IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con 
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
                         E DELLA NAVIGAZIONE 
                                  e 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con  il  quale
e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9  dicembre
1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi  con
determinate sostanze pericolose; 
  Visto in particolare l'articolo 4,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo n. 334/1999, che prevede l'emanazione di  un  regolamento
interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari  per
applicare la normativa  del  citato  decreto  legislativo  nei  porti
industriali  e  petroliferi  -  considerata  la  peculiarita'   delle
attivita' portuali - in modo tale da garantire livelli  di  sicurezza
equivalenti a quelli stabiliti; 
  Vista la legge 28 gennaio 1994, n.  84,  concernente  il  "Riordino
della legislazione in materia portuale"; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001; 
 
                A d o t t a il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                              Finalita' 
  1. Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai  porti
industriali e petroliferi ai fini della prevenzione  degli  incidenti
rilevanti connessi con determinate  sostanze  pericolose  e  ai  fini
della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente,
in adempimento al disposto dell'articolo  4,  comma  3,  del  decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 
  2. Restano fermi gli obblighi di  cui  al  decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 334, per i gestori  degli  stabilimenti  ubicati  nei
porti industriali e petroliferi ed  in  cui  sono  presenti  sostanze
pericolose  in  quantita'  uguali  o  superiori  a  quelli   indicate
nell'allegato I al citato decreto legislativo. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto  legislativo  17 agosto  1999,  n.  344,
          recante  "Attuazione  della  direttiva 96/82/CE relativa al
          controllo  dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
          determinate   sostanze   pericolose"  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 settembre 1999, n. 288, supplemento
          ordinario.
              - La  direttiva  96/82/CE  del Consiglio del 9 dicembre
          1996  sul  controllo  dei  pericoli  di incidenti rilevanti
          connessi  con determinate sostanze pericolose e' pubblicato
          nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997.
              - L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del
          17 agosto 1999, e' il seguente:
              "3.  Nei  porti industriali e petroliferi si applica la
          normativa   del   presente   decreto  con  gli  adattamenti
          richiesti  dalla  peculiarita'  delle  attivita'  portuali,
          definiti  in  un regolamento interministeriale da adottarsi
          di  concerto  tra  il  Ministro  dell'ambiente,  quello dei
          trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro
          novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto.   Il   regolamento  dovra'  garantire  livelli  di
          sicurezza  equivalenti  a  quelli stabiliti, in particolare
          specificando  le  modalita'  del rapporto di sicurezza, del
          piano  di  emergenza  e dei sistemi di controllo. Fino alla
          data  di  entrata  in  vigore del regolamento continuano ad
          applicarsi,  per  i  porti  industriali  e  petroliferi, le
          normative  vigenti  in  materia  di rischi industriali e di
          sicurezza.".
              - La  legge  28 gennaio  1994, n. 84, recante "Riordino
          della legislazione in materia portuale" e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 febbraio  1994,  n.  28, supplemento
          ordinario.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
          Nota all'art. 1:
              - Il   comma 3  dell'art.  4  del  decreto  legislativo
          17 agosto  1999,  n.  334,  e'  riportato  nelle  note alle
          premesse.