IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE
                        AGRICOLE E FORESTALI
                                  e
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle finanze di concerto con il
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica 11 dicembre
2000,  n. 375, recante il regolamento con il quale sono state dettate
nuove  modalita'  di  gestione  dell'agevolazione fiscale per gli oli
minerali  impiegati  nei  lavori  agricoli, orticoli, in allevamento,
nella  silvicoltura  e piscicoltura e nella florovivaistica, ai sensi
dell'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92;
  Preso atto delle difficolta' per i beneficiari dell'agevolazione di
dare  esatta  esecuzione  per l'anno 2001 agli adempimenti prescritti
dall'articolo 2, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e dall'articolo 6, commi 5 e
7,  del  citato  regolamento  entro  il  termine  ivi previsto del 31
gennaio  e  tenuto conto che nella disciplina previgente per analoghi
adempimenti era fissato il termine del 30 giugno di ciascun anno;
  Considerata   l'esigenza,   manifestata  dai  rappresentanti  delle
regioni  e  delle  province  autonome  nel corso del Comitato tecnico
permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 15 febbraio
2001  convocato  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, di
stabilire adeguati tempi tecnici per garantire l'adozione della nuova
procedura;
  Tenuto  conto  di quanto dispone la legge 27 luglio 2000, n. 212 in
materia di statuto dei diritti del contribuente;
  Ritenuta, pertanto, la necessita' di differire, per l'anno 2001, il
predetto  termine  del  31  gennaio al 31 luglio onde consentire agli
operatori  ed  agli  uffici interessati di effettuare gli adempimenti
prescritti  dalla  nuova  disciplina  e di garantire la fruizione del
beneficio agli aventi diritto;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  parere  della Conferenza Stato-regioni reso nella seduta
del 22 marzo 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 9 aprile 2001;
  Vista  la  nota  n.  3-5185/UCL  del 30 aprile 2001 con la quale e'
stata fatta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno 2001 e' prorogato al 31 luglio il termine
del  31  gennaio  previsto  dall'articolo 2, comma 1, del decreto del
Ministro  delle  finanze,  di concerto con i Ministri delle politiche
agricole   e   forestali   e   del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   11   dicembre  2000,  n.  375,  per  la
presentazione   della   richiesta   di   fruizione   del  trattamento
agevolativo   sui  prodotti  petroliferi  impiegati  in  agricoltura,
nonche'  dall'articolo  6,  comma  5,  del  citato  decreto,  per  la
presentazione  della  dichiarazione  di avvenuto impiego dei medesimi
prodotti agevolati.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 7 maggio 2001
                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco
                     Il Ministro delle politiche
                        agricole e forestali
                           Pecoraro Scanio
                Il Ministro del tesoro, del bilancio
                  e della programmazione economica
                                Visco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2001
  Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro
n. 2 Finanze, foglio n. 18
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
 
          Note alle premesse:
              - Il  decreto  11 dicembre  2000, n. 375, e' pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2000.
              - Il  testo  dell'art.  1,  comma  4, del decreto-legge
          15 febbraio  2000,  n.  21 convertito dalla legge 14 aprile
          2000,  n. 92 (Proroga del regime speciale in materia di IVA
          per i produttori agricoli), e' il seguente:
              "4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali  da adottarsi entro il 29 febbraio 2000, ai sensi
          dell'art.  2,  comma  126, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662,   sono   determinati   i  consumi  medi  dei  prodotti
          petroliferi  per  ettaro  e  per ogni tipo di coltivazione.
          Entro  la  medesima  data,  il  Ministro  delle finanze, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica e con il Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, ridetermina le modalita' di gestione
          dell'agevolazione  di cui al n. 5) della tabella A allegata
          al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre
          1995,  n.  504,  e,  con  effetto  dal  1o gennaio 2001, in
          relazione  alla  riduzione  dei  consumi  gia'  realizzati,
          nonche' all'applicazione del regime ordinario in materia di
          imposta  sul  valore  aggiunto  per  i produttori agricoli,
          riduce la misura dell'accisa prevista al medesimo n. 5)."
              - Il  testo  dell'art.  2,  commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del
          decreto 11 dicembre 2000, n. 375, e' il seguente:
              "1.   Per   usufruire   delle  agevolazioni,  entro  il
          31 gennaio  di  ciascun anno e, comunque, prima dell'inizio
          dell'attivita' stagionale dell'azienda, i soggetti indicati
          all'art.  1,  comma  1,  lett.  a) presentano, anche per il
          tramite  delle  organizzazioni  di  categoria,  all'ufficio
          incaricato  dalla  regione  o  dalle  provincie autonome di
          Trento  e  Bolzano  del  servizio  relativo  all'impiego di
          carburanti  agevolati  per  l'agricoltura,  d'ora in avanti
          denominato "ufficio regionale o provinciale", competente in
          base all'ubicazione dei terreni, una richiesta contenente i
          seguenti dati:
                a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o,
          se  trattasi  di  persona  giuridica,  la  denominazione  o
          ragione  sociale,  la  sede  legale  di  essa,  nonche'  le
          generalita' del rappresentante legale;
                b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;
                c) gli  estremi  di  iscrizione  nel  registro  delle
          imprese e nell'anagrafe delle aziende agricole;
                d) le  macchine  adibite a lavori agricoli e relative
          attrezzature  che  intendono utilizzare specificandone, per
          quelle  soggette ad immatricolazione, il numero della targa
          e,  per  quelle non soggette ad immatricolazione, il numero
          del  telaio  o del motore e, nel caso in cui esse non siano
          di   proprieta'  dell'azienda,  anche  le  generalita'  del
          proprietario delle stesse;
                e) le macchine operatrici di cui all'art. 1, comma 4,
          che  si intendono utilizzare per lavori agricoli indicando,
          oltre  ai  dati  di  cui  alla lettera d), anche il tipo di
          lavorazione per la quale se ne chiede l'utilizzo;
                f) l'ubicazione  e l'estensione dell'azienda, nonche'
          la ripartizione delle colture su di essa praticate;
                g) la   dichiarazione   dei   lavori   connessi  alle
          attivita'  di  cui  all'art.  1,  comma 2, che si intendono
          eseguire nel corso dell'anno, riferiti a colture, superfici
          o  quantita' su cui intervenire con distinta indicazione di
          quelli  che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche
          specificandone  generalita' del titolare, ragione sociale e
          sede  legale;  nelle richieste di cui al comma 1 successive
          alla  prima  presentata a norma del presente regolamento le
          attivita'  da  eseguire  nel  corso  dell'anno sono oggetto
          della  dichiarazione  solo  se  variate  rispetto  all'anno
          precedente.
              2.  Nella  richiesta  di cui al comma 1, possono essere
          omessi  i  dati  di  cui  alla  lettera  f)  risultanti dal
          repertorio   notizie  economiche  ed  amministrative  (REA)
          previsto  dall'art.  9  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica   7 dicembre  1995,  n.  581,  facendo  ad  esso
          riferimento.   Nella   medesima   richiesta  sono  altresi'
          indicate  eventuali macchine ed attrezzature, impiegate per
          le  stesse  attivita'  dichiarate,  alimentate  con energia
          elettrica o con combustibili diversi da quelli agevolati di
          cui al presente regolamento.
              3.   Analoga   richiesta   presentano  le  cooperative,
          indicando  i  dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e
          g)  ed  allegano l'elenco nominativo dei soci specificando,
          per  ciascuno  di  essi,  gli  estremi  di  iscrizione  nel
          registro  delle  imprese, l'ubicazione e l'estensione della
          relativa  azienda,  la  ripartizione  delle  colture  della
          stessa  ed  i  lavori  che  intendono  eseguire  riferiti a
          colture, superfici o quantita' su cui intervenire.
              4.  Le  aziende  agricole  delle  istituzioni pubbliche
          producono,  in allegato alla richiesta contenente i dati di
          cui  al  comma  1,  lettere  a),  b),  d), e), f) e g), una
          dichiarazione  dalla  quale  risulti  l'attivita'  che  da'
          titolo per l'accesso all'agevolazione.
              5.  I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano,
          in  allegato  alla  richiesta contenente i dati elencati al
          comma  1,  lettere a), b), d), e), f), g) e, se ricorrono i
          presupposti   di  legge,  gli  estremi  di  iscrizione  nel
          registro   delle  imprese  di  cui  alla  lettera  e),  una
          dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di notorieta' resa ai
          sensi  dell'art.  4  della  legge  4 gennaio 1968, n. 15, e
          successive  modificazioni,  dalla quale risulti l'attivita'
          che da' titolo per l'accesso all'agevolazione.
              6.   Le   imprese   agromeccaniche   specificano  nella
          richiesta i dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), d),
          e)  ed  indicano  i  nominativi  degli  esercenti attivita'
          agricole  per  conto  dei  quali  le  lavorazioni  verranno
          effettuate   e,  per  ciascun  esercente,  gli  estremi  di
          iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  l'ubicazione  e
          l'estensione  delle  relative  aziende,  le lavorazioni che
          prevedono  di  svolgere  riferite  a  colture,  superfici o
          quantita'  su  cui  intervenire  e  le relative quantita' e
          qualita'  complessive di prodotti petroliferi che presumono
          di impiegare".
              - Il  testo  dell'art.  6,  commi  5  e  7, del decreto
          11 dicembre 2000, n. 375, e' il seguente:
              "5.   Entro   il  31 gennaio  dell'anno  successivo,  i
          soggetti  titolari  del  libretto  di  controllo presentano
          all'ufficio  regionale  o provinciale, anche per il tramite
          delle  organizzazioni  di  categoria,  una dichiarazione di
          avvenuto  impiego di oli minerali nell'uso agevolato in cui
          indicano,  complessivamente,  i  quantitativi  dei prodotti
          utilizzati nei suddetti impieghi e quelli acquistati ma non
          utilizzati  e di cui si tiene conto in sede di assegnazione
          nell'anno solare successivo, ai sensi dell'art. 3, comma 1,
          nonche'  le  lavorazioni  eseguite  in  loro  favore  dalle
          imprese  agromeccaniche,  indicandone  le  generalita'  dei
          titolari,  la  ragione  sociale  e  la  sede legale. Devono
          altresi'  risultare  distintamente  le  lavorazioni,  anche
          stagionali,  eseguite  con l'impiego di energia elettrica e
          con  l'impiego  di  altri  combustibili  diversi  dagli oli
          minerali agevolati di cui all'art. 1, comma 1.
              6. (Omissis).
              7.  In  aggiunta  alla  documentazione  di cui al comma
          precedente,  le  cooperative  allegano un elenco nominativo
          contenente, distintamente per ciascun socio, le generalita'
          dello  stesso,  le  lavorazioni  effettuate  ed  i relativi
          consumi    di    oli   minerali,   nonche'   gli   elementi
          identificativi  dei  terreni  ai  quali  le  lavorazioni si
          riferiscono;  le  imprese agromeccaniche allegano un elenco
          nominativo, per provincia, degli esercenti imprese agricole
          in  favore  delle  quali sono state eseguite le lavorazioni
          indicando,  per  ciascun  soggetto,  i lavori eseguiti ed i
          quantitativi  di  prodotti  consumati,  nonche' copia delle
          fatture  relative  ai lavori eseguiti con l'indicazione dei
          destinatari delle prestazioni.".
              - La  legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni
          in  materia  di  statuto  dei  diritti  del contribuente e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 177 del 31 luglio
          2000.
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.".
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo degli articoli 2, comma 1 e 6, comma 5, del
          decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i
          Ministri delle politiche agricole e forestali e del tesoro,
          del  bilancio e della programmazione economica, 11 dicembre
          2000, n. 375, e' riportato in note alle premesse.