IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, e successive modificazioni
ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 3 e 14;
  Visto  il  decreto  del  Ministro del commercio con l'estero del 24
febbraio 1997, n. 95, come modificato dal decreto del 21 luglio 1999,
n.  316,  concernente il regolamento sull'istituzione del servizio di
controllo interno nell'ambito del Ministero;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per  la riforma della pubblica amministrazione, ed in particolare gli
articoli 12, 13 e 19;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999,
n. 150;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'articolo
7;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di   valutazione   dei   costi,   dei   rendimenti  e  dei  risultati
dell'attivita' svolte dalle amministrazioni pubbliche;
  Ravvisata  l'esigenza  di  riorganizzare  gli  uffici  che svolgono
compiti di collaborazione per l'espletamento delle attivita' indicate
nell'articolo  3  del  decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 luglio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espressa dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 luglio 2000;
  Acquisito  i  pareri  della I Commissione della Camera dei deputati
dell'11  ottobre 2000 e della X Commissione del Senato del 10 ottobre
2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 febbraio 2001;
  Visti  i  rilievi formulati dalla Corte dei conti in data 18 aprile
2001;
  Considerata l'opportunita' di accogliere i suddetti rilievi;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 2 maggio 2001;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  e  del  commercio  con  l'estero,  di  concerto  il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                                Emana
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a)  uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  uffici  di diretta
collaborazione  con  il  Ministro  e  con il Sottosegretario di Stato
presso  il Ministero, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29 e dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
    b) Ministro: il Ministro del commercio con l'estero;
    c) Ministero: il Ministero del commercio con l'estero;
    d)  decreto  legislativo  n.  29/1993:  il  decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
    e)  Sottosegretario  di Stato: il Sottosegretario di Stato presso
il Ministero del commercio con l'estero;
    f)   ruolo   unico:   il   ruolo   unico  della  dirigenza  delle
amministrazioni  statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana  e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge  alle quali e' applicato il rinvio. Restano invariati
          il   valore   e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
          trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   87,   quinto   comma,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica, il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  I commi 2 e 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo
          e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          cosi' recitano:
              "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari".
              "4-bis  "L'organizzazione  e la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n, 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
          Ministri  ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali
          uffici  hanno  esclusive competenze di supporto dell'organo
          di   direzione   politica   e  di  raccordo  tra  questo  e
          l'amministrazione;
                l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale
          generale,  centrali e periferici, mediante diversificazione
          tra   strutture   con   funzioni   finali  e  con  funzioni
          strumentali  e  loro organizzazione per funzioni omogenee e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali;
                previsione   di   strumenti   di  verifica  periodica
          dell'organizzazione   e   dei   risultati;   indicazione  e
          revisione   periodica   della   consistenza   delle  piante
          organiche;
                previsione  di  decreti  ministeriali  di  natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  Il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - Gli articoli 3 e 14 del citato decreto legislativo n.
          29 del 1993, cosi' recitano:
              "Art.  3 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
          responsabilita).  -  1. Gli organi di Governo esercitano le
          funzioni  di  indirizzo  politico-amministrativo, definendo
          gli  obiettivi  ed  i programmi da attuare ed adottando gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa  e  della gestione agli indirizzi impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare:
                  a) le  decisioni  in  materia  di  atti normativi e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo;
                  b) la  definizione  di obiettivi, priorita', piani,
          programmi  e direttive generali per l'azione amministrativa
          e per la gestione;
                  c) la individuazione delle risorse umane, materiali
          ed   economico-finanziarie   da   destinare   alle  diverse
          finalita'  e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
          dirigenziale generale;
                  d) la  definizione  dei criteri generali in materia
          di  ausili  finanziari  a  terzi  e  di  determinazione  di
          tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
                  e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
          attribuiti da specifiche disposizioni;
                  f) le    richieste   di   pareri   alle   autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
                  g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
              2.   Ai   dirigenti  spetta  l'adozione  degli  atti  e
          provvedimenti  amministrativi,  compresi tutti gli atti che
          impegnano  l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche' la
          gestione  finanziaria,  tecnica  e  amministrativa mediante
          autonomi  poteri  di spesa, di organizzazione delle risorse
          umane,  strumentali  e di controllo. Essi sono responsabili
          in   via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,  della
          gestione e dei relativi risultati.
              3.  Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2,
          possono  essere  derogate soltanto espressamente e ad opera
          di specifiche disposizioni legislative.
              4.  Le  amministrazioni  pubbliche,  i  cui  organi  di
          vertice non siano direttamente o indirettamente espressione
          di  rappresentanza  politica, adeguano i propri ordinamenti
          al  principio  della distinzione tra indirizzo e controllo,
          da un lato, e attuazione e gestione dall'altro".
              "Art.  14  (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A
          tal  fine  periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge di
          bilancio,  anche sulla base delle proposte dei dirigenti di
          cui all'art. 16:
                a) definisce  obiettivi, priorita', piani e programmi
          da  attuare  ed emana le conseguenti direttive generali per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione;
                b)  effettua,  ai  fini  dell'adempimento dei compiti
          definiti  ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 3,
          comma  1,  lettera  c),  del presente decreto, ivi comprese
          quelle  di  cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
          1997, n. 279, ad esclusione delle risorse necessarie per il
          funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle
          variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal
          medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo
          altresi'   conto   dei   procedimenti   e   subprocedimenti
          attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il
          Ministro  si  avvale  di  uffici di diretta collaborazione,
          aventi  esclusive  competenze di supporto e di raccordo con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato  ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della legge
          23 agosto  1988,  n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
          limiti   stabiliti  dallo  stesso  regolamento:  dipendenti
          pubblici  anche  in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
          comando;   collaboratori  assunti  con  contratti  a  tempo
          determinato  disciplinati  dalle  norme di diritto privato;
          esperti  e  consulenti  per  particolari professionalita' e
          specializzazioni,    con    incarichi   di   collaborazione
          coordinata  e  continuativa,  Per  i dipendenti pubblici si
          applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della
          legge  15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
          provvede  al  riordino  delle  Segreterie  particolari  dei
          Sottosegretari    di    Stato.    Con    decreto   adottato
          dall'autorita'  di  governo  competente, di concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  e'  determinato,  in  attuazione  dell'art. 12,
          comma  1,  lettera  n),  della  legge 15 marzo 1997, n. 59,
          senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
          contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  fino  ad una
          specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
          accessorio,  da  corrispondere  mensilmente, a fronte delle
          responsabilita',  degli  obblighi  di  reperibilita'  e  di
          disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
          agli  uffici  dei  Ministri  e dei Sottosegretari di Stato.
          Tale  trattamento,  consistente  in un unico emolumento, e'
          sostitutivo  dei  compensi per il lavoro straordinario, per
          la   produttivita'  collettiva  e  per  la  qualita'  della
          prestazione  individuale. Con effetto dalla data di entrata
          in  vigore  del  regolamento  di cui al presente comma sono
          abrogate  le  norme del regio decreto legge 10 luglio 1924,
          n.  1100,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, ed
          ogni   altra   norma   riguardante  la  costituzione  e  la
          disciplina  dei  Gabinetti  dei Ministri e delle Segreterie
          particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
              3.  Il Ministro non puo' revocare, riformare, riservare
          o  avocare  a si o altrimenti adottare provvedimenti o atti
          di  competenza  dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo
          il  Ministro  puo'  fissare  un termine perentorio entro il
          quale   il   dirigente   deve   adottare   gli   atti  o  i
          provvedimenti.  Qualora  l'inerzia  permanga,  o in caso di
          grave  inosservanza  delle  direttive generali da parte del
          dirigente   competente,  che  determinino  pregiudizio  per
          l'interesse  pubblico,  il  Ministro puo' nominare, salvi i
          casi  di  urgenza  previa  contestazione, un commissario ad
          acta,  dando  comunicazione al Presidente del Consiglio dei
          Ministri  del  relativo  provvedimento.  Resta salvo quanto
          previsto  dall'articolo  2, comma 3, lettera p) della legge
          23 agosto   1988,  n.  400.  Resta  altresi'  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di
          pubblica  sicurezza,  approvato con regio decreto 18 giugno
          1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e
          dall'art.  10  del  relativo  regolamento emanato con regio
          decreto  6 maggio  1940,  n.  635. Resta salvo il potere di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'."
              -  Il  decreto  del Ministro del commercio con l'estero
          del  24 febbraio  1997,  n.  95, concernente il regolamento
          recante  norme  sull'istituzione  del servizio di controllo
          interno   nell'ambito   del  Ministero  del  commercio  con
          l'estero,   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          10 aprile 1997, n. 83.
              -  Il  decreto  ministeriale  21 luglio  1999,  n. 316,
          concernente   il   regolamento   recante  modificazioni  al
          regolamento concernente norme sull'istituzione del servizio
          di   controllo   interno   nell'ambito  del  Ministero  del
          commercio  con l'estero, approvato con decreto ministeriale
          24 febbraio  1999,  n.  95  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 13 settembre 1999, n. 215.
              -  La  legge  15 marzo  1997, n. 59, recante "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali  per  la  riforma  della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e'
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n.
          63 S.O.
              -  Gli  articoli 12, 13 e 19 della suddetta legge n. 59
          del 1997, cosi' recitano:
              "Art. 12. - 1. Nell'attuazione della delega di cui alla
          lettera  a)  del  comma  1  dell'art.  11,  il  Governo  si
          atterra',  oltreche'  ai principi generali desumibili dalla
          legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n.
          241,  e  dal  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive   modificazioni  ed  integrazioni,  ai  seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) assicurare  il collegamento funzionale e operativo
          della   Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  con  le
          amministrazioni   interessate   e   potenziare,   ai  sensi
          dell'art.  95  della  Costituzione, le autonome funzioni di
          impulso,  indirizzo  e  coordinamento  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri, con eliminazione, riallocazione e
          trasferimento  delle  funzioni  e delle risorse concernenti
          compiti  operativi  o  gestionali  in  determinati settori,
          anche  in relazione al conferimento di funzioni di cui agli
          articoli 3 e seguenti;
                b) trasferire  a  Ministeri  o  ad  enti ed organismi
          autonomi  i  compiti  non  direttamente  riconducibili alle
          predette funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri secondo criteri di
          omogeneita'  e  di  efficienza gestionale, ed anche ai fini
          della riduzione dei costi amministrativi;
                c) garantire  al  personale inquadrato ai sensi della
          legge  23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il
          permanere  nei  ruoli  della  Presidenza  del Consiglio dei
          Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui
          saranno trasferite le competenze;
                d) trasferire   alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri,  per l'eventuale affidamento alla responsabilita'
          dei Ministri senza portafoglio, anche funzioni attribuite a
          questi ultimi direttamente dalla legge;
                e)   garantire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri    autonomia    organizzativa,   regolamentare   e
          finanziaria  nell'ambito  dello  stanziamento  previsto  ed
          approvato  con le leggi finanziaria e di bilancio dell'anno
          in corso;
                f) procedere alla razionalizzazione e redistribuzione
          della  competenze  tra  i  Ministeri,  tenuto  conto  delle
          esigenze derivanti dall'appartenenza dello Stato all'Unione
          europea, dei conferimenti di cui agli articoli 3 e seguenti
          e dei principi e dei criteri direttivi indicati dall'art. 4
          e  dal  presente  articolo,  in  ogni  caso  riducendone il
          numero,  anche  con  decorrenza  differita all'inizio della
          nuova legislatura;
                g) eliminare    le   duplicazioni   organizzative   e
          funzionali,  sia  all'interno  di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  di  esse,  sia tra organi amministrativi e organi
          tecnici,   con  eventuale  trasferimento,  riallocazione  o
          unificazione  delle  funzioni  e  degli uffici esistenti, e
          ridisegnare  le  strutture di primo livello, anche mediante
          istituzione   di   dipartimenti  o  di  amministrazioni  ad
          ordinamento   autonomo   o  di  agenzie  e  aziende,  anche
          risultanti   dall'aggregazione   di   uffici   di   diverse
          amministrazioni,  sulla  base di criteri di omogeneita', di
          complementarieta' e di organicita';
                h) riorganizzare  e  razionalizzare,  sulla  base dei
          medesimi criteri e in coerenza con quanto previsto dal capo
          I  della  presente  legge,  gli  organi  di  rappresentanza
          periferica dello Stato con funzioni di raccordo, supporto e
          collaborazione con le regioni e gli enti locali;
                i) procedere,  d'intesa  con  le regioni interessate,
          all'articolazione  delle attivita' decentrate e dei servizi
          pubblici,   in   qualunque   forma  essi  siano  gestiti  o
          sottoposti al controllo dell'amministrazione centrale dello
          Stato,    in   modo   che,   se   organizzati   a   livello
          sovraregionale,  ne  sia  assicurata  la  fruibilita'  alle
          comunita',  considerate  unitariamente  dal  punto di vista
          regionale.  Qualora esigenze organizzative o il rispetto di
          standard  dimensionali impongano l'accorpamento di funzioni
          amministrative   statali   con   riferimento  a  dimensioni
          sovraregionali,  deve  essere comunque fatta salva l'unita'
          di ciascuna regione;
                l)  riordinare  le  residue strutture periferiche dei
          Ministeri,  dislocate presso ciascuna provincia, in modo da
          realizzare  l'accorpamento  e  la  concentrazione, sotto il
          profilo  funzionale,  organizzativo  e  logistico, di tutte
          quelle  presso le quali i cittadini effettuano operazioni o
          pratiche  di  versamento  di  debiti  o  di  riscossione di
          crediti a favore o a carico dell'Erario dello Stato;
                m) istituire,  anche in parallelo all'evolversi della
          struttura  del  bilancio  dello  Stato  ed  alla attuazione
          dell'art.  14  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,   e   successive   modificazioni,   un  piu'  razionale
          collegamento    tra    gestione   finanziaria   ed   azione
          amministrativa,  organizzando  le  strutture  per  funzioni
          omogenee e per centri di imputazione delle responsabilita';
                n) rivedere,   senza  aggravi  di  spesa  e,  per  il
          personale  disciplinato  dai contratti collettivi nazionali
          di  lavoro,  fino ad una specifica disciplina contrattuale,
          il trattamento economico accessorio degli addetti ad uffici
          di  diretta  collaborazione  dei  Ministri,  prevedendo,  a
          fronte   delle   responsabilita'   e   degli   obblighi  di
          reperibilita'  e  disponibilita'  ad  orari  disagevoli, un
          unico   emolumento,   sostitutivo   delle   ore  di  lavoro
          straordinario   autorizzabili   in  via  aggiuntiva  e  dei
          compensi di incentivazione o similari;
                o)  diversificare  le  funzioni di staff e di line, e
          fornire   criteri  generali  e  principi  uniformi  per  la
          disciplina  degli  uffici posti alle dirette dipendenze del
          Ministro,  in funzione di supporto e di raccordo tra organo
          di  direzione politica e amministrazione e della necessita'
          di  impedire,  agli uffici di diretta collaborazione con il
          Ministro,   lo   svolgimento  di  attivita'  amministrative
          rientranti nelle competenze dei dirigenti ministeriali;
                p) garantire la speditezza dell'azione amministrativa
          e  il  superamento  della  frammentazione  delle procedure,
          anche  attraverso opportune modalita' e idonei strumenti di
          coordinamento   tra   uffici,  anche  istituendo  i  centri
          interservizi,  sia all'interno di ciascuna amministrazione,
          sia  fra  le  diverse  amministrazioni;  razionalizzare gli
          organi  collegiali  esistenti  anche mediante soppressione,
          accorpamento e riduzione del numero dei componenti;
                q) istituire  servizi  centrali  per  la  cura  delle
          funzioni  di  controllo interno, che dispongano di adeguati
          servizi  di  supporto  ed  operino  in collegamento con gli
          uffici   di  statistica  istituiti  ai  sensi  del  decreto
          legislativo 6 settembre 1989, n. 322, prevedendo interventi
          sostitutivi nei confronti delle singole amministrazioni che
          non  provvedano  alla  istituzione dei servizi di controllo
          interno  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo;
                r) organizzare   le   strutture  secondo  criteri  di
          flessibilita',   per  consentire  sia  lo  svolgimento  dei
          compiti  permanenti,  sia  il  perseguimento  di  specifici
          obiettivi e missioni;
                s) realizzare  gli  eventuali  processi  di mobilita'
          ricorrendo,  in via prioritaria, ad accordi di mobilita' su
          base  territoriale,  ai  sensi  dell'art.  35, comma 8, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,    prevedendo    anche    per    tutte    le
          amministrazioni   centrali   interessate  dai  processi  di
          trasferimento  di  cui  all'art.  1  della  presente legge,
          nonche'  di  razionalizzazione,  riordino  e fusione di cui
          all'art.  11,  comma  1,  lettera a), procedure finalizzate
          alla  riqualificazione  professionale  per  il personale di
          tutte  le qualifiche e i livelli per la copertura dei posti
          disponibili   a  seguito  della  definizione  delle  piante
          organiche  e  con  le modalita' previste dall'art. 3, commi
          205  e  206,  della  legge  28 dicembre 1995, n. 549, fermo
          restando  che  le  singole  amministrazioni provvedono alla
          copertura  degli  oneri finanziari attraverso i risparmi di
          gestione sui propri capitoli di bilancio;
                t) prevedere   che  i  processi  di  riordinamento  e
          razionalizzazione  sopra  indicati  siano  accompagnati  da
          adeguati  processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
          all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione
          della  Scuola  superiore  della  pubblica amministrazione e
          delle altre scuole delle amministrazioni centrali.
              2.   Nell'ambito   dello   stato  di  previsione  della
          Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, relativamente alle
          rubriche  non affidate alla responsabilita' di Ministri, il
          Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  pur  disporre
          variazioni  compensative,  in  termini  di  competenza e di
          cassa, da adottare con decreto del Ministro del tesoro.
              3. Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri,  comunque in servizio da almeno un anno alla
          data di entrata in vigore della presente legge presso altre
          amministrazioni  pubbliche,  enti pubblici non economici ed
          autorita'  indipendenti, h, a domanda, inquadrato nei ruoli
          delle  amministrazioni, autorita' ed enti pubblici presso i
          quali  presta  servizio,  ove  occorra  in soprannumero; le
          dotazioni  organiche  di cui alle tabelle A, B e C allegate
          alla legge 23 agosto 1988, n. 400, sono corrispondentemente
          ridotte."
              "Art.  13. - 1. (omissis). 2. Gli schemi di regolamento
          di  cui  al  comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
          sono  trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della
          Repubblica  perche' su di essi sia espresso il parere delle
          commissioni   parlamentari  competenti  per  materia  entro
          trenta  giorni  dalla data della loro trasmissione. Decorso
          il  termine  senza  che  i  pareri siano stati espressi, il
          Governo adotta comunque i regolamenti.
              3.  I  regolamenti  di  cui al comma 4-bis dell'art. 17
          della  legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1
          del    presente    articolo,    sostituiscono,    per    le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          i  decreti  di  cui  all'art.  6,  commi 1 e 2, del decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,  n.  29,  come  sostituito
          dall'art.  4  del  decreto legislativo 23 dicembre 1993, n.
          546,  fermo  restando il comma 4 del predetto articolo 6. I
          regolamenti  gia' emanati o adottati restano in vigore fino
          alla  emanazione  dei regolamenti di cui al citato art. 17,
          comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
          dal comma 1 del presente articolo.".
              "Art.  19.  -  1. Sui provvedimenti di attuazione delle
          norme   previste   dal   presente   capo   aventi  riflessi
          sull'organizzazione  del lavoro o sullo stato giuridico dei
          pubblici   dipendenti   sono   sentite   le  organizzazioni
          sindacali maggiormente rappresentative.".
              -  La  legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per
          lo   snellimento   dell'attivita'   amministrativa   e  dei
          procedimenti di decisione e di controllo) e' pubblicata nel
          S.O. alla Gazzetta n. 113 del 17 maggio 1997.
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          26 febbraio  1999,  n. 150 concernente "Regolamento recante
          disciplina  delle  modalita'  di  costituzione e tenuta del
          ruolo  unica della dirigenza delle amministrazioni statali,
          anche   ad   ordinamento   autonomo,  e  della  banca  dati
          informatica  della  dirigenza,  nonche'  delle modalita' di
          elezione   del  componente  del  comitato  di  garanti"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 maggio 1999, n. 121.
              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300
          "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
          11  della  legge  15 marzo  1997, n. 59 e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
              - Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 7:
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro).  -  1.  La  costituzione  e  la disciplina degli
          uffici   di   diretta   collaborazione  del  Ministro,  per
          l'esercizio   delle   funzioni  ad  esso  attribuite  dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29    e    successive    modificazioni   ed   integrazioni,
          l'assegnazione  di  personale  a  tali uffici e il relativo
          trattamento   economico,   il   riordino  delle  segreterie
          particolari  dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono regolati
          dall'art.  14,  comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29.
              2.  I  regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
          del   decreto   legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29,  si
          attengono,  tra  l'altro,  ai  seguenti  principi e criteri
          direttivi:
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo  criteri  che  consentano  l'efficace  e funzionale
          svolgimento  dei compiti di definizione degli obiettivi, di
          elaborazione  delle  politiche  pubbliche  e di valutazione
          della  relativa  attuazione  e  delle connesse attivita' di
          comunicazione,  nel  rispetto  del principio di distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
                b) assolvimento   dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del  decreto  legislativo  7 agosto  1997, n. 279, anche in
          funzione  della  verifica  della  gestione effettuata dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi;
                c) organizzazione  degli uffici preposti al controllo
          interno  di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
          le  disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino e
          potenziamento  dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
          valutazione  dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle amministrazioni pubbliche, in
          modo  da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
          compiti  ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
          provvista  di  adeguati  mezzi  finanziari, organizzativi e
          personali;
                d) organizzazione  del  settore giuridico-legislativo
          in   modo   da   assicurare:  il  raccordo  permanente  con
          l'attivita'  normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione di
          testi  normativi  del Governo garantendo la valutazione dei
          costi   della   regolazione,  la  qualita'  del  linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento  e  la semplificazione della normativa, la cura
          dei  rapporti  con  gli altri organi costituzionali, con le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
                e) attribuzione dell'incarico di capo degli uffici di
          cui    al    comma    1    ad   esperti,   anche   estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.".
              - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e  valutazione dei rendimenti e dei risultati
          dell'attivita'  svolta  dalle  amministrazioni pubbliche, a
          norma  dell'art.  11  della  legge 15 marzo 1997, n. 59" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale l8 agosto 1999, n. 193.
          Note all'art. 1:
              -  Il  testo  del  comma  2,  dell'art.  14 del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29 e' citato nelle note
          alle premesse.
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 300 e' citato nelle premesse.