IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  decisione  2000/418/CE  della  Commissione del 29 giugno
2000;
  Vista la decisione 2000/766/CE del Consiglio del 4 dicembre 2000;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n. 2777/2000 della Commissione del 18
dicembre 2000;
  Vista  la  decisione  2001/2/CE  della  Commissione del 27 dicembre
2000;
  Visto  il  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine  per  l'adozione  delle  misure  finalizzate  a  fronteggiare
l'emergenza  determinata  dal fenomeno dell'encefalopatia spongiforme
bovina,  in ordine allo smaltimento del materiale specifico a rischio
e  ad  alto  rischio e dei prodotti trasformati, ottenuti o derivati,
nonche' all'ammasso pubblico delle proteine animali a basso rischio;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle politiche agricole e forestali;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

  1.  Al  decreto-legge  11  gennaio  2001,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo 2001, n. 49, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  all'articolo  1, comma 6, le parole: "fino al 31 maggio 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001";
    b)  all'articolo  2, comma 1, le parole: "fino al 31 maggio 2001"
sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2001".