IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Vista  la  legge  30 luglio  1998,  n.  281, recante disciplina dei
diritti dei consumatori e degli utenti;
  Vista  la  legge  5 marzo  2001, n. 57, concernente disposizioni in
materia  di  apertura  e  regolazione  dei  mercati ed in particolare
l'articolo  2,  comma  3, che prevede il cofinanziamento da parte del
Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti di programmi di
informazione   e   orientamento   promossi   dalle  associazioni  dei
consumatori   e   degli   utenti,  rivolti  agli  utenti  di  servizi
assicurativi;
  Visto il medesimo articolo 2, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n.
57,  citata,  che prevede che con decreto del Ministro dell'industria
sono stabiliti modalita' e criteri del predetto cofinanziamento;
  Vista  la legge 23 agosto 1988, n. 400, articolo 17, comma 3, sulla
disciplina   dell'attivita'   di  Governo  e  sull'ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Sentito  il  Consiglio  nazionale  dei  consumatori e degli utenti,
istituito dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
  Udito  il parere n. 114/2001 del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile
2001;
  Visto  il  nulla  osta  della Presidenza del Consiglio dei Ministri
rilasciato  con  nota  n. 31890/4.13.130 del 22 maggio 2001, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1. Le   associazioni   dei  consumatori  e  degli  utenti,  per  la
realizzazione  di  programmi  di  informazione e orientamento rivolti
agli  utenti  dei  servizi  assicurativi, con particolare riferimento
alle  procedure  di  assicurazione obbligatoria della responsabilita'
civile  derivante  dalla  circolazione  dei veicoli a motore, possono
chiedere  il  cofinanziamento  da  parte  del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di seguito denominato C.N.C.U.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  La  legge  30 luglio 1998, n. 281, reca: "Disciplina
          dei diritti dei consumatori e degli utenti, come modificata
          dalla legge 24 novembre 2000, n. 340".
              - Il  testo dell'art. 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57
          (Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei
          mercati) e' il seguente:
              "Art.  2  (Funzioni di vigilanza dell'I.S.V.A.P.). - 1.
          Le  funzioni  di  vigilanza  assegnate  all'Istituto per la
          vigilanza   sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse
          collettivo  (I.S.V.A.P.)  dall'art. 4 della legge 12 agosto
          1982,  n.  576,  e  successive  modificazioni, sono estese,
          senza  nuovi  o maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          alle   disposizioni   contenute  nell'art.  1  nonche'  nel
          presente articolo.
              2. Il    ritardo,    l'erroneita'   o   l'incompletezza
          nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6,
          7  e  8  dell'art.  12-bis della legge 24 dicembre 1969, n.
          990, introdotto dall'art. 1, comma 1, della presente legge,
          comportano   l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  cinque  a venti milioni di lire. In caso di
          omissione   o  ritardo  superiore  a  sessanta  giorni,  la
          sanzione  e'  raddoppiata. La violazione delle disposizioni
          di  cui  all'art. 12-quater, comma 3, della citata legge n.
          990  del 1969, introdotto dall'art. 4 della presente legge,
          comporta   l'irrogazione   della   sanzione  amministrativa
          pecuniaria  da  lire  tre  milioni  a  lire nove milioni in
          relazione   a   ciascun   illecito,   ferme   restando   le
          disposizioni di cui al comma 2 del medesimo art. 12-quater.
              3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione
          agli   utenti  e  della  realizzazione  di  un  sistema  di
          monitoraggio      permanente     sui     premi     relativi
          all'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore, il
          Consiglio   nazionale   dei   consumatori  e  degli  utenti
          (C.N.C.U.) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e'
          autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto
          nazionale  di  statistica  (I.S.T.A.T.)  e  a cofinanziare,
          secondo  modalita'  e  criteri  stabiliti  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          programmi  di  informazione  e  orientamento  rivolti  agli
          utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni
          dei   consumatori   e   degli   utenti,   a   valere  sulle
          disponibilita'  finanziarie  assegnate  al  C.N.C.U. stesso
          dalla   legge   30 luglio  1998,  n.  281,  e  senza  nuovi
          o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
              4. All'art.   2,   comma  5-quater,  del  decreto-legge
          28 marzo  2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  26 maggio  2000,  n. 137, sono apportate le seguenti
          modificazioni:
                a) al   terzo   periodo   le   parole:  "con  cadenza
          trimestrale" sono soppresse;
                b) il quarto periodo e' soppresso.
              5. All'art.  2  del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000,
          n. 137, dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
                "5-quater. 1.   Le   procedure   e  le  modalita'  di
          funzionamento  della  banca  dati  di cui al comma 5-quater
          sono   definite   con   provvedimento   dell'I.S.V.A.P.  da
          pubblicare   nella   Gazzetta   Ufficiale.  Con  lo  stesso
          provvedimento  sono  stabiliti le modalita' di accesso alle
          informazioni  raccolte  dalla  banca  dati  per  gli organi
          giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in
          materia   di   prevenzione  e  contrasto  di  comportamenti
          fraudolenti  nel  settore delle assicurazioni obbligatorie,
          nonche'   le  modalita'  e  i  limiti  per  l'accesso  alle
          informazioni  da  parte  delle imprese di assicurazione. Il
          trattamento  e  la  comunicazione  ai soggetti indicati dei
          dati  personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675,
          sono  consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste
          nel presente comma".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
                "3. Con  decreto ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.