IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti gli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Vista la legge 30 novembre 1998, n. 419;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed in
particolare l'articolo 55, comma 3;
  Visto  il  decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Ravvisata     l'opportunita'    di    provvedere    al    riassetto
dell'organizzazione  del  Ministero della sanita', in conformita' con
la  riorganizzazione  del  Governo  e  secondo i criteri e i principi
previsti nel predetto decreto legislativo n. 300 del 1999;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in
data 8 giugno 2000;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             Ministro e uffici di diretta collaborazione

  1.  Il  Ministro della sanita', di seguito Ministro, e' l'organo di
direzione politica del Ministero della sanita', di seguito Ministero,
e,  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di seguito indicato
come decreto legislativo n. 29 del 1993, ne determina gli indirizzi e
gli  obiettivi  e verifica la rispondenza ai medesimi dei risultati e
dei metodi dell'azione amministrativa e della gestione.
  2.  Sono uffici di diretta collaborazione degli organi di direzione
politica:  la  segreteria  particolare  del  Ministro,  l'ufficio  di
Gabinetto,  l'ufficio  legislativo,  l'ufficio  stampa, la segreteria
tecnica,  il  servizio  di  controllo  interno  e  le  segreterie dei
Sottosegretari di Stato.
  3.  La  segreteria  particolare  del  Ministro  e  l'ufficio stampa
operano   alle  dirette  dipendenze  del  Ministro.  Il  Servizio  di
controllo  interno  opera  in  posizione  di  autonomia  operativa  e
risponde direttamente ed esclusivamente al Ministro.
  4.  Le  segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette
dipendenze  dei  rispettivi  Sottosegretari, garantendo il necessario
raccordo  con  gli  uffici  del  Ministero  e con gli altri uffici di
diretta  collaborazione  e curando i rapporti con soggetti pubblici e
privati in ragione dell'incarico istituzionale.
  5.  Per  lo  svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal
Ministro,  il  Sottosegretario  si avvale degli uffici di Gabinetto e
Legislativo.
  6.  Il  Capo  di  Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4,
coordina  l'intera  attivita'  di  supporto  e  gli uffici di diretta
collaborazione.
  7.  La  segreteria  particolare  del  Ministro e' composta dal Capo
della  segreteria  particolare  e dal Segretario particolare. Il Capo
della  segreteria  particolare  sovrintende alla cura degli uffici di
segreteria  del  Ministro,  provvede al coordinamento degli impegni e
alla  predisposizione  dei materiali per gli interventi del Ministro.
Il  Segretario  particolare cura l'agenda e la corrispondenza privata
del Ministro.
  8.  L'ufficio  di  Gabinetto  coadiuva  il Capo di Gabinetto per le
competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro.
  9.   L'ufficio   legislativo   cura  le  iniziative  legislative  e
regolamentari  del  Ministero,  garantendo la qualita' del linguaggio
normativo,  l'analisi  di  fattibilita'  delle  norme introdotte e lo
snellimento  e  la semplificazione della normativa; segue l'andamento
dei  lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con
le  altre  amministrazioni,  i  rapporti  con il Parlamento e con gli
altri organi costituzionali, con la Conferenza Stato-regioni e con le
autorita'  indipendenti.  Provvede,  altresi',  allo  studio  ed alla
progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa e al
coordinamento  generale  dell'attivita'  degli  uffici  del Ministero
nelle predette materie. Cura, inoltre, i rapporti con il Dipartimento
degli  affari  giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario
e costituzionale.
  10.  L'ufficio stampa cura la comunicazione tra l'organo di Governo
e  gli organi e strumenti di informazione nazionale e internazionale,
nonche'  la  rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza
del Ministero.
  11.  La  segreteria  tecnica  svolge attivita' di supporto tecnico,
anche   al   fine   del  coordinamento  dell'attivita'  di  gruppi  e
commissioni di studio, o del raccordo con i medesimi.
  12.    Gli    incarichi   eventualmente   conferiti   a   dirigenti
dell'amministrazione  nell'ambito  degli uffici di cui ai commi 8 e 9
concorrono  a  determinare  il  limite  degli incarichi conferibili a
norma  dell'articolo  5,  comma  6,  del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  L'art.  17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri)  e'  il
          seguente:
                "4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                  a) riordino  degli uffici di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                  b) individuazione    degli    uffici   di   livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                  c) previsione  di  strumenti  di verifica periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                  d) indicazione    e   revisione   periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                  e) previsione di decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  L'art. 17, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), e' il seguente:
                "1.  Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
          c)  del  comma 1  dell'art.  11  il  Governo  si  atterra',
          oltreche'  ai  principi  generali  desumibili  dalla  legge
          7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni, dall'art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio
          1994, n. 202, ai seguenti principi e criteri direttivi:
                  a) prevedere che ciascuna amministrazione organizzi
          un  sistema informativo-statistico di supporto al controllo
          interno  di gestione, alimentato da rilevazioni periodiche,
          al  massimo  annuali,  dei  costi,  delle  attivita'  e dei
          prodotti;
                  b) prevedere    e    istituire   sistemi   per   la
          valutazione,   sulla   base  di  parametri  oggettivi,  dei
          risultati   dell'attivita'  amministrativa  e  dei  servizi
          pubblici  favorendo  ulteriormente  l'adozione di carte dei
          servizi  e  assicurando  in  ogni caso sanzioni per la loro
          violazione,  e di altri strumenti per la tutela dei diritti
          dell'utente  e  per  la  sua partecipazione, anche in forme
          associate, alla definizione delle carte dei servizi ed alla
          valutazione dei risultati;
                  c) prevedere  che ciascuna amministrazione provveda
          periodicamente  e comunque annualmente alla elaborazione di
          specifici    indicatori   di   efficacia,   efficienza   ed
          economicita'  ed  alla  valutazione  comparativa dei costi,
          rendimenti e risultati;
                  d) collegare  l'esito dell'attivita' di valutazione
          dei  costi, dei rendimenti e dei risultati alla allocazione
          annuale delle risorse;
                  e) costituire  presso  la  Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri una banca dati sull'attivita' di valutazione,
          collegata con tutte le amministrazioni attraverso i sistemi
          di  cui  alla  lettera  a)  ed  il  sistema informatico del
          Ministero  del  tesoro  - Ragioneria generale dello Stato e
          accessibile  al  pubblico,  con  modalita'  da definire con
          regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'art. 17, comma 2,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                  f)  previsione,  per i casi di mancato rispetto del
          termine  del  procedimento, di mancata o ritardata adozione
          del  provvedimento,  di ritardato o incompleto assolvimento
          degli  obblighi e delle prestazioni da parte della pubblica
          amministrazione,   di  forme  di  indennizzo  automatico  e
          forfettario   a   favore   dei   soggetti   richiedenti  il
          provvedimento;  contestuale  individuazione delle modalita'
          di  pagamento  e  degli uffici che assolvono all'obbligo di
          corrispondere    l'indennizzo,   assicurando   la   massima
          pubblicita' e conoscenza da parte del pubblico delle misure
          adottate   e  la  massima  celerita'  nella  corresponsione
          dell'indennizzo stesso.
              - Il  testo degli articoli 6, 14, 16, comma 5, e 19 del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni  (Razionalizzazione dell'organizzazione delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421), e' il seguente:
              "Art.  6  (Organizzazione  e  disciplina degli uffici e
          dotazioni  organiche). - 1. Nelle amministrazioni pubbliche
          l'organizzazione  e  la disciplina degli uffici, nonche' la
          consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, sono
          determinate  in  funzione delle finalita' indicate all'art.
          1,  comma  1,  previa verifica degli effettivi fabbisogni e
          previa   consultazione   delle   organizzazioni   sindacali
          rappresentative  ai  sensi dell'art. 10. Le amministrazioni
          pubbliche  curano  l'ottimale  distribuzione  delle risorse
          umane  attraverso  la coordinata attuazione dei processi di
          mobilita' e di reclutamento del personale.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  si  applica l'art. 17, comma 4-bis,
          della  legge  23 agosto  1988, n. 400. La distribuzione del
          personale  dei  diversi livelli o qualifiche previsti dalla
          dotazione  organica  puo' essere modificata con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro,  del bilancio e della programmazione economica, ove
          comporti  riduzioni  di  spesa o comunque non incrementi la
          spesa  complessiva  riferita al personale effettivamente in
          servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.
              3.  Per la ridefinizione degli uffici e delle dotazioni
          organiche  si  procede periodicamente e comunque a scadenza
          triennale,  nonche'  ove  risulti  necessario  a seguito di
          riordino,   fusione,   trasformazione  o  trasferimento  di
          funzioni.  Ogni  amministrazione procede adottando gli atti
          previsti dal proprio ordinamento.
              4.   Le   variazioni  delle  dotazioni  organiche  gia'
          determinate  sono  approvate  dall'organo  di vertice delle
          amministrazioni in coerenza con la programmazione triennale
          del  fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge
          27 dicembre   1997,   n.   449,  e  con  gli  strumenti  di
          programmazione  economico-finanziaria  pluriennale.  Per le
          amministrazioni  dello  Stato,  la programmazione triennale
          del fabbisogno di personale e' deliberata dal Consiglio dei
          Ministri  e  le  variazioni  delle dotazioni organiche sono
          determinate ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400.
              5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero    degli    affari   esteri,   nonche'   per   le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia  di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate  dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente
          al   personale   appartenente  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto
          personale  non  si  applica l'art. 16 dello stesso decreto.
          Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione
          delle  piante  organiche  del  personale  degli  istituti e
          scuole   di   ogni  ordine  e  grado  e  delle  istituzioni
          educative. Le attribuzioni del Ministero dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il
          personale  tecnico e amministrativo universitario, compresi
          i dirigenti, sono devolute all'universita' di appartenenza.
          Parimenti  sono  attribuite  agli  osservatori astronomici,
          astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al
          reclutamento del personale di ricerca.
              6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli
          adempimenti di cui al presente articolo e a quelli previsti
          dall'art. 31 non possono assumere nuovo personale, compreso
          quello appartenente alle categorie protette".
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b) effettua,  ai  fini  dell'adempimento  dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2.  Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa.  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  Governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera n),  della  legge  15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  p) della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'".
              "Art.   16.   (Funzioni   dei   dirigenti   di   uffici
          dirigenziali generali). - (Omissis).
              5.  Gli  ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  Capo
          Dipartimento  o  altro  dirigente  comunque denominato, con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri".
              "Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). - 1. Per
          il   conferimento   di   ciascun   incarico   di   funzione
          dirigenziale  e  per  il passaggio ad incarichi di funzioni
          dirigenziali  diverse  si  tiene conto della natura e delle
          caratteristiche   dei   programmi   da   realizzare,  delle
          attitudini  e  della  capacita'  professionale  del singolo
          dirigente,  anche  in  relazione ai risultati conseguiti in
          precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione
          degli  incarichi.  Al  conferimento  degli  incarichi  e al
          passaggio  ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103,
          del codice civile.
              2.  Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni
          del  presente  articolo.  Gli  incarichi  hanno  durata non
          inferiore  a  due  anni  e  non superiore a sette anni, con
          facolta'  di  rinnovo.  Sono definiti contrattualmente, per
          ciascun  incarico,  l'oggetto, gli obiettivi da conseguire,
          la  durata  dell'incarico,  salvi  i  casi di revoca di cui
          all'art.   21,   nonche'   il   corrispondente  trattamento
          economico.  Quest'ultimo  e' regolato ai sensi dell'art. 24
          ed ha carattere onnicomprensivo.
              3.  Gli  incarichi di Segretario generale di Ministeri,
          gli  incarichi di direzione di strutture articolate al loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,   previa   deliberazione   del   Consiglio  dei
          Ministri,  su proposta del Ministro competente, a dirigenti
          della  prima  fascia  del ruolo unico di cui all'art. 23 o,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              4.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale   generale  sono  conferiti  con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  competente,  a  dirigenti  della prima fascia del
          ruolo  unico  di cui all'art. 23 o, in misura non superiore
          ad  un  terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero,
          con  contratto  a  tempo determinato, a persone in possesso
          delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma
          6.
              5.  Gli  incarichi di direzione degli uffici di livello
          dirigenziale  sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di
          livello  dirigenziale  generale,  ai dirigenti assegnati al
          suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).
              6.  Gli  incarichi  di  cui ai commi precedenti possono
          essere  conferiti  con contratto a tempo determinato, e con
          le  medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei
          dirigenti  appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e
          del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia,
          a   persone  di  particolare  e  comprovata  qualificazione
          professionale, che abbiano svolto attivita' in organismi ed
          enti  pubblici  o privati o aziende pubbliche e private con
          esperienza  acquisita per almeno un quinquennio in funzioni
          dirigenziali,  o  che  abbiano  conseguito  una particolare
          specializzazione  professionale,  culturale  e  scientifica
          desumibile     dalla     formazione     universitaria     e
          postuniversitaria,   da  pubblicazioni  scientifiche  o  da
          concrete  esperienze  di  lavoro, o provenienti dai settori
          della   ricerca,   della   docenza   universitaria,   delle
          magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello
          Stato.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato da
          una  indennita'  commisurata  alla specifica qualificazione
          professionale,   tenendo   conto  della  temporaneita'  del
          rapporto  e  delle  condizioni  di  mercato  relative  alle
          specifiche  competenze  professionali.  Per  il  periodo di
          durata   del   contratto,   i   dipendenti   di   pubbliche
          amministrazioni   sono   collocati   in  aspettativa  senza
          assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio.
              7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di
          responsabilita'   dirigenziale   per   inosservanza   delle
          direttive    generali    e   per   i   risultati   negativi
          dell'attivita'    amministrativa    e    della    gestione,
          disciplinate  dall'art.  21, ovvero nel caso di risoluzione
          consensuale  del  contratto  individuale  di cui al comma 2
          dell'art. 24.
              8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali
          di  cui  al  comma  3  possono essere confermati, revocati,
          modificati  o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla
          fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per
          i  quali non si sia provveduto si intendono confermati fino
          alla loro naturale scadenza.
              9.  Degli  incarichi  di  cui  ai  commi  3 e 4 e' data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati,  allegando  una scheda relativa ai titoli ed alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti.
              10.   I   dirigenti   ai  quali  non  sia  affidata  la
          titolarita'  di  uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano   interesse,  funzioni  ispettive,  di  consulenza,
          studio  e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici previsti
          dall'ordinamento.  Le  modalita'  per  l'utilizzazione  dei
          predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui
          all'art. 23, comma 3.
              11.  Per  la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per
          il   Ministero   degli   affari   esteri   nonche'  per  le
          amministrazioni  che  esercitano  competenze  in materia di
          difesa  e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti.
              12.  Per  il  personale  di cui all'art. 2, comma 4, il
          conferimento   degli  incarichi  di  funzioni  dirigenziali
          continuera'   ad   essere  regolato  secondo  i  rispettivi
          ordinamenti di settore".
              - Il   decreto   legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          concerne:    "Conferimento    di    funzioni    e   compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - La  legge 30 novembre 1998, n. 419, concerne: "Delega
          al  Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario
          nazionale  e per l'adozione di un testo unico in materia di
          organizzazione   e  funzionamento  del  Servizio  sanitario
          nazionale.  Modifiche  al  decreto  legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502".
              - Il   decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  286,
          concerne:   "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e
          strumenti  di  monitoraggio  e  valutazione  dei costi, dei
          rendimenti  e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta dalle
          amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge
          15 marzo 1997, n. 59.".
              - L'art. 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300  (Riforma dell'organizzazione del Governo, a
          norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il
          seguente:
                "3.  Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23  agosto  1988,  n.  400, si puo' provvedere al riassetto
          dell'organizzazione  dei  singoli Ministeri, in conformita'
          con  la riorganizzazione del Governo e secondo i criteri ed
          i principi' previsti dal presente decreto legislativo.".
              - Il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  n. 266, e
          successive    modificazioni   e   integrazioni,   concerne:
          "Riordinamento   del   Ministero  della  sanita',  a  norma
          dell'art.  1,  comma  1, lettera h), della legge 23 ottobre
          1992, n. 421".
          Note all`art. 1:
              - L'art.  3,  comma  1,  del citato decreto legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, e' il
          seguente:
                "1.  Gli  organi di Governo esercitano le funzioni di
          indirizzo  politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
          ed  i  programmi  da  attuare  ed  adottando gli altri atti
          rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
          la  rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
          e   della   gestione  agli  indirizzi  impartiti.  Ad  essi
          spettano, in particolare:
                  a) le  decisioni  in  materia  di  atti normativi e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                  b) la  definizione  di obiettivi, priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                  d) la  definizione  dei criteri generali in materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                  f) le    richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto.".
              - L'art.  5,  comma 6, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26 febbraio  1999,  n. 150 (Regolamento recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unico della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione  del  componente  del  comitato di garanti), e' il
          seguente:
                "6.  Ogni amministrazione conferisce gli incarichi ai
          dirigenti   inseriti  nel  ruolo  unico  nel  limite  delle
          dotazioni  organiche  dei due livelli dirigenziali definite
          alla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento
          incrementate  da  un  numero  di unita' corrispondente agli
          altri  incarichi specifici di livello dirigenziale previsti
          dall'ordinamento.".