IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE e IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con il quale e' stata recepita la direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose; Visto in particolare l'articolo 4, comma 3, del citato decreto legislativo n. 334/1999, che prevede l'emanazione di un regolamento interministeriale per la definizione degli adattamenti necessari per applicare la normativa del citato decreto legislativo nei porti industriali e petroliferi - considerata la peculiarita' delle attivita' portuali - in modo tale da garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti; Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il "Riordino della legislazione in materia portuale"; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 marzo 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. UL/200l/2880 del 2 maggio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento detta la normativa applicabile ai porti industriali e petroliferi ai fini della prevenzione degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e ai fini della limitazione delle loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, in adempimento al disposto dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. 2. Restano fermi gli obblighi di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, per i gestori degli stabilimenti ubicati nei porti industriali e petroliferi ed in cui sono presenti sostanze pericolose in quantita' uguali o superiori a quelli indicate nell'allegato I al citato decreto legislativo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 344, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 288, supplemento ordinario. - La direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e' pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 14 gennaio 1997. - L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 344 del 17 agosto 1999, e' il seguente: "3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli adattamenti richiesti dalla peculiarita' delle attivita' portuali, definiti in un regolamento interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e della navigazione e quello della sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il regolamento dovra' garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli stabiliti, in particolare specificando le modalita' del rapporto di sicurezza, del piano di emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di rischi industriali e di sicurezza.". - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante "Riordino della legislazione in materia portuale" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1994, n. 28, supplemento ordinario. - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - Il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e' riportato nelle note alle premesse.