IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  1,  comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254,
cosi'  come  modificato  dal  decreto-legge  24 maggio  1999, n. 145,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 22 luglio 1999, n. 234,
che  consente  entro  due  anni  dalla  data di efficacia del decreto
legislativo  19 febbraio  1998,  n.  51,  di emanare sue disposizioni
correttive;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 marzo 2001;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  Commissioni permanenti del
Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei  deputati,  a  norma
dell'articolo 1, comma 3, della legge 16 luglio 1997, n. 254;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 maggio 2001;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Modifica  della tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.  51,  con  riferimento  ai  tribunali di Ascoli Piceno e di
                               Taranto

  1.  Nella  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.  51,  la  voce  relativa  al  tribunale di Ascoli Piceno e'
sostituita dalla seguente:
  "Tribunale  di Ascoli Piceno: Acquasanta Terme, Amandola, Appignano
del  Tronto,  Arquata  del Tronto, Ascoli Piceno, Carassai, Castel di
Lama,  Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Comunanza, Folignano,
Force,  Maltignano, Montalto delle Marche, Montedinove, Montefortino,
Montegallo,  Montemonaco,  Offida,  Palmiano, Roccafluvione, Rotella,
Spinetoli, Valle Castellana, Venarotta.
  Sezione  di  San Benedetto del Tronto: Acquaviva Picena, Monsampolo
del Tronto, Monteprandone, San Benedetto del Tronto.".
  2.  Nella  tabella  A  allegata  al decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.  51, la voce relativa al tribunale di Taranto e' sostituita
dalla seguente:
  "Tribunale  di  Taranto:  Crispiano,  Faggiano,  Leporano, Lizzano,
Massafra, Mottola, Palagiano, Pulsano, Statte, Taranto, Torricella.
  Sezione di Ginosa: Castellaneta, Ginosa, Laterza, Palagianello.
  Sezione di Grottaglie: Carosino, Fragagnano, Grottaglie, Monteiasi,
Montemesola,  Monteparano,  Roccaforzata,  San  Giorgio  Ionico,  San
Marzano di San Giuseppe.
  Sezione di Manduria: Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.
  Sezione di Martina Franca: Martina Franca.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, reca:
          "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo
          grado".
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa  non  puo'  avvenire,  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   Si   trascrive   il   testo   dell'art.   87  della
          Costituzione:
              "Il  Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato
          e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.".
              -  Si  riporta il testo vigente dell'art. 1 della legge
          16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione
          del giudice unico di primo grado):
              "Art.  1. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  uno  o  piu' decreti legislativi per realizzare una
          piu'  razionale distribuzione delle competenze degli uffici
          giudiziari,   con  l'osservanza  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi:
                a) ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado
          secondo il modello del giudice unico;
                b) sopprimere  l'ufficio  del pretore, trasferendo le
          competenze di tale giudice al tribunale;
                c) stabilire   che,  nel  settore  penale,  salve  la
          composizione  e  le  attribuzioni  della corte d'assise, il
          tribunale giudica in composizione collegiale, con il numero
          invariabile  di tre componenti, sull'applicazione di misure
          di  prevenzione  personali  e  reali  nonche'  sui seguenti
          reati:
                  1) i  delitti  indicati  nell'art.  407,  comma  2,
          lettera a), del codice di procedura penale;
                  2)  i delitti previsti dagli articoli 644 e 648-bis
          del codice penale e 2621 del codice civile;
                  3) ogni delitto punito con la pena della reclusione
          superiore nel massimo a venti anni;
                  4)  i delitti consumati o tentati previsti dal capo
          I  del  titolo  II  del libro II del codice penale, esclusi
          quelli  di cui all'art. 329, al primo comma dell'art. 331 e
          agli articoli 332, 334 e 335;
                  5)  i  delitti  di cui agli articoli 216, 222 e 223
          del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
                  6)  i  delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952,
          n.  645;  dall'art.  2  della legge 25 gennaio 1982, n. 17;
          dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
          n.  646;  dagli  articoli 6 e 11 della legge costituzionale
          16 gennaio  1989,  n.  1;  dall'art.  6,  commi  3 e 4, del
          decreto-legge  26 aprile  1993,  n.  122,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205;
                  7)  altre  eventuali  fattispecie caratterizzate da
          particolare  allarme  sociale  o  rilevanti  difficolta' di
          accertamento;
                d)  stabilire  che  per  tutti  i  restanti  reati il
          tribunale giudica in composizione monocratica;
                e) stabilire   che,  nelle  materie  nelle  quali  il
          tribunale opera in composizione collegiale, si osservano le
          norme  processuali  vigenti  per il procedimento innanzi al
          tribunale,  mentre  nelle  restanti materie si osservano le
          norme  processuali  vigenti  per il procedimento innanzi al
          pretore;
                f) stabilire   che  l'attribuzione  degli  affari  al
          giudice  in  composizione  collegiale  o monocratica non si
          considera  attinente  alla  capacita'  del  giudice  ne' al
          numero   dei  giudici  necessario  per  costiture  l'organo
          giudicante;
                g) stabilire  che,  nella  materia  penale,  le parti
          hanno  facolta'  di  chiedere,  e  il  giudice di disporre,
          l'attribuzione  del procedimento alla composizione ritenuta
          corretta  non oltre la conclusione dell'udienza preliminare
          e,  ove  questa  manchi,  non  oltre  il  compimento  delle
          formalita' di apertura del dibattimento;
                h)   prevedere   che   il  giudice  per  le  indagini
          preliminari    sia   diverso   dal   giudice   dell'udienza
          preliminare,   apportando   le  necessarie  modifiche  alle
          disposizioni  dell'art. 7-ter dell'ordinamento giudiziario,
          approvato  con  regio  decreto  30 gennaio  1941,  n. 12, e
          successive modificazioni;
                i) sopprimere le attuali sezioni distaccate presso le
          preture   circondariali,  istituendo  ove  occorra  sezioni
          distaccate di tribunale, per la trattazione di procedimenti
          in  cui  il  tribunale giudica in composizione monocratica,
          secondo  criteri  oggettivi  ed  omogenei che tengano conto
          della  estensione  del territorio e del numero di abitanti,
          difficolta'  di  collegamenti,  indice  di  contenzioso sia
          civile che penale;
                l)  al  solo  fine  di decongestionare i tribunali di
          Milano,  Roma,  Napoli  e  Palermo,  istituire nei relativi
          circondari  nuovi  tribunali,  in  sostituzione  di sezioni
          distaccate,  con  eventuali accorpamenti anche di territori
          limitrofi  non facenti originariamente parte del territorio
          delle suddette sezioni;
                m)   sopprimere   l'ufficio   della   procura   della
          Repubblica  circondariale,  trasferendone  le funzioni alla
          procura della Repubblica presso il tribunale;
                n) stabilire  che,  nel  settore civile, il tribunale
          giudica   in   composizione   collegiale,   con  il  numero
          invariabile di tre componenti, per le controversie previste
          nei  numeri  2),  3), 4), 5), 6), 7) e 9) del secondo comma
          dell'art.  48  dell'ordinamento  giudiziario, approvato con
          regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, limitatamente, per il
          predetto  numero 7),  ai giudizi di responsabilita' in esso
          previsti;   individuare,   tenuto   conto  della  oggettiva
          complessita'  giuridica  delle  materie  e  della rilevanza
          economico-sociale delle controversie, gli altri casi in cui
          il  tribunale giudica in composizione collegiale; stabilire
          che,  per  il  resto,  il tribunale giudica in composizione
          monocratica;
                o) trasferire  alle  amministrazioni  interessate  le
          funzioni amministrative attualmente affidate al pretore, se
          prive  di collegamento con l'esercizio della giurisdizione;
          attribuire  al  tribunale  in  composizione  monocratica le
          funzioni   amministrative  attualmente  di  competenza  del
          pretore, se collegate con l'esercizio della giurisdizione;
                p) prevedere  che,  fermo  il disposto dell'art. 341,
          secondo  comma,  del  codice di procedura civile, l'appello
          nelle materie civili nelle quali e' competente il tribunale
          sia  devoluto  alla  corte  d'appello,  ovvero  ad apposite
          sezioni  specializzate  della  corte d'appello allorche' in
          primo grado siano previste sezioni specializzate;
                q) escludere  che  la  ridistribuzione  degli  uffici
          giudiziari  comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello Stato;
                r) stabilire   che   le  disposizioni  contenute  nei
          decreti  legislativi  di  cui  al presente articolo abbiano
          efficacia  centoventi  giorni  dopo  la  loro pubblicazione
          nella Gazzetta Ufficiale.
              2.  Il  Governo e' delegato ad emanare, entro lo stesso
          termine   di  cui  al  comma  1,  le  norme  necessarie  al
          coordinamento  delle  disposizioni  dei decreti legislativi
          con  tutte  le  altre  leggi  dello  Stato  e la disciplina
          transitoria rivolta ad assicurare la rapida trattazione dei
          procedimenti  pendenti,  civili  e penali, fissando le fasi
          oltre  le quali i procedimenti non passano ad altro ufficio
          secondo  le  nuove  regole  di  competenza  e stabilendo le
          relative condizioni.
              3. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi al
          Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, perche'
          sia  espresso  dalle  competenti  Commissioni permanenti un
          motivato  parere  entro il termine di quaranta giorni dalla
          data  della  trasmissione,  decorso il quale i decreti sono
          emanati anche in mancanza del parere.
              4.  Entro  due anni dalla data di efficacia di ciascuno
          dei   decreti   legislativi,   il   Governo   puo'  emanare
          disposizioni  correttive nel rispetto dei criteri di cui al
          comma 1 e con la procedura di cui al comma 3.".