IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
in materia di potesta' regolamentare del Governo;
  Visto  l'articolo  20,  comma  8, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
allegato 1, n. 38;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
617,  con particolare riferimento al Titolo III relativo ai programmi
di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
  Visto   il   decreto   legislativo  30 giugno  1993,  n.  269,  con
particolare riguardo all'articolo 6;
  Visti  gli  articoli  12, comma 2, e 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre  1992,  n.  502, come modificato ed integrato, da ultimo,
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;
  Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi nelle adunanze del 18 settembre
2000 e del 20 novembre 2000;
  Acquisito  il  parere della Camera dei deputati e preso atto che il
Senato  della  Repubblica  non  ha reso il proprio parere nei termini
prescritti;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 2 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro della
sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                  Oggetto e ambito di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il  finanziamento  della
ricerca  corrente  e  finalizzata svolta dagli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico aventi personalita' giuridica di diritto
pubblico o di diritto privato, in seguito denominati IRCCS.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Si riporta il testo del punto n. 38, dell'allegato 1,
          della  legge  n. 59/1997, (delegificazione e testi unici di
          norme  concernenti  procedimenti  amministrativi - Legge di
          semplificazione 1998.):
                38)  Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei
          beni   artistici,  architettonici  e  culturali  e  per  il
          rilascio delle relative autorizzazioni.
              Legge 1o giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   della   Costituzione,  tra  l'altro,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.".
              -  La  legge  15  marzo  1997,  n. 59, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale  17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento
          ordinario,  reca: "Delega al Governo per il conferimento di
          funzioni  e  compiti  alle  regioni  ed enti locali, per la
          riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
          semplificazione amministrativa".
              Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20, comma 8, della
          legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "8.  In sede di prima attuazione della presente legge e
          nel  rispetto  dei  principi,  criteri  modalita' di cui al
          presente  articolo,  quali norme generali regolatrici, sono
          emanati  appositi  regolamenti  ai  sensi e per gli effetti
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          per  disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
          presente legge, nonche' le seguenti materie:
                a) sviluppo     e    programmazione    del    sistema
          universitario,  di  cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
          successive  modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
          sistema,  di  cui  alla  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e
          successive modificazioni;
                b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
          nazionali  e  locali  di rappresentanza e coordinamento del
          sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
          un consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
          con compiti consultivi e di proposta;
                c) interventi per il diritto allo studio e contributi
          universitari.   Le   norme  sono  finalizzate  a  garantire
          l'accesso  agli  studi  universitari agli studenti capaci e
          meritevoli  privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
          degli    studi,    a    determinare   percentuali   massime
          dell'ammontare  complessivo  della  contribuzione  a carico
          degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
          Stato   per  le  universita',  graduando  la  contribuzione
          stessa,   secondo   criteri   di  equita',  solidarieta'  e
          progressivita'  in relazione alle condizioni economiche del
          nucleo   familiare,   nonche'   a   definire   parametri  e
          metodologie  adeguati  per  la  valutazione delle effettive
          condizioni  economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
          alla  presente  lettera sono soggette a revisione biennale,
          sentite le competenti Commissioni parlamentari;
                d) procedure  per  il  conseguimento  del  titolo  di
          dottore  di  ricerca,  di  cui  all'art. 73 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e
          procedimento  di  approvazione  degli atti dei concorsi per
          ricercatore  in  deroga  all'art.  5,  comma 9, della legge
          24 dicembre 1993, n. 537;
                e) procedure   per   l'accettazione  da  parte  delle
          universita'  di  eredita', donazioni e legati, prescindendo
          da   ogni   autorizzazione   preventiva,   ministeriale   o
          prefettizia".
              -  Si trascrive il testo del punto n. 38, dell'allegato
          1, della legge 15 marzo 1997, n. 59:
              "38.  Procedimento  per  il finanziamento della ricerca
          corrente  e finalizzata svolta dagli istituti di ricovero e
          cura  a carattere scientifico con personalita' giuridica di
          diritto pubblico e privato:
                decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, art.
          12, comma 2, lettera a), n. 3);
                decreto  legislativo  30 giugno 1993, n. 269, art. 6,
          commi 3, 4 e 5.".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1980, n. 617, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre
          1980,  n.  275,  supplemento ordinario, reca: "Ordinamento,
          controllo e finanziamento degli istituti di ricovero e cura
          a  carattere  scientifico  (art.  42,  settimo comma, della
          legge 23 dicembre 1978, numero 833)".
              Si  trascrive la rubrica del Titolo III del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617:
              "Titolo III - Programmi di ricerca".
              -  Il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n.  269,
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1993, n. 180,
          supplemento  ordinario, reca: "Riordinamento degli istituti
          di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421".
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  30 giugno  1993,  n.  269, come modificato dal
          presente regolamento:
              "Art. 6 (Ricerca di base e finalizzata. Finanziamento).
          -  1.  L'attivita'  scientifica  di  base degli istituti e'
          diretta  a  sviluppare  le  conoscenze in settori specifici
          della biomedicina e della sanita' pubblica.
              2.   I  progetti  di  ricerca  finalizzata  tendono  al
          raggiungimento di particolari obiettivi.
              3.  La  ricerca  scientifica  svolta  dagli istituti e'
          finanziata con stanziamenti previsti dall'art. 12, comma 2,
          del  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, [parole
          abrogate  dal  presente regolamento] con entrate assicurate
          dalle regioni e da altri organismi.
              4.  Il  finanziamento dell'attivita' scientifica di cui
          al  comma  1  e'  disposto  dal  Ministero  della  sanita',
          mediante l'erogazione di fondi, anche su base pluriennale.
              5.  L'attivita'  di  assistenza  sanitaria svolta dagli
          istituti   e'   finanziata  dalla  regione  competente  per
          territorio, sulla base delle disposizioni sugli ospedali di
          rilievo  nazionale  e di alta specialita' di cui al decreto
          legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
              -  Il  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale, 30 dicembre 1992, n.
          305,  supplemento  ordinario,  e  successive  modificazioni
          reca:  "Riordino  della  disciplina in materia sanitaria, a
          norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              Si  trascrive  il  testo  degli  articoli 12, comma 2 e
          12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502:
              "Art. 12 (Fondo sanitario nazionale). - 1. Omissis.
              2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di :
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
                  1)  Istituto  superiore di sanita' per le tematiche
          di sua competenza;
                  2)  Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                  3)  Istituti di ricovero e cura di diritto pubblico
          e  privato  il cui carattere scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
                  4)  Istituti  zooprofilattici  sperimentali  per le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie;
                c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
              A  decorrere  dal  1o gennaio  1995, la quota di cui al
          presente  comma  e'  rideterminata  al  sensi dell'art. 11,
          comma  3,  lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              3. Omissis.
              Art.  12-bis  (Ricerca  sanitaria).  -  1.  La  ricerca
          sanitaria  risponde  al  fabbisogno conoscitivo e operativo
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e ai suoi obiettivi di
          salute,  individuato  con  un apposito programma di ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale.
              2.   Il   Piano   sanitario  nazionale  definisce,  con
          riferimento  alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
          e  tenendo  conto  degli  obiettivi  definiti nel Programma
          nazionale  per  la  ricerca  di  cui al decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
          della  ricerca  del  Servizio sanitario nazionale, alla cui
          coerente    realizzazione    contribuisce    la   comunita'
          scientifica nazionale.
              3.  Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione
          nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di cui all'art. 2,
          comma  7,  del  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
          elabora   il  programma  di  ricerca  sanitaria  e  propone
          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca
          scientifica   nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo
          5 giugno   1998,   n.  204,  e  nei  programmi  di  ricerca
          internazionali  e  comunitari. Il Programma e' adottato dal
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale,  ha  validita'  triennale ed e' finanziato dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2.
              4. Il Programma di ricerca sanitaria:
                a) individua   gli   obiettivi   prioritari   per  il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione;
                b) favorisce   la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,   gestione   e  organizzazione  dei  servizi
          sanitari  nonche'  di  pratiche  cliniche e assistenziali e
          individua  gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
          stato  di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
          servizi;
                c) individua    gli    strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,   dell'appropriatezza  e  della  congruita'
          economica  delle  procedure  e  degli  interventi, anche in
          considerazione   di  analoghe  sperimentazioni  avviate  da
          agenzie  internazionali  e con particolare riferimento agli
          interventi   e   alle   procedure  prive  di  una  adeguata
          valutazione di efficacia;
                d) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volte a
          migliorare   la   integrazione   multiprofessionale   e  la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni    sociosanitarie    a   elevata   integrazione
          sanitaria;
                e) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volta a
          migliorare  la  comunicazione  con  i  cittadini  e con gli
          utilizzatori    dei    servizi   sanitari,   a   promuovere
          l'informazione  corretta  e  sistematica  degli utenti e la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
                f)  favorisce  la  ricerca e la sperimentazione degli
          interventi  appropriati  per la implementazione delle linee
          guida  e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
          l'autovalutazione   della  attivita'  degli  operatori,  la
          verifica  e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
          conseguiti.
              5.  Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
          attivita'  di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
          ricerca    corrente   e'   attuata   tramite   i   progetti
          istituzionali  degli  organismi  di ricerca di cui al comma
          seguente   nell'ambito   degli   indirizzi   del  programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata  attua  gli  obiettivi  prioritari, biomedici e
          sanitari,  del  Piano  sanitario  nazionale.  I progetti di
          ricerca  biomedica  finalizzata sono approvati dal Ministro
          della  sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, allo scopo di
          favorire il loro coordinamento.
              6.  Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
          svolte  dalle  regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
          dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          sul  lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
          dagli  istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
          pubblici  e  privati nonche' dagli istituti zooprofilattici
          sperimentali.   Alla  realizzazione  dei  progetti  possono
          concorrere,  sulla  base  di specifici accordi, contratti o
          convenzioni,  le  universita', il Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  gli  altri enti di ricerca pubblici e privati,
          nonche' imprese pubbliche e private.
              7.  Per  l'attuazione  del Programma il Ministero della
          sanita',  anche  su  iniziativa  degli organismi di ricerca
          nazionali,  propone  al  Ministero  per  l'universita' e la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e agli altri Ministeri
          interessati  le  aree  di  ricerca biomedica e sanitaria di
          interesse  comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
          finanziamento  e  i  criteri  di  valutazione dei risultati
          delle ricerche.
              8.  Il  Ministero  della  sanita', nell'esercizio della
          funzione   di   vigilanza   sull'attuazione  del  programma
          nazionale,      si      avvale     della     collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca  sanitaria  di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
          legislativo   30 giugno   1993,  n.  266,  degli  organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle  regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
          qualitativo,  anche  al  fine di garantire la qualita' e la
          indipendenza del processo di valutazione e di selezione dei
          progetti di ricerca.
              9.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma  1 del presente
          articolo,  le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  disciplinano  l'organizzazione  e il funzionamento
          dei   comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna  azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e  del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 maggio  1998, n. 122, tenendo conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti   e  istituendo  un  registro  dei  comitati  etici
          operanti nei propri ambiti territoriali.
              10.  Presso  il Ministero della sanita' e' istituito il
          Comitato   etico   nazionale   per  la  ricerca  e  per  le
          sperimentazioni cliniche.
              Il Comitato:
                a) segnala,  su  richiesta  della  commissione per la
          ricerca  sanitaria  ovvero  di altri organi o strutture del
          Ministero    della    sanita'    o   di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  le conseguenze sotto il profilo etico dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria,
                b) comunica  a organi o strutture del Ministero della
          sanita'  le  priorita' di interesse dei progetti di ricerca
          biomedica e sanitaria;
                c) coordina   le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni   cliniche   multicentriche   di  rilevante
          interesse  nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
                d) esprime      parere      su     ogni     questione
          tecnico-scientifica  ed  etica concernente la materia della
          ricerca  di  cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
          dei  medicinali  e  dei  dispositivi  medici  che gli venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'.
              11.    Le    regioni    formulano   proposte   per   la
          predisposizione  del  Programma di ricerca sanitaria di cui
          al  presente  articolo, possono assumere la responsabilita'
          della  realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati, e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti  risultati  nell'ambito  del Servizio sanitario
          regionale.".
              -  Il  decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1999, n. 165,
          supplemento     ordinario,     reca:    "Norme    per    la
          razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma
          dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".
              -   Il  decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o luglio 1998, n. 151,
          reca: "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione
          e  la  valutazione  della  politica nazionale relativa alla
          ricerca  scientifica  e  tecnologica, a norma dell'art. 11,
          comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".