione di sovvenzioni, contributi,
          sussidi  ed  ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi
          economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e
          privati  sono  subordinate  alla  predeterminazione ed alla
          pubblicazione  da  parte  delle amministrazioni procedenti,
          nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri
          e  delle  modalita',  cui  le amministrazioni stesse devono
          attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
              -  Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 22, del
          citato decreto legislativo n. 143 del 1998:
              "3.  I  criteri  e  le  procedure  di  concessione  dei
          contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero
          ai  sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le
          modalita'  di  verifica,  anche  ad  opera  di  terzi,  dei
          risultati  sono  stabiliti,  ai  sensi  dell'art. 12, legge
          7 agosto   1990,   n.   241,   e  successive  modifiche  ed
          integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.
          20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per
          il  conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  63 del 17 marzo 1997 - supplemento
          ordinario n. 561.
              - Il testo dell'art. 20, comma 5, cosi' recita:
              "5.  I  regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
          principi:
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
          pocedimentali  e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
          risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
          raggruppare  competenze  diverse ma confluenti in una unica
          procedura;
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi;
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione;
                d) riduzione     del     numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono  alla medesima attivita', anche riunendo in una
          unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
          di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
          provenienti   da   fonti   di  rango  diverso,  ovvero  che
          pretendono  particolari procedure, fermo restando l'obbligo
          di porre in essere le procedure stesse;
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa  e  contabili,  anche mediante adozione ed estensione
          alle  fasi  di  integrazione  dell'efficacia degli atti, di
          disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni;
                f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
                g) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
          procedure di verifica e controllo;
                g-bis)  soppressione  dei  procedimenti che risultino
          non  piu'  rispondenti  alle  finalita'  e  agli  obiettivi
          fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
          risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
                g-ter)  soppressione dei procedimenti che comportino,
          per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
          dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
          dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
          autoregolamentazione da parte degli interessati;
                g-quater)  adeguamento della disciplina sostanziale e
          procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
          ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio;
                g-quinquies)   soppressione   dei   procedimenti  che
          derogano   alla   normativa   procedimentale  di  carattere
          generale,  qualora  non  sussistano  piu'  le  ragioni  che
          giustifichino una difforme disciplina settoriale;
                g-sexies)  regolazione,  ove  possibile, di tutti gli
          aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
                g-septies)  adeguamento  delle  procedure  alle nuove
          tecnologie informatiche.".
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              -  Il  comma  3 dell'art. 17 della citata legge 400 del
          1988 recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle materie di competenza del Ministro, o di
          autorita'   sottordinate   al   Ministro  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, fermo restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti  ministeri  ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il  decreto  ministeriale  21  luglio  1999, n. 319,
          recante  il regolamento concernente criteri e modalita' per
          la  concessione  dei  contributi  finanziari  a  fronte  di
          progetti  di  collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1,
          comma   1,   della  legge  26 febbraio  1992,  n.  212,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre
          1999.
              -  Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento
          ordinario.
              - Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 27:
              "Art.  27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
          1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
              2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti
          spettanti  allo Stato in materia di industria, artigianato,
          energia,  commercio,  fiere  e  mercati,  trasformazione  e
          conseguente   commercializzazione  dei  prodotti  agricoli,
          turismo  e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere,
          acque  minerali  e  termali,  politiche  per i consumatori,
          commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema
          produttivo,  poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni
          multimediali,   informatica,   telematica,  radiodiffusione
          sonora  e  televisiva,  tecnologie  innovative applicate al
          settore  delle  comunicazioni, con particolare riguardo per
          il commercio elettronico.
              3.  Al  Ministero  sono  trasferite,  con  le  inerenti
          risorse,  le  funzioni  del  Ministero  dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, del Ministero del commercio
          con   l'estero,  del  Ministero  delle  comunicazioni,  del
          Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  fatte  salve  le  risorse  e  il
          personale  che  siano  attribuiti  con  il presente decreto
          legislativo   ad  altri  ministeri,  agenzie  o  autorita',
          perche'  concernenti  funzioni  specificamente assegnate ad
          essi,  e  fatte  in  ogni  caso  salve,  ai sensi e per gli
          effetti  degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere a)
          e  b)  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  le  funzioni
          conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
          enti locali e alle autonomie funzionali.
              4.   Spettano  inoltre  al  Ministero  delle  attivita'
          produttive  le  risorse  e  il  personale del Ministero del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, del
          Ministero  della  sanita', del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  concernenti  le funzioni assegnate al
          Ministero  delle  attivita' produttive dal presente decreto
          legislativo.
              5.  Restano  ferme le competenze spettanti al ministero
          della difesa.".
              -  Il  decreto  legislativo  28  dicembre 2000, n. 445,
          recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa"
          e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 20 febbraio
          2001, supplemento ordinario n. 42.
          Note all'art. 1:
              -  Il testo dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 e'
          riportato nelle premesse.
              -  La  legge n. 212 del 1992 e' citata nelle note delle
          premesse.
              -  Il  comma  2 dell'art. 22 del decreto legislativo n.
          143 del 1998 e' riportato nelle premesse.