IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  21 dicembre 1999, n. 526, ed, in particolare, gli
articoli 1 e 2 e l'allegato B;
  Vista  la direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori;
  Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 aprile 2001;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro della giustizia e del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  e  del commercio con l'estero, di concerto con i
Ministri  degli  affari  esteri  e  del  tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                       Ambito di applicazione

  1.  All'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e' aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis.  Oltre a quanto disposto ai commi 1 e 2, la presente legge si
applica  nelle  ipotesi  di violazione degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle direttive europee di cui all'allegato I
alla  presente  legge.  Il  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,
aggiorna  l'elenco delle direttive comunitarie di cui a tale allegato
con   decreto,  in  attuazione  degli  obblighi  derivanti  da  norme
comunitarie.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -   La   legge   21 dicembre   1999,   n.   526,  reca:
          "Disposizioni   perl'adempimento   di   obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge comunitaria 1999".
              -  Gli  articoli  1  e  2  della succitata legge, cosi'
          recitano:
              "Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica e con gli altri Ministri interessati in relazione
          all'oggetto della direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  sono  trasmessi,  dopo che su di essi sono
          stati  acquisiti  gli altri pareri previsti da disposizioni
          di  legge  ovvero  sono  trascorsi i termini prescritti per
          l'espressione di tali pareri, alla Camera dei deputati e al
          Senato  della  Repubblica  perche' su di essi sia espresso,
          entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          delle  commissioni  competenti  per  materia;  decorso tale
          termine,  i decreti sono emanati anche in mancanza di detto
          parere.  Qualora  il  termine  previsto per il parere delle
          commissioni  scada  nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente,
          questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
              4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la
          procedura   indicata   nei   commi   2  e  3,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1.
              5.   Il   termine  per  l'esercizio  della  delega  per
          l'attuazione della direttiva 97/5/CE e' di sei mesi.".
              "Art.  2  (Criteri  e principi direttivi generali della
          delega  legislativa).  -  1. Salvi gli specifici principi e
          criteri  direttivi  stabiliti negli articoli seguenti ed in
          aggiunta  a  quelli contenuti nelle direttive da attuare, i
          decreti  legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai
          seguenti principi e criteri generali:
                a) le    amministrazioni   direttamente   interessate
          provvederanno  all'attuazione,  dei decreti legislativi con
          le ordinarie strutture amministrative;
                b) per  evitare  disarmonie con le discipline vigenti
          per  i  singoli  settori  interessati  dalla  normativa  da
          attuare,  saranno  introdotte  le  occorrenti  modifiche  o
          integrazioni alle discipline stesse;
                c) salva  l'applicazione  delle norme penali vigenti,
          ove    necessario   per   assicurare   l'osservanza   delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti  legislativi, saranno
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle  disposizioni  dei decreti stessi. Le sanzioni penali,
          nei  limiti,  rispettivamente, dell'ammenda fino a lire 200
          milioni  e  dell'arresto fino a tre anni, saranno previste,
          in  via  alternativa  o  congiunta, solo nei casi in cui le
          infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
          dell'ordinamento interno. In tali casi saranno previste: la
          pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni
          che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto;
          la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le
          infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. E'
          fatta  salva  la  previsione  delle  sanzioni alternative o
          sostitutive  della pena detentiva di cui all'art. 10, comma
          1,  lettera  a),  della  legge  25 giugno  1999, n. 205. La
          sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una somma non
          inferiore a lire 50 mila e non superiore a lire 200 milioni
          sara'  prevista  per le infrazioni che ledano o espongano a
          pericolo   interessi  diversi  da  quelli  sopra  indicati.
          Nell'ambito  dei  limiti  minimi  e  massimi  previsti,  le
          sanzioni  sopra  indicate  saranno  determinate  nella loro
          entita',  tenendo  conto della diversa potenzialita' lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto,  di  specifiche qualita' personali del colpevole,
          comprese   quelle   che  impongono  particolari  doveri  di
          prevenzione,  controllo  o vigilanza, nonche' del vantaggio
          patrimoniale  che  l'infrazione  puo' recare al colpevole o
          alla  persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni
          caso, in deroga ai limiti sopra indicati, per le infrazioni
          alle  disposizioni dei decreti legislativi saranno previste
          sanzioni   penali   o  amministrative  identiche  a  quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi vigenti per le
          violazioni  che  siano  omogenee  e  di  pari  offensivita'
          rispetto alle infrazioni medesime;
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che    non    riguardano    l'attivita'   ordinaria   delle
          amministrazioni   statali   o   regionali  potranno  essere
          previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli
          obblighi  di  attuazione  delle  direttive;  alla  relativa
          copertura,  in  quanto  non  sia possibile far fronte con i
          fondi  gia'  assegnati  alle  competenti amministrazioni si
          provvedera'  a  norma  degli  articoli  5  e 21 della legge
          16 aprile  1987,  n.  183,  osservando altresi' il disposto
          dell'art.  11-ter,  comma  2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468,  introdotto dall'art. 7 della legge 23 agosto 1988, n.
          362;
                e) all'attuazione   di   direttive   che   modificano
          precedenti  direttive  gia'  attuate  con  legge  o decreto
          legislativo si procedera', se la modificazione non comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti   modifiche   alla   legge   o   al  decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata;
                f)  i  decreti legislativi assicureranno in ogni caso
          che,  nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la
          disciplina    disposta   sia   pienamente   conforme   alle
          prescrizioni  delle  direttive medesime, tenuto anche conto
          delle  eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
          momento dell'esercizio della delega;
                g) nelle   materie  di  competenza  delle  regioni  a
          statuto  ordinario  e speciale e delle province autonome di
          Trento  e di Bolzano saranno osservati l'art. 9 della legge
          9 marzo 1989, n. 86, l'art. 6, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616, e
          l'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
              2.  Nell'attuazione  delle  normative  comunitarie, gli
          oneri  di  prestazioni e controlli da eseguirsi da parte di
          uffici  pubblici  in  applicazione delle normative medesime
          sono  posti  a carico dei soggetti interessati in relazione
          al  costo  effettivo  del servizio, ove cio' non risulti in
          contrasto  con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui
          al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.".
              -  L'allegato  B  della citata legge, contiene l'elenco
          delle  direttive da attuare con decreto legislativo, previo
          parere delle Commissioni parlamentari.
              -  La  direttiva  98/27/CE e' pubblicata nella Gazzetta
          ufficiale della Comunita' europea L 166 del 11 giugno 1998.
              -  La  legge  30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
          dei diritti dei consumatori e degli utenti".
          Nota all'art. 1:
              -  Per quanto riguarda la legge 30 luglio 1998, n. 281,
          vedi  le  note  alle  premesse.  Il testo dell'art. 1 della
          succitata legge, cosi' come modificato dal presente decreto
          legislativo, cosi' recita:
              "Art.  1  (Finalita'  ed  oggetto  della legge) - 1. In
          conformita'  ai  principi contenuti nei trattati istitutivi
          delle  Comunita' europee e nel trattato sull'Unione europea
          nonche'   nella   normativa   comunitaria   derivata,  sono
          riconosciuti   e   garantiti  i  diritti  e  gli  interessi
          individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne
          e'  promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in
          forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative
          rivolte  a  perseguire  tali finalita', anche attraverso la
          disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori
          e degli utenti e le pubbliche amministrazioni.
              2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come
          fondamentali i diritti:
                a) alla tutela della salute;
                b) alla  sicurezza e alla qualita' dei prodotti e dei
          servizi;
                c) ad  una  adeguata  informazione  e ad una corretta
          pubblicita';
                d) all'educazione al consumo;
                e) alla   correttezza,  trasparenza  ed  equita'  nei
          rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
                f) alla      promozione      e      allo     sviluppo
          dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i
          consumatori e gli utenti;
                g) all'erogazione   di   servizi   pubblici   secondo
          standard di qualita' e di efficienza.
              2-bis.  Oltre  a  quanto  disposto  ai  commi 1 e 2, la
          presente legge si applica nelle ipotesi di violazione degli
          interessi  collettivi  dei  consumatori  contemplati  nelle
          direttive  europee  di  cui  all'allegato  I  alla presente
          legge.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato,   di   concerto  con  il  Ministro  della
          giustizia, aggiorna l'elenco delle direttive comunitarie di
          cui  a  tale  allegato  con  decreto,  in  attuazione degli
          obblighi derivanti da norme comunitarie.".