IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visti  gli articoli 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea;
  Visto  l'articolo  3  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
  Vista  la  legge  14  novembre  1995,  n. 481, recante norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Visto  l'articolo  36,  comma  1, lettera f), della legge 24 aprile
1998,  n. 128, in base alla quale, nel dare attuazione alla direttiva
96/92/CE  recante  norme  comuni  per il mercato interno dell'energia
elettrica, il Governo e' delegato, fra l'altro, a "definire le misure
per  assicurare  condizioni di reciprocita' nei confronti degli Stati
membri  dell'Unione  europea,  in  relazione al grado di apertura dei
loro  mercati, anche al fine di assicurare la parita' competitiva sul
mercato  europeo  delle  aziende elettriche italiane e dell'industria
dell'indotto";
  Visto  il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
8  novembre  2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9
novembre 2000;
  Visto  il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione
della  direttiva  98/30/CE,  relativa  a  norme comuni per il mercato
interno  del  gas  naturale, la quale al 23o considerando dispone che
"l'apertura  dei  mercati  non  dovrebbe  creare inutili squilibri di
concorrenza per le imprese nei vari Stati membri";
  Viste  le  conclusioni  della  Presidenza  del Consiglio europeo di
Stoccolma  del  23  e  24 marzo 2001, secondo le quali le imprese che
ancora  beneficiano  di  una  situazione  di  monopolio  nel  mercato
nazionale  non  devono  potersi  avvantaggiare  indebitamente di tale
situazione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni intese a consentire che i processi di liberalizzazione e
privatizzazione  in  atto  per specifici settori dei servizi pubblici
non  vengano  impediti  od  ostacolati  da  comportamenti  di imprese
pubbliche  titolari  di  una  posizione dominante nel proprio mercato
nazionale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del  Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Fino  alla  realizzazione all'interno dell'Unione europea di un
mercato pienamente concorrenziale nei settori dell'elettricita' e del
gas,  a  salvaguardia  dei relativi processi di liberalizzazione e di
privatizzazione  in  atto,  nei  riguardi  dei  soggetti  controllati
direttamente o indirettamente da uno Stato o da altre amministrazioni
pubbliche,  titolari  nel  proprio mercato nazionale di una posizione
dominante  e non quotati in mercati finanziari regolamentati, i quali
acquisiscono, direttamente o indirettamente o per interposta persona,
anche  mediante  un'offerta  pubblica  a  termine o in via differita,
partecipazioni  superiori  al  2  per  cento  nel capitale sociale di
societa'  operanti  nei  settori  predetti,  in via diretta o tramite
controllate   o   collegate,  il  rilascio  o  il  trasferimento  dei
provvedimenti   autorizzatori   o  concessori  previsti  dai  decreti
legislativi  16 marzo 1999, n. 79, in materia di energia elettrica, e
23  maggio  2000,  n.  164,  in  materia  di  mercato interno del gas
naturale,  e' effettuato alle condizioni di cui al comma 2. Il limite
complessivo  del  2  per  cento  e' riferito al singolo soggetto e al
relativo  gruppo  di appartenenza, per tale intendendosi il soggetto,
anche  non  avente  forma  societaria,  che esercita il controllo, le
societa'  controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonche'
le  societa'  collegate.  Il  limite riguarda altresi' i soggetti che
direttamente  o indirettamente, anche tramite controllate, collegate,
societa'  fiduciarie  o  per interposta persona, aderiscono anche con
terzi  ad  accordi  relativi  all'esercizio  del  diritto  di  voto o
comunque ad accordi o patti parasociali.
  2.  In  caso di superamento del limite di cui al comma 1, a partire
dal  momento  del rilascio o del trasferimento delle autorizzazioni o
concessioni  di  cui al medesimo comma 1, il diritto di voto inerente
alle  azioni eccedenti il limite stesso, e' automaticamente sospeso e
di   esse   non  si  tiene  conto  ai  fini  dei  quorum  assembleari
deliberativi.  Non  possono  essere  altresi' esercitati i diritti di
acquisto o sottoscrizione a termine o differiti.
  3.  Le  disposizioni  di cui ai commi 1 e 2 si applicano a tutte le
acquisizioni  effettuate  in  data  successiva alle conclusioni della
Presidenza del Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001.
  4.  La  Commissione  nazionale per le societa' e la borsa, sentita,
per  i profili di competenza, l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, accerta, con i poteri e gli strumenti ad essa attribuiti
dalla  normativa  vigente,  il  rispetto delle disposizioni di cui al
presente articolo.