IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la decisione 2000/418/CE della Commissione del 29 giugno 2000; Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000; Visto il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione del 18 dicembre 2000; Vista la decisione 2001/2/CE della Commissione del 27 dicembre 2000; Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per l'adozione delle misure finalizzate a fronteggiare l'emergenza determinata dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme bovina, in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio e ad alto rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati, nonche' all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001"; b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001".