IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
19 aprile  1996,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  23  del  29 gennaio  1997;  di  rideterminazione delle
dotazioni  organiche  delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche
funzionali  e  dei  profili professionali del personale del Ministero
dei lavori pubblici;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Considerata   l'urgenza   di  imprimere  impulso  alla  politica  e
all'azione  del  Governo  nel  settore  della repressione degli abusi
edilizi;
  Ritenuta  la  necessita,  per  i  fini  indicati,  di attribuire ad
un'unica  struttura organizzativa compiti di coordinamento, indirizzo
e  verifica  nel  settore  in  questione, provvedendo all'istituzione
presso  il  Ministero  dei  lavori  pubblici  di  un apposito Ufficio
dirigenziale generale;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 3 novembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
  Acquisita   l'intesa   con   la   Conferenza   unificata  ai  sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 18 gennaio 2001;
  Sentite  le  Organizzazioni  sindacali maggiormente rappresentative
nell'incontro del 19 gennaio 2001;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 15 marzo 2001;
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                 Direzione generale per il sostegno
            agli interventi contro l'abusivismo edilizio
  1.  E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici un Ufficio
di  livello dirigenziale generale denominato: "Direzione generale per
il sostegno agli interventi conto l'abusivismo edilizio".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  ed  emanare  i  decreti  aventi  valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge 23 agosto, n. 400, come modificato dall'art. 13 della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "4-bis.  L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              - La   legge   15 marzo   1997,  n.  59,  e  successive
          modjficazioni  reca: "Delega al Governo per il conferimento
          di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti locali per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              - Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
          "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto
          degli  impiegati  civili dello Stato e norme di esecuzione.
          Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
          pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          pubblico   impiego,   a   norma  dell'art.  2  della  legge
          23 ottobre 1992, n. 421".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
          1972, n. 748, reca: "Disciplina delle funzioni dirigenziali
          nelle  amministrazioni  dello  Stato,  anche ad ordinamento
          autonomo".
              - Il  Decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca:
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca:
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".