IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato  che  con  la  legge 21 luglio 2000, n. 205, sono state
introdotte  misure  di snellimento del processo amministrativo tese a
rendere    maggiormente   efficiente   il   servizio   di   giustizia
amministrativa  e  ad  assicurare  tempi piu' brevi nella definizione
delle controversie;
  Considerata, altresi, l'insufficienza numerica degli organici della
magistratura  e del personale amministrativo del Consiglio di Stato e
dei   Tribunali   amministrativi  regionali,  nonche'  l'esigenza  di
smaltire  quanto  piu' celermente possibile l'arretrato accumulatosi,
in particolare nella materia del pubblico impiego;
  Considerate,  infine,  le  misure assunte nei confronti dell'Italia
dal  Comitato  dei Ministri del Consiglio d'Europa con la risoluzione
n.  135,  adottata il 25 ottobre 2000, per violazione dell'articolo 6
della Convenzione dei diritti dell'uomo;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
ulteriori   specifiche   disposizioni   per   assicurare   la  rapida
definizione  delle  controversie  pendenti e garantire lo snellimento
del processo amministrativo;
  Ritenuta,  altresi,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
ampliare  l'organico della magistratura della Corte dei conti e delle
dotazioni organiche e funzionali dell'Avvocatura dello Stato, al fine
di migliorarne l'organizzazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                             E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                          Sezioni stralcio
  1. Al fine di accelerare la definizione delle controversie pendenti
davanti  agli  organi  di  giustizia  amministrativa  e di consentire
l'immediata  applicazione delle disposizioni contenute nella legge 21
luglio  2000,  n.  205, sono istituite, per la durata di cinque anni,
sezioni  stralcio,  nella  misura  di due sezioni per il Consiglio di
Stato,  di  una  sezione per il Consiglio di giustizia amministrativa
per  la  Regione  siciliana  e di venticinque sezioni per i Tribunali
amministrativi regionali, articolate in uno o piu' collegi giudicanti
ai sensi del comma 6.
  2. Sono rimessi alle sezioni stralcio i ricorsi depositati in primo
e secondo grado concernenti le controversie di cui al secondo periodo
del comma 17, dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n.  80,  nonche'  le  controversie  introdotte con ricorsi depositati
anteriormente alla data del 1o gennaio 1996.
  3. I magistrati onorari delle sezioni stralcio sono scelti, purche'
di  eta'  non superiore ai settantacinque anni all'atto della nomina,
tra le seguenti categorie:
    a)  magistrati  ordinari,  amministrativi,  contabili,  militari,
avvocati dello Stato, avvocati di enti pubblici, a riposo;
    b)  professori universitari in materie giuridiche in servizio o a
riposo che non esercitano la professione forense;
    c)    funzionari    della   carriera   direttiva   degli   organi
costituzionali,   in  servizio  o  a  riposo,  muniti  di  laurea  in
giurisprudenza.
  4.  I  magistrati  onorari delle sezioni stralcio sono nominati con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri su proposta del
Consiglio  di  presidenza  della giustizia amministrativa. I medesimi
magistrati  non  possono  fare  parte  delle  sezioni  ordinarie  ne'
sostituire  i magistrati amministrativi in servizio, rispettivamente,
presso  il Consiglio di Stato e i Tribunali amministrativi regionali,
neppure per il compimento di singoli atti.
  5.  Fanno  altresi  parte  delle  sezioni  stralcio  in  numero non
superiore   all'unita'  per  ciascuna  sezione,  secondo  criteri  di
rotazione  predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa,  senza retribuzione o compensi aggiuntivi, magistrati
in  servizio,  rispettivamente  presso  il  Consiglio  di  Stato  e i
Tribunali amministrativi regionali.
  6.   Ogni   sezione   stralcio   e'  presieduta  da  un  magistrato
amministrativo,  con qualifica non inferiore a quella di consigliere,
in  servizio,  rispettivamente,  presso  il  Consiglio  di  Stato e i
Tribunali  amministrativi  regionali,  adibito a tale funzione in via
esclusiva  e  senza retribuzione o compensi aggiuntivi. Ogni collegio
giudicante  delle sezioni stralcio e' composto da tre membri in primo
grado e da cinque membri in grado di appello.
  7.  Con  regolamento  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del  presente decreto ai sensi dell'articolo 17,
comma  1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio di
presidenza  della  giustizia amministrativa, su proposta del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono disciplinati:
    a)  i requisiti, che tengono conto, in particolare, dei titoli di
servizio  e  professionali  degli  aspiranti,  e  le modalita' per la
nomina  dei  componenti onorari delle sezioni stralcio, ai quali deve
attenersi  il  Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
nel formulare la proposta di cui al comma 4;
    b)  i  criteri  per  la  fissazione  dei  compensi  spettanti  ai
componenti  onorari  delle  sezioni stralcio, escluso il Presidente e
gli  altri  magistrati  in servizio, sulla base delle disposizioni di
cui  all'articolo  8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e nei limiti
di una spesa complessiva non superiore a 4,4 miliardi di lire annue;
    c)  i  criteri  per  la determinazione, in rapporto al numero dei
ricorsi pendenti di cui al comma 2, del numero delle sezioni stralcio
e  dei collegi giudicanti presso i Tribunali amministrativi regionali
e quelli per la relativa attivazione;
    d)  l'attribuzione  al  Consiglio  di  presidenza della giustizia
amministrativa  della  definizione  dei  criteri  di  massima  per la
ripartizione  dei  ricorsi in funzione dell'attivazione delle sezioni
stralcio  e  dei  criteri  e  delle  modalita'  per la fissazione dei
carichi di lavoro dei magistrati in servizio, rispettivamente, presso
il  Consiglio  di  Stato  e  i Tribunali amministrativi regionali che
fanno parte delle sezioni stralcio;
    e) le misure volte ad assicurare lo snellimento delle procedure e
l'accelerazione   dei   giudizi  anche  mediante  l'utilizzazione  di
modulistica  semplificata  per  gli  atti  processuali e di procedure
informatizzate;
    f) le altre disposizioni di attuazione del presente articolo.
  8.  I compensi previsti alla lettera b) del comma 7 sono cumulabili
con i trattamenti retributivi, pensionistici e di quiescenza comunque
denominati.
  9. Il numero dei magistrati onorari di cui al comma 3, e' stabilito
fino a un numero massimo di centoventi unita.
  10.  All'articolo  1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034,  le  parole:  "tre  sezioni",  sono  sostituite dalle seguenti:
"cinque sezioni".