IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  119,  come
modificato  dal  decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 47, e, in
particolare, gli articoli 31, comma 4, e 32, comma 2;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  ed  in
particolare gli articoli 112 e seguenti;
  Visto  il  decreto  legislativo  4  agosto 1999, n. 336, emanato in
attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE;
  Considerata  la  necessita'  di emanare disposizioni particolari in
materia  di rilascio dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
medicinali veterinari, nonche' di sospensione o revoca della stessa;
  Ritenuto  di  dover disciplinare, altresi', le modalita' di vendita
di medicinali veterinari da parte del titolare dell'autorizzazione al
commercio  all'ingrosso  e  da  parte  del  fabbricante di medicinali
veterinari   prefabbricati   somministrabili   per  via  orale  e  di
premiscele  per alimenti medicamentosi direttamente ai titolari degli
impianti  di  cui all'articolo 34 del predetto decreto legislativo n.
119 del 1992;
  Visto  il  parere  della  Conferenza  Stato-Regioni del 23 novembre
2000,  ai  sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 26 febbraio
  2001;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
prot. n. 100.1/1845 - G/2690 del 15 maggio 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
soggetti  che  esercitano  attivita'  di  commercio  all'ingrosso  di
medicinali  veterinari  nonche'  ai  soggetti  autorizzati anche alla
vendita  diretta  dei  medesimi  e  ai titolari degli impianti di cui
all'articolo  34  del  decreto  legislativo  27 marzo 1992, n. 119, e
successive modificazioni.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca
          attuazione    delle   direttive   81/851/CEE,   81/852/CEE,
          87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari.
              -  Si  riporta  il  testo  dei commi 3 e 4 dell'art. 17
          della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          le  materie  di competenza di piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I  regolamenti ministeriali e interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi  devono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              "4.   I   regolamenti  di  cui  al  comma  primo  ed  i
          regolamenti  ministeriali  e  interministeriali, che devono
          recare  la  denominazione  di  "regolamento  sono  adottati
          previo  parere  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
          ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale".
              -  Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
              -  Il  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca
          "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti
          il  divieto  di  utilizzazione di talune sostanze ad azione
          ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle
          produzioni  di  animali  e le misure di controllo su talune
          sostanze  e  sui loro residui negli animali vivi e nei loro
          prodotti".
          Nota all'art. 1:
              -  Si  riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto
          legislativo 27 gennaio 1992, n. 119:
              "Art.  34.  - 1. Il titolare di impianti in cui vengono
          curati  allevati o custoditi professionalmente animali puo'
          essere  autorizzato  dalla unita' sanitaria locale a tenere
          adeguate  scorte  di  medicinali veterinari, purche' ne sia
          responsabile  un  medico  veterinario  che le custodisce in
          idonei  locali  chiusi,  tenendo anche apposito registro di
          carico  e scarico da conservarsi per la meno tre anni dalla
          data dell'ultima registrazione.
              2.  Almeno  una  volta l'anno l'unita' sanitaria locale
          effettua  un'ispezione nel corso della quale verifica anche
          la regolare tenuta del registro".