IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 47, e, in particolare, gli articoli 31, comma 4, e 32, comma 2; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare gli articoli 112 e seguenti; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, emanato in attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE; Considerata la necessita' di emanare disposizioni particolari in materia di rilascio dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, nonche' di sospensione o revoca della stessa; Ritenuto di dover disciplinare, altresi', le modalita' di vendita di medicinali veterinari da parte del titolare dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso e da parte del fabbricante di medicinali veterinari prefabbricati somministrabili per via orale e di premiscele per alimenti medicamentosi direttamente ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del predetto decreto legislativo n. 119 del 1992; Visto il parere della Conferenza Stato-Regioni del 23 novembre 2000, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 febbraio 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prot. n. 100.1/1845 - G/2690 del 15 maggio 2001; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Campo di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai soggetti che esercitano attivita' di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari nonche' ai soggetti autorizzati anche alla vendita diretta dei medesimi e ai titolari degli impianti di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 27 marzo 1992, n. 119, e successive modificazioni.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, reca attuazione delle direttive 81/851/CEE, 81/852/CEE, 87/20/CEE e 90/676/CEE relative ai medicinali veterinari. - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri": "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per le materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali e interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". "4. I regolamenti di cui al comma primo ed i regolamenti ministeriali e interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336, reca "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti". Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 34 del citato decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119: "Art. 34. - 1. Il titolare di impianti in cui vengono curati allevati o custoditi professionalmente animali puo' essere autorizzato dalla unita' sanitaria locale a tenere adeguate scorte di medicinali veterinari, purche' ne sia responsabile un medico veterinario che le custodisce in idonei locali chiusi, tenendo anche apposito registro di carico e scarico da conservarsi per la meno tre anni dalla data dell'ultima registrazione. 2. Almeno una volta l'anno l'unita' sanitaria locale effettua un'ispezione nel corso della quale verifica anche la regolare tenuta del registro".