IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3, che ha
approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;
  Vista   la   proposta   della   Commissione   paritetica   prevista
dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'8 marzo 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri del
lavoro  e  della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                Delega delle funzioni amministrative
             in materia di lavoro e servizi all'impiego
  1.  In attuazione degli articoli 5 e 6 dello Statuto speciale della
regione  Sardegna,  al  fine  di realizzare nella regione un organico
sistema  di  politiche  attive del lavoro e di servizi per l'impiego,
sono   delegate   a  detta  regione,  nell'ambito  dell'attivita'  di
indirizzo  e  coordinamento  dello  Stato, le funzioni e i compiti in
materia di:
    a) politiche attive del lavoro;
    b) collocamento.
  2.  Sono  altresi'  delegati  alla regione le funzioni ed i compiti
connessi  e  strumentali alle materie di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e i regolamenti.
              - L'art.  56,  primo  comma, della legge costituzionale
          26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente:
              "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati
          dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la
          Sardegna  sentita la consulta regionale, proporra' le norme
          relative  al  passaggio  degli uffici e del personale dallo
          Stato  alla  regione,  nonche'  le  norme di attuazione del
          presente statuto.".
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  5  e 6 dello
          statuto speciale della regione Sardegna:
              "Art.  5.  -  Salva  la  competenza  prevista  nei  due
          precedenti  articoli,  la  regione  ha facolta' di adattare
          alle  sue  particolari esigenze le disposizioni delle leggi
          della   Repubblica,   emanando  norme  di  integrazione  ed
          attuazione, sulle seguenti materie:
                a) istruzione  di  ogni  ordine  e grado, ordinamento
          degli studi;
                b) lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
                c) antichita' e belle arti;
                d) nelle   altre  materie  previste  da  leggi  dello
          Stato.".
              "Art.   6.   -   La   regione   esercita   le  funzioni
          amministrative   nelle  materie  nelle  quali  ha  potesta'
          legislativa  a  norma  degli  articoli  3 e 4, salvo quelle
          attribuite  agli  enti locali dalle leggi della Repubblica.
          Essa  esercita  altresi'  le funzioni amministrative che le
          siano delegate dallo Stato.".