IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in  particolare  l'articolo  55,
istitutivo del Ministero delle politiche agricole e forestali, e  gli
articoli 4, 7 e 33; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 28 luglio 2000; 
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 28 agosto 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 febbraio 2001; 
  Vista la nota n. 12 del 30 aprile 2001, con la quale la  Corte  dei
conti ha  formulato  osservazioni  di  legittimita'  in  merito  agli
articoli 2, comma 6, 4 e 5; 
  Ritenuto di adeguare il testo alle citate osservazioni della  Corte
dei conti; 
  Vista la  successiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 maggio 2001; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente regolamento si intendono per: 
    a) Uffici  di  diretta  collaborazione:  gli  Uffici  di  diretta
collaborazione con il Ministro delle politiche agricole  e  forestali
di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, ed all'articolo 7  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300; 
    b) Ministro: il Ministro delle politiche agricole e forestali; 
    c) Ministero: il Ministero delle politiche agricole e forestali; 
    d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; 
    e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato  presso  il
Ministero delle politiche agricole e forestali; 
    f)  ruolo  unico:  il   ruolo   unico   della   dirigenza   delle
amministrazioni statali  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.  1092,  al  solo,
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi forza  di
          legge ed i regolamenti; 
              - Si trascrive il testo degli articoli 4, 7,  33  e  55
          del citato decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,
          recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: 
              "Art.  4  (Disposizioni  sull'organizzazione).   -   1.
          L'organizzazione, la dotazione  organica,  l'individuazione
          degli uffici di livello dirigenziale generale  ed  il  loro
          numero, le relative funzioni e la distribuzione  dei  posti
          di    funzione    dirigenziale,    l'individuazione     dei
          dipartimenti,  nei  casi  e  nei   limiti   fissati   dalle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo,   e   la
          definizione  dei  rispettivi  compiti  sono  stabiliti  con
          regolamenti o con decreti del  Ministro  emanati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si applica l'art. 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
          I regolamenti prevedono la soppressione dei ruoli esistenti
          e  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del  personale  non
          dirigenziale  di  ciascun  Ministero,  articolato  in  aree
          dipartimentali   e    per    direzioni    generali.    Fino
          all'istituzione  del  ruolo   unico   del   personale   non
          dirigenziale di ciascun Ministero, i regolamenti assicurano
          forme ordinarie di mobilita' fra i diversi  dipartimenti  e
          le diverse direzioni generali, nel rispetto  dei  requisiti
          di  professionalita'  richiesti   per   l'esercizio   delle
          relative funzioni, ferme restando le normative confrattuali
          in materia. La nuova organizzazione e la dotazione organica
          del personale non devono comunque comportare incrementi  di
          spesa. 
              2. I Ministeri  che  si  avvalgono  di  propri  sistemi
          informativi  automatizzati  sono  tenuti   ad   assicurarne
          l'interconnessione con i sistemi informativi  automatizzati
          delle  altre  amministrazioni  centrali  e  locali  per  il
          tramite    della    rete    unitaria    delle     pubbliche
          amministrazioni. 
              3. Il regolamento di  cui  al  precedente  comma  1  si
          attiene, inoltre, ai  criteri  fissati  dall'art.  1  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241,  e  dall'art.  2  del  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni e integrazioni. 
              4.   All'individuazione   degli   uffici   di   livello
          dirigenziale non  generale  di  ciascun  Ministero  e  alla
          definizione dei relativi compiti si  provvede  con  decreto
          ministeriale di natura non regolamentare. 
              5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
          1 si procede alla revisione  periodica  dell'organizzazione
          ministeriale, con cadenza almeno biennale. 
              6. I regolamenti di cui al comma 1 raccolgono tutte  le
          disposizioni normative relative  a  ciascun  Ministero.  Le
          restanti norme vigenti sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore dei regolamenti medesimi". 
              "Art.  7  (Uffici  di  diretta  collaborazione  con  il
          Ministro). - 1.  La  costituzione  e  la  disciplina  degli
          Uffici  di  diretta  collaborazione   del   Ministro,   per
          l'esercizio  delle  funzioni  ad  esso   attribuite   dagli
          articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 
          29,   e   successive   modificazioni    ed    integrazioni,
          l'assegnazione di personale a tali  uffici  e  il  relativo
          trattamento  economico,   il   riordino   delle   segeterie
          particolari dei  Sottosegretari  di  Stato,  sono  regolati
          dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo  3  febbraio
          1993, n. 29. 
              2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14,  comma  2,
          del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,   si
          attengono, fra l'altro,  ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
                a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
          secondo criteri  che  consentano  l'efficace  e  funzionale
          svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi,  di
          elaborazione delle politiche  pubbliche  e  di  valutazione
          della relativa attuazione e  delle  connesse  attivita'  di
          comunicazione, nel rispetto del  principio  di  distinzione
          tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; 
                b)  assolvimento  dei   compiti   di   supporto   per
          l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
          preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
          del decreto legislativo 7 agosto 1997,  n.  279,  anche  in
          funzione della verifica  della  gestione  effettuata  dagli
          appositi  uffici,  nonche'  del  compito  di  promozione  e
          sviluppo dei sistemi informativi; 
                c) organizzazione degli uffici preposti al  controllo
          interno di diretta collaborazione con il Ministro,  secondo
          le disposizioni  del  decreto  legislativo  di  riordino  e
          potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio  e
          valutazione dei  costi,  dei  rendimenti  e  dei  risultati
          dell'attivita svolta dalle  amministrazioni  pubbliche,  in
          modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento  dei
          compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso  la
          provvista di adeguati  mezzi  finanziari,  organizzativi  e
          personali; 
                d) organizzazione del  settore  giuridico-legislativo
          in  modo  da  assicurare:  il   raccordo   permanente   con
          l'attivita' normativa  del  Parlamento,  l'elaborazione  di
          testi normativi del Governo garantendo la  valutazione  dei
          costi  della  regolazione,  la  qualita'   del   linguaggio
          normativo,  l'applicabilita'  delle  norme  introdotte,  lo
          snellimento e la semplificazione della normativa,  la  cura
          dei rapporti con gli altri Organi  costituzionali,  con  le
          autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; 
                e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
          cui   al   comma   1    ad    esperti,    anche    estranei
          all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'". 
              "Art. 33  (Attribuzioni).  -  1.  Il  Ministro  per  le
          politiche agricole e il Ministero per le politiche agrico1e
          assumono rispettivamente la denominazione di Ministro delle
          politiche agricole e forestali e Ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
              2. Sono attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato in materia di agricoltura  e  foreste,
          caccia  e  pesca,  ai  sensi  dell'art.   2   dei   decreto
          legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  fatto  salvo  quanto
          previsto dagli  articoli  25  e  26  del  presente  decreto
          legislativo. 
              3. Il  Ministero  svolge  in  particolare,  nei  limiti
          stabiliti dal predetto art. 2  del  decreto  legislativo  4
          giugno 1997, n. 143, le funzioni e i compiti nelle seguenti
          ree funzionali: 
                a) agricoltura e pesca: elaborazione e coordinamento,
          di intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano, delle linee di politica agricola e  forestale,  in
          coerenza  con  quella  comunitaria,  trattazione,  cura   e
          rappresentanza degli interessi della pesca  e  acquacoltura
          nell'ambito della politica di mercato in  sede  comunitaria
          ed  internazionale;  disciplina  generale  e  coordinamento
          delle  politiche  relative   all'attivita'   di   pesca   e
          acquacultura, in materia di gestione delle risorse  ittiche
          marine  di  interesse  nazionale,  di  importazione  e   di
          esportazione dei prodotti ittici,  nell'applicazione  della
          regolamentazione comunitria e  di  quella  derivante  dagli
          accordi  internazionali  e  l'esecuzione   degli   obblighi
          comunitari ed internazionali riferibili a livello  statale;
          adempimenti relativi al Fondo  europeo  di  orientamento  e
          garanzia  in  agricoltura  (FEOGA),  sezioni   garanzia   e
          orientamento, a livello nazionale e  comunitario,  compresa
          la verifica della regolarita' delle operazioni relative  al
          FEOGA, sezione garanzia, riconoscimento e  vigilanza  sugli
          organismi  pagatori  statali  di  cui  al  regolamento   n.
          1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995; 
                b) qualita' dei  prodotti  agricoli  e  dei  servizi:
          riconoscimento   degli    organismi    di    controllo    e
          certificazione per la  qualita';  tutela  e  valorizzazione
          della qualita' dei prodotti agricoli e ittici;  agricoltura
          biologica;   promozione   e   tutela    della    produzione
          ecocompatibile  e  delle  attivita'  agricole  nelle   aree
          protette;  certificazione  delle   attivita'   agricole   e
          forestali   ecocompatibili;    elaborazione    del    codex
          alimentarius;   valorizzazione   economica   dei   prodotti
          agricoli e ittici; riconoscimento e sostegno delle unioni e
          delle  associazioni  nazionali  dei  produttori   agricoli;
          accordi   interprofessionali   di   dimensione   nazionale;
          prevenzione   e   repressione,   attraverso   l'Ispettorato
          centrale  repressione  frodi  di  cui   all'art.   10   del
          decreto-legge  18  giugno  1986,  n.  282,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto  1986,  n.  462,  nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari  e
          ad uso agrario; controllo sulla  qualita'  delle  merci  di
          importazione, nonche' lotta alla concorrenza sleale". 
              "Art.  55  (Procedura  di  attuazione  ed  entrata   in
          vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di  nomina
          del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
          politiche successive all'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto  legislativo  e  salvo  che  non  sia  diversamente
          disposto dalle norme del presente decreto; 
                a) sono istituiti: 
                  il Ministero dell'economia e delle finanze, 
                  il Ministero delle attivita' produttive, 
                  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio, 
                  il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
                  il Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali, 
                  il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca; 
                b) sono soppressi: 
                  il Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica, 
                  il Ministero delle finanze, 
                  il  Ministero  dell'industria,  del   commercio   e
          dell'artiganato, 
                  il Ministero del commercio con l'estero, 
                  il Ministero delle comunicazioni, 
                  il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
          Consiglio dei Ministri, 
                  il Ministero dell'ambiente, 
                  il Ministero dei lavori pubblici, 
                  il Ministero dei trasporti e della navigazione, 
                  il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, 
        il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il
        Ministero della sanita', 
                  il Dipartimento  per  le  politiche  sociali  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
                  il Ministero della pubblica istruzione, 
                  il  Ministero  dell'universita'  e  della   ricerca
          scientifica e tecnologica. 
              2. Alla data di entrata in vigore del presente  decreto
          legislativo  il  Ministro  e  il  Ministero  di  grazia   e
          giustizia  assumano  rispettivamente  la  denominazione  di
          Ministro della giustizia e Ministero della giustizia  e  il
          Ministro e il Ministero per le politiche agricole  assumono
          rispettivamente  la   denominazione   di   Ministro   delle
          politiche agricole e forestali e Ministero delle  politiche
          agricole e forestali. 
              3. Sino all'attuazione del  comma  1,  con  regolamento
          adottato ai sensi del comma 4-bis dell'art. 17 della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, si  puo'  provvedere  al  riassetto
          dell'organizzazione dei singoli  Ministeri  in  conformita'
          con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri  ed
          i principi previsti dal presente decreto legislativo. 
              4.  Sono,  comunque,  fatti  salvi  i  regolamenti   di
          organizzazione gia'  adottati  ai  sensi  del  comma  4-bis
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400  e  della
          legge 3 aprile 1997, n. 94. 
              5. Le disposizioni contenute all'art. 11, commi 1, 2  e
          3, trovano applicazione a decorrere dalla data indicata  al
          comma 1. 
              6.  Salvo   disposizione   contraria,   la   decorrenza
          dell'operativita' delle disposizioni del  presente  decreto
          e' distribuita, con decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri,  entro  l'arco  temporale  tra  l'entrata  in
          vigore del presente decreto e la data di cui al comma 1. 
              7. Al riordino del magistrato delle acque di Venezia  e
          del magistrato per il  Po  si  provvede,  nel  rispetto  di
          quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          112, con i decreti previsti dall'art. 11,  comma  3,  della
          legge 15 marzo l997, n. 59. 
              8. A far data dal 1o gennaio 2000, le funzioni relative
          al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per  le
          politiche  agricole  sono  trasferite,  con   le   inerenti
          risorse,  al  Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato. Per l'esercizio  delle  funzioni  di  cui
          agli articoli 35 e 36 del presente decreto  legislativo  il
          Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello
          Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato  ai
          Ministero dell'ambiente e' disposto ai sensi  dell'art.  4,
          comma 2, del decreto legislativo  4  giugno  1997,  n.  143
          contestualmente alla emanazione del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1,  del
          medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997. 
              9. All'art. 46, comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, le parole "per le  amministrazioni  e
          le aziende autonome" sono sostituite dalle parole  "per  le
          amministrazioni, le agenzie e le aziende autonome". 
              - Si trascrive il testo dell'art.  11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59,  recante:  "Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa": 
              "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
          il 31 gennaio 1999 uno o piu' decreti  legislativi  diretti
          a: 
                a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il
          riordino,  la  soppressione  e  la  fusione  di  Ministeri,
          nonche' di amministrazioni centrali  anche  ad  ordinamento
          autonomo; 
                b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in
          settori  diversi  dalla   assistenza   e   previdenza,   le
          istituzioni di diritto privato e le  societa'  per  azioni,
          controllate direttamente o indirettamente dallo Stato,  che
          operano, anche all'estero, nella promozione e nel  sostegno
          pubblico al sistema produttivo nazionale; 
                c)  riordinare  e  potenziare  i  meccanismi  e   gli
          strumenti di monitoraggio e di valutazione dei  costi,  dei
          rendimenti e  dei  risultati  dell'attivita'  svolta  dalle
          amministrazioni pubbliche; 
                d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti
          a  promuovere  e  sostenere  il   settore   della   ricerca
          scientifica e tecnologica nonche'  gli  organismi  operanti
          nel settore stesso. 
              2. I decreti legislativi  sono  emanati  previo  parere
          della Commissione di  cui  all'art.  5,  da  rendere  entro
          trenta giorni dalla  data  di  trasmissione  degli  stessi.
          Decorso tale termine i decreti legislativi  possono  essere
          comunque emanati. 
              3. Disposizioni correttive  e  integrative  ai  decreti
          legislativi possono  essere  emanate,  nel  rispetto  degli
          stessi principi e  criteri  direttivi  e  con  le  medesime
          procedure, entro un anno dalla data della loro  entrata  in
          vigore. 
              4. Anche al fine  di  conformare  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni,  alle  disposizioni  della  presente   legge
          recanti  principi  e  criteri  direttivi  per   i   decreti
          legislativi  da  emanarsi  ai  sensi  del  presente   capo,
          ulteriori disposizioni integrative e correttive al  decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,   n.   29,   e   successive
          modificazioni, possono essere emanate entro il  31  ottobre
          1998. A tal fine  il  Governo,  in  sede  di  adozione  dei
          decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
          articoli 97 e 98 della Costituzione, ai  criteri  direttivi
          di cui all'art. 2 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421,  a
          partire dal  principio  della  separazione  tra  compiti  e
          responsabilita'  di  direzione   politica   e   compiti   e
          responsabilita'   di   direzione   delle   amministrazioni,
          nonche', ad integrazione,  sostituzione  o  modifica  degli
          stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: 
                a) completare  l'integrazione  della  disciplina  del
          lavoro  pubblico  con  quella  del  lavoro  privato  e   la
          conseguente   estensione   al   lavoro    pubblico    delle
          disposizioni del codice civile e delle leggi  sui  rapporti
          di lavoro privato  nell'impresa;  estendere  il  regime  di
          diritto privato del rapporto di lavoro anche  ai  dirigenti
          generali ed  equiparati  delle  amministrazioni  pubbliche,
          mantenendo ferme le altre esclusioni  di  cui  all'art.  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29; 
                b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di  cui
          alla  lettera  a),  l'istituzione   di   un   ruolo   unico
          interministeriale presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri, articolato in modo  da  garantire  la  necessaria
          specificita' tecnica; 
                c) semplificare e rendere piu' spedite  le  procedure
          di  contrattazione  collettiva;  riordinare  e   potenziare
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) cui e' conferita  la  rappresentanza
          negoziale delle amministrazioni interessate ai  fini  della
          sottoscrizione dei contratti  collettivi  nazionali,  anche
          consentendo forme di associazione tra  amministrazioni,  ai
          fini dell'esercizio del potere  di  indirizzo  e  direttiva
          all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; 
                d)  prevedere  che  i  decreti   legislativi   e   la
          contrattazione possano distinguere a disciplina relativa ai
          dirigenti da quella  concernente  le  specifiche  tipologie
          professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
          del  ruolo  sanitario  di  cui  all'art.  15  del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni,  e  stabiliscano   altresi'   una   distinta
          disciplina per gli altri dipendenti pubblici  che  svolgano
          qualificate     attivita'     professionali,     implicanti
          l'iscrizione ad  albi,  oppure  tecnico-scientifiche  e  di
          ricerca; 
                e) garantire a  tutte  le  amministrazioni  pubbliche
          autonomi livelli di contrattazione  collettiva  integrativa
          nel  rispetto  dei  vincoli   di   bilancio   di   ciascuna
          amministrazione;  prevedere  che  per  ciascun  ambito   di
          contrattazione  collettiva  le  pubbliche  amministrazioni,
          attraverso  loro  istanze  associative  o  rappresentative,
          possano costituire un comitato di settore; 
                f)   prevedere   che,    prima    della    definitiva
          sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
          dei   costi   contrattuali   sia   dall'ARAN    sottoposta,
          limitatamente alla certificazione delle compatibilita'  con
          gli strumenti  di  programmazione  e  di  bilancio  di  cui
          all'art. 1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e
          successive modificazioni, alla Corte dei  conti,  che  puo'
          richiedere elementi  istruttori  e  di  valutazione  ad  un
          nucleo   di   tre   esperti,   designati,   per    ciascuna
          certificazione   contrattuale,   con   provvedimento    del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro del tesoro; prevedere che la Corte  dei  conti  si
          pronunci entro il termine di quindici  giorni,  decorso  il
          quale la certificazione si  intende  effettuata;  prevedere
          che  la  certificazione  e  il  testo  dell'accordo   siano
          trasmessi  al  comitato  di  settore   e,   nel   caso   di
          amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
          quindici  giorni  dalla  trasmissione  senza  rilievi,   il
          presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia  mandato
          di sottoscrivere il contratto collettivo il  quale  produce
          effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che,  in
          ogni caso, tutte le  procedure  necessarie  per  consentire
          all'ARAN  la  sottoscrizione  definitiva   debbano   essere
          completate entro il termine di quaranta giorni  dalla  data
          di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; 
                g) devolvere, entro il 30  giugno  1998,  al  giudice
          ordinario, tenuto conto di quanto  previsto  dalla  lettera
          a), tutte le controversie relative ai  rapporti  di  lavoro
          dei dipendenti delle  pubbliche  ammmistrazioni,  ancorche'
          concernenti  in   via   incidentale   atti   amministrativi
          presupposti, ai  fini  della  disapplicazione,  prevedendo:
          misure  organizzative  e  processuali  anche  di  carattere
          generale   atte   a   prevenire   disfunzioni   dovute   al
          sovraccarico del contenzioso; procedure  stragiudiziali  di
          conciliazione   e   arbitrato;   infine,   la   contestuale
          estensione della giurisdizione del  giudice  amministrativo
          alle controversie aventi ad  oggetto  diritti  patrimoniali
          conseguenziali,   ivi   comprese   quelle    relative    al
          risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica  e
          di  servizi  pubblici,  prevedendo   altresi'   un   regime
          processuale transitorio per i procedimenti pendenti; 
                h) prevedere procedure facoltative  di  consultazione
          delle organizzazioni  sindacali  firmatarie  dei  contratti
          collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione  degli
          atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
          di lavoro; 
                i) prevedere la definizione da parte della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della
          pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con  la
          disciplina  contrattuale   delle   sanzioni   disciplinari,
          nonche' l'adozione di  codici  di  comportamento  da  parte
          delle  singole  amministrazioni  pubbliche;  prevedere   la
          costituzione da parte delle  singole  amrfiinistrazioni  di
          organismi di controllo e consulenza  sull'applicazione  dei
          codici e le modalita' di raccordo  degli  organismi  stessi
          con il Dipartimento della funzione pubblica. 
              4-bis. I decreti legislativi di cui  al  comma  4  sono
          emanati  previo  parere  delle   Commissioni   parlamentari
          permanenti competenti per materia, che si  esprimono  entro
          trenta giorni  dalla  data  di  trasmissione  dei  relativi
          schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
          essere comunque emanati. 
              5. Il termine di cui all'art. 2, comma 48, della  legge
          28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto  fino  al  31  luglio
          1997. 
              6.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei   decreti
          legislativi di cui al  comma  4,  sono  abrogate  tutte  le
          disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
          seguenti modificazioni alle disposizioni dell'art. 2, comma
          1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e)  le
          parole:  "ai  dirigenti  generali   ed   equiparati"   sono
          soppresse; alla lettera i) le parole:  "prevedere  che  nei
          limiti  di  cui  alla  lettera  h)  la  contrattazione  sia
          nazionale e  decentrata  sono  sostituite  dalle  seguenti:
          "prevedere che la struttura della contrattazione, e aree di
          contrattazione e il rapporto tra i  diversi  livelli  siano
          definiti in coerenza con quelli del  settore  privato";  la
          lettera q) e' abrogata; alla lettera  t)  dopo  le  parole:
          "concorsi unici per profilo professionale" sono inserite le
          seguenti: ", da espletarsi a livello regionale,". 
              7. Sono abrogati gli  articoli  38  e  39  del  decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n.  29.  Sono  fatti  salvi  i
          procedimenti  concorsuali  per  i  quali  sia  stato   gia'
          pubblicato il bando di concorso". 
              - Il testo del comma 4-bis dell'art. 17 della legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          e' il seguente: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sano determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  14  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche)  che  ha  recepito   il   testo
          dell'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
          (Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego): 
              "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)  (Art.  14
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e
          poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998).  -
          1. Il Ministro esercita le  funzioni  di  cui  all'art.  4,
          comma 1. A tal fine periodicamente, e  comunque  ogni  anno
          entro dieci  giorni  dalla  pubblicazione  della  legge  di
          bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti  di
          cui all'art. 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  Uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi esclusive competenze di supporto e di  raccordo  con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  governo
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12,  comma  1,  lettera  n),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consistente in un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo  dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al  presente  comma  sono  abrogate  le  norme  del   regio
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ed   ogni   altra   norma
          riguardante la costituzione e la disciplina  dei  Gabinetti
          dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia  o  ritardo
          il Ministro puo' fissare un  termine  perentorio  entro  il
          quale  il  dirigente   deve   adottare   gli   atti   o   i
          provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga,  o  in  caso  di
          grave inosservanza delle direttive generali  da  parte  del
          dirigente  competente,  che  determiino   pregiudizio   per
          l'interesse pubblico, il Ministro puo'  nominare,  salvi  i
          casi di urgenza previa  contestazione,  un  commissario  ad
          acta, dando comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri del relativo  provvedimento.  Resta  salvo  quanto
          previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p)  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400. Resta altresi' salvo  quanto  previsto
          dall'art.  6  del  testo  unico  delle  leggi  di  pubblica
          sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno  1931,  n.
          773,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   e
          dall'art. 10 del relativo  regolamento  emanato  con  regio
          decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta  salvo  il  potere  di
          annullamento ministeriale per motivi di legittimita'". 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo  n.
          29/1999, come recepito dall'art. 14 del decreto legislativo
          n. 165/2001, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per il testo dell'art. 7 del decreto  legislativo  n.
          300/1999 si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   26
          febbraio  1999,  n.  150,  recita:   "Regolamento   recante
          disciplina della modalita' di  costituzione  e  tenuta  del
          ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni  statali,
          anche ad ordinamento autonomo, e della banca di informatica
          della dirigenza, nonche' delle modalita'  di  elezione  del
          componente del comitato di garanti".