IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337,  recante  l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica;
  Visto  il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 197, concernente
l'attuazione  dell'articolo 3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  riordino  delle  carriere del personale della Polizia di
Stato;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985,
n. 782, recante il regolamento di servizio dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n.
240,  concernente  il  nuovo  ordinamento  della banda musicale della
Polizia di Stato;
  Ritenuta la necessita' di dover procedere, ai sensi dell'articolo 5
del  citato  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 240/1987,
all'adozione  del  regolamento  della banda musicale della Polizia di
Stato;
  Visto  l'articolo 17,  terzo  comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Sentito  il  parere  delle  organizzazioni  sindacali  maggiormente
rappresentative del personale della Polizia di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
       Dipendenza della banda musicale della Polizia di Stato
  1. La  banda  musicale  della Polizia di Stato, in quanto complesso
organico,  e'  posto  per  l'impiego alle dipendenze funzionali della
Direzione  centrale  per  gli  Affari Generali del Dipartimento della
Pubblica Sicurezza.
  2. Il   personale   appartenente   alla   banda   musicale  dipende
gerarchicamente e disciplinarmente dal direttore della Scuola Tecnica
di Polizia.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
          Repubblica  del  30 aprile  1987, n. 240 (Nuovo ordinamento
          della   banda  musicale  della  Polizia  di  Stato)  e'  il
          seguente:
              "Art.  5  (Regolamento  della  banda musicale). - 1. Il
          regolamento  della banda musicale della Polizia di Stato e'
          stabilito con decreto del Ministro dell'interno.".
              - Il  testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali.
              2. Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dell'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".