IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;
  Visto  il  regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio
1998,   che   modifica   il   regolamento   n.   136/66/CEE  relativo
all'attuazione  di  un'organizzazione  comune dei mercati nel settore
dei grassi;
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2366/98 della Commissione, del 30
ottobre  1998,  recante modalita' di applicazione del regime di aiuto
alla  produzione  di  olio  di oliva per le campagne dal 1998/1999 al
2000/2001;
  Vista  la  decisione  n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo
2000,  relativa alla concessione di un aiuto alla produzione di olive
da tavola in Italia;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 1987, n. 370, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460;
  Vista   la   legge   23   dicembre   1986,  n.  898,  e  successive
modificazioni;
  Visto  l'articolo  6  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  e  forestali  21  giugno 2000, n. 217, che attribuisce alle
regioni la competenza relativa al riconoscimento dei frantoi oleari e
delle imprese di trasformazione delle olive da tavola;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 ottobre 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della giustizia, di concerto con i Ministri delle politiche
agricole e forestali e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                         Norme sanzionatorie

  1.  Salvo che il fatto costituisca reato, al titolare di frantoio o
stabilimento   di   molitura   delle   olive   che   omette  o  tiene
irregolarmente  la  contabilita'  giornaliera  di magazzino, omette o
ritarda  il rilascio dell'attestazione relativa ad ogni operazione di
molitura  prescritta  dagli articoli 7, 8 e 9 del regolamento (CE) n.
2366/98   della   Commissione,  del  30  ottobre  1998  e  successive
modificazioni  ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria  da  lire  trecentomila  a lire sei milioni. Nei casi piu'
gravi  si  applica  anche  la  revoca del riconoscimento previsto dal
regolamento  (CEE)  n.  2261/84  del  Consiglio, del 17 luglio 1984 e
successive modificazioni ed integrazioni.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la  stessa sanzione
prevista  al  comma  1  si  applica  al  titolare  di stabilimento di
trasformazione   delle   olive   da   tavola   che   omette  o  tiene
irregolarmente   la  contabilita'  giornaliera  di  magazzino  ovvero
ritarda  o  omette  il  rilascio  dell'attestazione  relativa ad ogni
operazione  di  trasformazione  delle  olive ai sensi dell'articolo 6
della  decisione  n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000,
ai  fini  dell'aiuto  previsto  dall'articolo  5,  paragrafo  4,  del
regolamento  (CEE)  n.  136/66  del 22 settembre 1966, come da ultimo
sostituito  dall'articolo  1,  paragrafo  3,  del regolamento (CE) n.
1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, al produttore di cui
all'articolo  10, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 2366/98
del  30  ottobre  1998  che  omette  o  ritarda la presentazione agli
organismi  competenti  della  dichiarazione  o  documentazione di cui
all'articolo 10 dello stesso regolamento relativa alla destinazione o
alle  scorte  di  olio,  per il quale sia stata presentata domanda di
aiuto,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria da lire
centomila a lire trecentomila.
  4.  La  sanzione di cui al comma 3 si applica al produttore di olio
in  caso  di  violazione  dell'articolo 10, paragrafo 1, comma 1, del
citato   regolamento   nonche'   al   titolare   di  stabilimento  di
trasformazione  di  olive  da tavola per la mancata comunicazione dei
dati  ed  informazioni  di  cui  all'articolo  6,  paragrafo 2, della
decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000.
  5. Ai principali destinatari di olio di oliva o di sansa usciti dal
frantoio,  diversi  dal  produttore  che  ha ritirato l'olio ottenuto
dalla  molitura  delle proprie olive, che violino gli obblighi di cui
all'articolo  30, paragrafo 3, del citato regolamento (CE) n. 2366/98
del 30 ottobre 1998, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire centomila a lire tre milioni.
  6.  Salvo che il fatto costituisca reato, all'associazione o unione
di  olivicoltori  riconosciuta  ai  sensi  del  regolamento  (CEE) n.
2261/84  del Consiglio, del 17 luglio 1984 e successive modificazioni
ed   integrazioni,   che   violi  gli  obblighi  derivanti  da  detto
regolamento  e  dai relativi regolamenti di applicazione, tali da non
determinare  la  revoca  del  riconoscimento prevista dal regolamento
(CEE)  n.  2262/84  del  Consiglio,  del  17 luglio 1984 e successive
modificazioni  ed integrazioni, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni.
  7.  Le  regioni,  nei  casi  previsti  dai  commi  1,  2,  3, 4 e 5
provvedono,  anche  ai sensi del decreto del Ministro delle politiche
agricole  e  forestali 21 giugno 2000, n. 217, alle irrogazioni delle
relative sanzioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  della  legge
          21 dicembre   1999,  n.  526,  recante:  "Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria
          1999":
              "Art.   5   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  ai sensi della presente legge in via regolamentare
          o  amministrativa  e di regolamenti comunitari vigenti alla
          data del 31 luglio 1999 per i quali non siano gia' previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  e'  esercitata  con decreti legislativi
          adottati  a  norma dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,
          n.   400,   su  proposta  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia; i decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente  articolo  il  Governo  acquisisce  i pareri delle
          competenti   commissioni  parlamentari  che  devono  essere
          espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi
          stessi.  Decorsi  inutilmente i termini predetti, i decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.
              4.  Nello  stesso  termine  di cui al comma 1, e con le
          modalita'  di cui ai commi 2 e 3, il Governo e' delegato ad
          emanare   disposizioni   per   il   riordino   del  sistema
          sanzionatorio penale ed amministrativo per le violazioni in
          danno  del  bilancio  dell'Unione europea, conformemente ai
          principi  e  alle  indicazioni  contenute nella convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita'  europee approvata a Bruxelles il 26 luglio 1995,
          nonche'  adeguate norme di coordinamento ed armonizzazione,
          per assicurare, in base ai principi della legge 24 novembre
          1981, n. 689, e del regolamento (CE/Euratom) n. 2988/95 del
          Consiglio  del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
          interessi    finanziari    della    Comunita',   la   piena
          applicabilita'  nell'ordinamento  nazionale  delle sanzioni
          amministrative previste dai regolamenti comunitari".
              - Il   regolamento   (CE)   n.  1638/98  del  Consiglio
          20 luglio  1998  che  modifica il regolamento n. 136/66/CEE
          relativo  all'attuazione  di  un'organizzazione  comune dei
          mercati  nel settore dei grassi, e' pubblicato in GUCE n. L
          210 del 28 luglio 1998.
              - Il   regolamento   136/66/CEE   del   Consiglio,  del
          22 settembre     1966,     relativo    all'attuazione    di
          un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
          e' pubblicato in GUCE n. 172 del 30 settembre 1966.
              - Il  regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione del
          30 ottobre  1998  recante  modalita'  di  applicazione  del
          regime  di  aiuto  alla  produzione di olio di oliva per le
          campagne  di commercializzazione dal 1998/1999 al 2000/2001
          e' pubblicato in GUCE n. L 293 del 31 ottobre 1998.
              - La   decisione   n.  227/2000/CE  del  7 marzo  2000,
          concernente  la  concessione di un aiuto alla produzione di
          olive  da  tavola  in  Italia  -  notificata  con il numero
          C(2000)  599  - e' pubblicata in GUCE n. L 071 del 18 marzo
          2000.
              - Il    decreto-legge   7 settembre   1987,   n.   370,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987,
          n.  460,  reca:  "Nuove  norme  in  materia di produzione e
          commercializzazione   dei  prodotti  vitivinicoli,  nonche'
          sanzioni  per  l'inosservanza  di regolamenti comunitari in
          materia agricola".
              - La legge 23 dicembre 1986, n. 898, reca: "Conversione
          in  legge,  con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre
          1986,   n.  701,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
          controlli  degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio
          di  oliva.  Sanzioni  amministrative e penali in materia di
          aiuti comunitari nel settore agricolo".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali 21 giugno
          2000,  n.  217,  recante: "Regolamento recante disposizioni
          applicative del regime comunitario di aiuto alla produzione
          di olive da tavola e di olio di oliva":
              "Art.  6  (Riconoscimento  di  frantoi  oleari). - 1. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto,  le  regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  esercitano,  in  coerenza  con quanto disposto dal
          decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le funzioni ed
          i  compiti  relativi  al  riconoscimento dei frantoi oleari
          previsto nell'ambito del regime di aiuto alla produzione di
          olio  d'oliva di cui agli articoli 5 e 20-quater, paragrafo
          1,  del  regolamento  (CEE)  n.  136/66  del  Consiglio del
          22 settembre    1966    e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni  ed  all'art.  13  del  regolamento  (CEE)  n.
          2261/84  del  Consiglio  del  17 luglio  1984  e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              2.  Le  regioni  e  le province autonome comunicano con
          tempestivita'   al   competente   organismo   pagatore   ed
          all'Agecontrol  nonche' con elenco trimestrale al Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali  gli  estremi  dei
          provvedimenti  di  riconoscimento  dei  frantoi oleari o di
          ritiro del riconoscimento stesso.
              3.  Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali
          provvede  a  consegnare,  entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in vigore del presente decreto, a ciascuna regione
          e  provincia  autonoma  interessata  gli atti concernenti i
          compiti e le funzioni di cui al comma 1 non ancora esauriti
          ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima.
              4.   Restano  in  capo  al  Ministero  delle  politiche
          agricole  e forestali le liti pendenti alla data di entrata
          in vigore del presente decreto".
              - Gli  articoli 7, 8 e 9 del citato regolamento (CE) n.
          2366/98   della  Commissione  del  30 ottobre  1998,  cosi'
          recitano:
              "Art.  7.  -  A  decorrere dalla campagna 1998/1999, ai
          fini del riconoscimento dei frantoi:
                a) le  informazioni  di cui all'art. 13, paragrafo 1,
          lettera  a) del regolamento (CEE) n. 2261/84 comprendono in
          particolare:
                  la capacita' di magazzinaggio degli oli;
                  la capacita' effettiva di triturazione per giornata
          lavorativa di otto ore;
                  una     descrizione    dell'attrezzatura    tecnica
          installata  o  funzionante nel frantoio, con l'indicazione,
          per  ciascuna  unita', del tipo, della marca, del modello e
          della capacita' oraria;
                b) per  quanto  riguarda  i  mezzi di controllo per i
          frantoi  che nella precedente campagna hanno prodotto oltre
          20  tonnellate  di  olio,  gli  impianti  sono dotati di un
          sistema   automatico   di   pesatura   delle   olive  e  di
          registrazione  del  peso, nonche' di un contatore elettrico
          distinto per gli impianti di triturazione.
              Tuttavia,  per  i  frantoi  la  cui capacita', ai sensi
          della  lettera  a),  secondo  trattino,  e' superiore a due
          tonnellate  d'olio  per giornata lavorativa di otto ore, le
          disposizioni  di  cui  alla  lettera si applicano a partire
          dalla  campagna  1999/2000. Per gli altri frantoi le stesse
          disposizioni   si  applicano  a  decorrere  dalla  campagna
          2000/2001.
              Il  frantoio deve inoltre rilasciare agli olivicoltori,
          non  appena  l'informazione  pertinente  e' disponibile, la
          dichiarazione di cui all'art. 12, paragrafo 1, e rispettare
          le condizioni di controllo stabilite dallo Stato membro.
              Fatte   salve   le   sanzioni  nazionali  eventualmente
          applicabili,  l'art. 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE)
          n.  2261/84  si  applica,  tenuto conto dei rischi inerenti
          alle  quantita'  ammissibili  all'aiuto,  al rispetto delle
          condizioni previste dal presente articolo e agli articoli 8
          e 9".
              "Art.  8.  -  Nel quadro del regime di controllo di cui
          all'art.  14  del  regolamento  (CEE)  n. 2261/84 gli Stati
          membri dispongono:
                a) la  verifica,  segnatamente  in base ad analisi di
          campioni,   che   gli   oli   considerati   rispettino   le
          caratteristiche   definite   nell'allegato,  punto  1,  del
          regolamento  n.  136/66/CEE e che non vi sia contaminazione
          da  parte  di  sostanze  indesiderabili,  in  particolare i
          solventi;
                b) partire dalla campagna 1998/1999:
                  la   tenuta   di  una  contabilita'  di  magazzino,
          connessa alla contabilita' finanziaria, comprendente almeno
          le  informazioni  specificate  all'art.  9, paragrafo 1, ed
          eventualmente i riferimenti alle analisi effettuate;
                  l'invio  all'organismo  competente,  e  se del caso
          all'agenzia  di  controllo,  dell'estratto  mensile di tali
          informazioni  prima  del  10  del  mese successivo a quello
          considerato;  tuttavia,  per  i  frantoi che nella campagna
          precedente hanno prodotto meno di 20 tonnellate di olio, in
          questo  estratto  mensile figurano soltanto le informazioni
          quantitative  specificate all'art. 9, lettere b), c), d) ed
          f);
                  la  verifica  del metodo di evacuazione delle acque
          di rifiuto;
                c) a  partire dalla campagna 1999/2000, l'obbligo per
          le quantita' di olio consegnate:
                  in  caso  di  vendita  inferiore  a  50  litri o in
          assenza  di  vendita,  di  essere  fornite  contro ricevuta
          recante  almeno  la  quantita'  in  causa, gli estremi e la
          firma   del  destinatario,  oppure  di  essere  vendute  in
          imballaggi immediati riutilizzabili di non oltre 200 litri,
          muniti di un dispositivo di chiusura a perdere e recanti un
          numero  d'ordine, il numero di riconoscimento del frantoio,
          nonche' l'anno della campagna, oppure
                  di  essere  vendute  con  fattura  e  registrazione
          bancaria del pagamento".
              "Art.  9.  -  1.  La  contabilita'  di magazzino di cui
          all'art. 8, lettera b), comprende le seguenti registrazioni
          giornaliere:
                a) le   quantita'   di  olive  entrate,  partita  per
          partita,  specificando  il  produttore o il proprietario di
          ogni partita;
                b) le quantita' di olive triturate;
                c) le quantita' di olio ottenute;
                d) le  quantita'  di  olio  acquistato  o acquisito a
          decorrere    dal    1o dicembre   1998,   specificando   il
          cessionario; le quantita' relative al mese di novembre 1998
          sono menzionate globalmente;
                e) le  quantita'  di  sansa  ottenute, determinate in
          maniera forfettaria;
                f) le  quantita' di olio uscite dal frantoio, partita
          per  partita,  specificando il destinatario e precisando se
          si  tratta  di un produttore che ha consegnato olive di cui
          all'art. 8, lettera c), primo trattino;
                g) le quantita' di sansa uscite dal frantoio:
                  suddivise   per   partita,   con   indicazione  del
          destinatario,  in  caso  di  vendita  a uno stabilimento di
          estrazione;
                  determinate in maniera forfettaria, con indicazione
          del destinatario, negli altri casi;
                  pesate,  partita  per  partita, qualora il frantoio
          disponga di una pesa.
              2.  Su  richiesta delle autorita' preposte al controllo
          della contabilita' di magazzino il frantoio presenta:
                a) a  partire  dal  1o luglio  e  a  decorrere  dalla
          campagna 1998/1999, la ripartizione della quantita' di olio
          d'oliva  prodotto dall'inizio della campagna per partita di
          olive entrate nel frantoio e per produttore;
                b) a  decorrere  dalla  campagna  1999/2000  o  dalla
          campagna  2000/2001,  a seconda dei casi di cui all'art. 7,
          secondo  comma,  le  registrazioni automatiche delle pesate
          delle partite di olive entrate;
                c) a  decorrere dalla campagna 1999/2000, un registro
          delle   quantita'   consegnate,  suddivise  secondo  i  tre
          trattini  di  cui  all'art.  8, lettera c), con indicazione
          degli estremi del destinatario dell'olio;
                d) in  caso  di  vendita  dell'olio  e/o  della sansa
          ottenuti,  la  fattura  di vendita di ciascuna partita e, a
          decorrere  dalla  campagna  1999/2000, gli estratti bancari
          relativi al pagamento dell'olio.
              3.  La  determinazione  forfettaria  della quantita' di
          sansa   di  cui  al  paragrafo  1  puo'  essere  effettuata
          applicando   alla   quantita'   di   olive   triturate   un
          coefficiente  che  figura  tra  le  specifiche tecniche del
          frantoio   o,   in   mancanza,   i   seguenti  coefficienti
          indicativi:
                0,35 per i frantoi a ciclo produzione tradizionale;
                0,45  per  i frantoi a ciclo di produzione continuo a
          tre fasi;
                0,70  per  i frantoi a ciclo di produzione continuo a
          due fasi".
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  2261/84 del Consiglio del
          17 luglio  1984  che  stabilisce le norme generali relative
          all'aiuto   alla   produzione   e  alle  organizzazioni  di
          produttori di olio di oliva e' pubblicato in GUCE n. L. 208
          del 3 agosto 1984.
              - L'art.  6 della citata decisione n. 227/2000/CE della
          Commissione, del 7 marzo 2000, cosi' recita:
              "Art.  6.  -  1.  L'impresa  riconosciuta  rilascia  al
          produttore  di  cui  all'art. 2, paragrafo 1, entro il mese
          successivo  alla  consegna  dell'ultima partita ed entro il
          30 giugno 2001, un attestato di consegna in cui e' indicato
          il peso netto delle olive entrate nell'impresa.
              Tale  attestato  e'  corredato  di  tutti  i  documenti
          relativi al peso delle partite di olive consegnate.
              2.   L'impresa   riconosciuta   comunica  all'organismo
          competente e all'agenzia di controllo:
                a) entro il 10 di ogni mese:
                  i   quantitativi   di   olive   entrate,  messe  in
          trasformazione   e   trasformate   ai  sensi  dell'art.  2,
          paragrafo 3, nel corso del mese precedente;
                  i   quantitativi   di  olive  elaborate  e  uscite,
          distinte  per  forma  di  preparazione,  nel corso del mese
          precedente;
                  la  somma  dei  quantitativi  di  cui  ai primi due
          trattini  e  lo  stato  delle  scorte  alla  fine  del mese
          precedente;
                b) anteriormente    al   1o luglio   2001,   l'elenco
          nominativo dei produttori di cui all'art. 2, paragrafo 1, a
          titolo  del  periodo  di  trasformazione di cui all'art. 2,
          paragrafo  2,  e  i  quantitativi per i quali e' stato loro
          rilasciato l'attestato di cui al paragrafo 1;
                c) anteriormente  al  1o giugno  2002,  il totale dei
          quantitativi   consegnati   a   titolo   del   periodo   di
          trasformazione  di cui all'art. 2, paragrafo 2, e il totale
          dei quantitativi trasformati corrispondenti".
              - Il  regolamento  n.  136/66/CEE  del  Consiglio,  del
          22 settembre     1966,     relativo    all'attuazione    di
          un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi
          e' pubblicato in GUCE n. L 172 del 30 settembre 1966.
              - L'art.  5,  paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE
          citato,  come  sostituito  dall'art.  1,  paragrafo  3  del
          regolamento  CE n. 1638/98 del Consiglio del 20 luglio 1998
          cosi' recita:
              "4.   In  casi  che  devono  essere  autorizzati  dalla
          Commissione  secondo  la procedura di cui all'art. 38, ogni
          Stato  membro  puo'  destinare  al  sostegno delle olive da
          tavola  una  parte  del  suo  QNG  e  del  suo  aiuto  alla
          produzione di olio d'oliva.
              In  tal  caso,  il  QNG preso in considerazione ai fini
          dell'applicazione  dei  paragrafi 5 e 6 e' quello di cui al
          paragrafo  3 diminuito di una quantita' corrispondente agli
          aiuti accordati alle olive da tavola".
              - Per  i  riferimenti  del  regolamento  n. 1638/98 del
          20 luglio 1998, si vada nelle note alle premesse.
              L'art.  10 del citato regolamento (CE) n. 2366/98 della
          Commissione del 30 ottobre 1998, cosi' recita:
              "Art.  10.  -  1. A fini di controllo, il produttore di
          cui  all'art.  9,  paragrafo  1,  lettera f), essendo stato
          destinatario  di  oltre 200 litri di olio, conserva fino al
          termine  della campagna di commercializzazione successiva a
          quella  considerata  una  registrazione  della destinazione
          dell'olio   prodotto   con   le   proprie   olive,   oppure
          eventualmente una fattura di vendita o un'altra prova.
              Il  suddetto  produttore presenta inoltre all'organismo
          competente   dello   Stato  membro  o,  secondo  del  caso,
          all'organizzazione  di  produttori  alla  quale aderisce, a
          partire   dalla   campagna  1999/2000  e  anteriormente  al
          1o dicembre,  una  dichiarazione delle quantita' secondo le
          principali    destinazioni    dell'olio   acquisito   nella
          precedente   campagna  e  la  situazione  delle  scorte  al
          1o novembre precedente.
              Le     organizzazioni    di    produttori    comunicano
          all'organismo competente dello Stato membro o eventualmente
          all'agenzia  di  controllo, anteriormente al 1o gennaio, le
          informazioni  di  cui  al  secondo  comma. Gli Stati membri
          trasmettono     tali    informazioni    alla    Commissione
          anteriormente al 15 gennaio.
              2.  I  principali destinatari dell'olio di cui all'art.
          9,  paragrafo 1, lettera f), diversi dai destinatari di cui
          al   paragrafo   1  del  presente  articolo,  conservano  a

          disposizione delle autorita' di controllo la documentazione
          necessaria  alla  verifica dell'effettiva presa in consegna
          dell'olio.   Lo   Stato   membro   definisce  i  principali
          destinatari e la documentazione di cui sopra".
              - Il  paragrafo  3 dell'art. 30 del regolamento (CE) n.
          2366/98 del 30 ottobre 1998 cosi' recita:
              "3.  Inoltre,  almeno  nel  10%  dei  casi di controllo
          approfondito,  lo  Stato membro effettua controlli presso i
          fornitori  di  beni  e  di  servizi  o presso i destinatari
          dell'olio  o  della sansa di cui, rispettivamente, all'art.
          10 o all'art. 9, paragrafo 1, lettera g).
              Qualora il destinatario dell'olio o della sansa rifiuti
          di sottoporsi al controllo o qualora l'organismo competente
          disponga  di  elementi  dai quali si desume che l'olio o la
          sansa di cui trattasi non sono stati presi in consegna:
                nel  caso  di cui all'art. 10, paragrafo 1, egli deve
          versare  allo  Stato  membro  un  importo pari al doppio di
          quello dell'aiuto per le quantita' di cui trattasi;
                nel  caso  di  cui all'art. 10, paragrafo 2, lo Stato
          membro applica una sanzione proporzionata alle quantita' di
          cui trattasi.
              L'importo  riscosso  dallo  Stato membro viene detratto
          dalle spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di
          garanzia  dai  servizi  o  organismi  pagatori  dello Stato
          membro".
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  2261/84 del Consiglio del
          17 luglio  1984  che  stabilisce le norme generali relative
          all'aiuto   alla   produzione   e  alle  organizzazioni  di
          produttori  di  olio d'oliva e' pubblicato in GUCE n. L 208
          del 3 agosto 1984.
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  2262/84 del Consiglio del
          17 luglio  1984  che  prevede  misure  speciali nel settore
          dell'olio  d'oliva  e'  pubblicato  in  GUCE  n. L. 208 del
          3 agosto 1984.
              - Per   il   titolo  del  decreto  del  Ministro  delle
          politiche agricole e forestali 21 giugno 2000, n. 217, vedi
          nelle note alle premesse.