IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante
istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  2000,
n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i
beni e le attivita' culturali; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al  Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali; 
  Vista la legge 29 dicembre 2000, n.  400,  ed  in  particolare  gli
articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21
dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in  materia  di  beni  e
attivita' culturali; 
  Visto il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  ed  in
particolare l'articolo 10, commi 1, lettera e), e 2; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1,  comma  8,  della
legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data
11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 7 febbraio 2001; 
  Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20
febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici
di diretta collaborazione del Ministro per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, formulate dalla Corte dei conti con  nota  n.  89  del  23
aprile 2001; 
  Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 giugno 2001; 
  Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica; 
 
                              E m a n a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
            Ministro ed Uffici di diretta collaborazione 
 
                               Art. 1. 
                             Il Ministro 
 
  1. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  di  seguito
denominato: "il Ministro", e'  l'organo  di  direzione  politica  del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato:
"Ministero",    ed    esercita    le    funzioni     di     indirizzo
politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma  1,  e  14,
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti  e
le funzioni espressamente a loro delegate dal  Ministro  con  proprio
decreto. 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - L'art. 17, comma 4-bis, della legge 23  agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri),   cosi'
          dispone: 
              "4-bis. L'organizzazione e la disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali". 
              - Il decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,
          recante  "Istituzione  del  Ministero  per  i  beni  e   le
          attivita' culturali, a norma dell'art. 11  della  legge  15
          marzo 1997, n. 59, e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   29
          dicembre 2000, n. 441, recante "Regolamento  recante  norme
          di organizzazione del Ministero per i beni e  le  attivita'
          culturali", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          febbraio 2001, n. 33. 
              - Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto  legislativo  30
          luglio 1999, n. 300, recante  "Riforma  dell'organizzazione
          del Governo, a norma dell'art.  11  della  legge  15  marzo
          1997, n. 59", cosi' recitano: 
              "Art. 52 (Attribuzioni). - 1. Il Ministero per i beni e
          le attivita' culturali esercita le  attribuzioni  spettanti
          allo Stato in  materia  di  beni  culturali  e  ambientali,
          spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal
          presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e  fatte
          in ogni caso salve,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  degli
          articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e  b),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59,  le  funzioni  conferite  dalla
          vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali. 
              2.  Al  Ministero  sono  altresi'  trasferite,  con  le
          inerenti risorse, le funzioni esercitate  dal  Dipartimento
          per  l'informazione  e  l'editoria,  istituito  presso   la
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  in  materia  di
          diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria e
          promozione delle attivita' culturali". 
              "Art. 53 (Aree  funzionali).  -  1.  Il  Ministero,  in
          particolare, svolge le funzioni  di  spettanza  statale  in
          materia di  tutela,  gestione  e  valorizzazione  dei  beni
          culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
          culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
          musicali,  cinematografiche,  di  danza,  circensi,   dello
          spettacolo viaggiante), anche tramite la  promozione  delle
          produzioni     cinematografiche,     radiotelevisive      e
          multimediali; promozione del libro e sviluppo  dei  servizi
          bibliografici e bibliotecari  nazionali;  promozione  della
          cultura urbanistica e architettonica e partecipazione  alla
          progettazione di opere destinate  ad  attivita'  culturali;
          studio,  ricerca,  innovazione  ed  alta  formazione  nelle
          materie   di   competenza,    anche    mediante    sostegno
          all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul  CONI
          e sull'Istituto del credito sportivo". 
              "Art. 54 (Ordinamento). - 1. Il Ministero  si  articola
          in non piu' di dieci direzioni generali, coordinate  da  un
          segretario   generale,   alla   cui    individuazione    ed
          organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4. 
              2.  L'organizzazione  periferica   del   Ministero   si
          articola    nelle    soprintendenze    regionali,     nelle
          soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b),
          c) e d), del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  3
          dicembre 1975, n. 805,  negli  archivi  di  Stato  e  nelle
          biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli  7
          e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368. 
              3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre  1998,
          n. 368, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) (Omissis). 
                b) nel comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il
          seguente: "Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1,
          puo'  essere  attribuito  al  soprintendente  regionale  il
          coordinamento  di  altre  attivita'  del  Ministero   nella
          regione ; 
                c) (Omissis)". 
              - Gli articoli 4, comma 10, e 5 della legge 29 dicembre
          2000, n.  400,  recante  "Rifinanziamento  della  legge  21
          dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia  di
          beni e attivita' culturali", cosi' dispongono: 
              "Art. 4 (Disposizioni in materia di spettacolo, sport e
          attivita' culturali). - 1-9. (Omissis). 
              10. Al comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo  30
          luglio 1999,  n.  300,  dopo  la  parola:  "esercita"  sono
          inserite le seguenti: ",  anche  in  base  alle  norme  del
          decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,  e  del  testo
          unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
          490,". 
              "Art. 5 (Potenziamento organico del Comando Carabinieri
          per  la  tutela  del  patrimonio  artistico).   -   1.   Il
          potenziamento  organico  del  Comando  Carabinieri  per  la
          tutela del patrimonio artistico disposto dall'art. 3, comma
          1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999,  n.  513,
          deve  intendersi  riferito  al  personale  indicato   nella
          tabella 1 allegata alla presente legge, da  considerare  in
          soprannumero   rispetto    all'organico    dell'Arma    dei
          carabinieri, previsto dalle leggi vigenti. 
              2. Per il ripianamento degli effettivi, e'  autorizzato
          il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'art.
          39 della legge 27  dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,   nei   limiti   delle   risorse   di    cui
          all'autorizzazione di spesa recata dall'art.  3,  comma  1,
          secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513. 
              3. Le disponibilita' di bilancio destinate dalla  legge
          21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di  personale  e
          mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del  patrimonio
          artistico saranno allocate, con decreto  del  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  su
          appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali". 
              - L'art. 10, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  30
          luglio 1999,  n.  303  (Ordinamento  della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11,  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59), cosi' recita: 
              "Art. 10 (Riordino dei compiti operativi e gestionali).
          - 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di
          seguito individuati i compiti relativi alle  seguenti  aree
          funzionali,  in  quanto  non  riconducibili  alle  autonome
          funzioni  di  impulso   indirizzo   e   coordinamento   del
          Presidente. Ai Ministeri interessati  sono  contestualmente
          trasferite  le  corrispondenti  strutture  e  le   relative
          risorse finanziarie, materiali ed umane: 
                a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato; 
                b) italiani nel mondo al  Ministero  per  gli  affari
          esteri; 
                c) segreteria del comitato per la liquidazione  delle
          pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19,  comma
          1, lettera s), della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  al
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica; 
                d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al  comma
          5, nonche' commissione Reggio Calabria, di cui  all'art.  7
          della legge 5 luglio 1989, n. 246,  e  commissione  per  il
          risanamento della Torre di Pisa, al  Ministero  dei  lavori
          pubblici; 
                e) diritto d'autore  e  disciplina  della  proprieta'
          letteraria, nonche' promozione delle  attivita'  culturali,
          nell'ambito    dell'attivita'    del    Dipartimento    per
          l'informazione ed editoria, al Ministero per i  beni  e  le
          attivita' culturali, come previsto dall'art. 52,  comma  2,
          del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri. 
              2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di
          cui agli articoli 12, lettere f) e  seguenti,  e  13  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie
          dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma
          1 ne assumono la responsabilita' a decorrere dalla  entrata
          in  vigore  del  presente  decreto  quando  si  tratti   di
          strutture in  atto  affidate  a  Ministri  con  portafoglio
          mediante delega  del  Presidente  del  Consiglio.  In  caso
          diverso,  l'assunzione  di  responsabilita'  decorre  dalla
          individuazione, mediante apposito  decreto  del  Presidente
          del Consiglio, delle risorse da trasferire". 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  supplemento
          ordinario. 
 
          Nota all'art. 1: 
              - Gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, cosi' recitano: 
              "Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e
          reperibilita) (art. 3 del  D.Lgs.  n.  29  del  1993,  come
          sostituito prima dall'art. 2 del D.Lgs. n. 470 del 1993 poi
          dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 387 del  1998).  -  1.
          Gli organi di Governo esercitano le funzioni  di  indirizzo
          politico-amministrativo,  definendo  gli  obiettivi  ed   i
          programmi da attuare ed adottando gli altri atti  rientrati
          nello  svolgimento  di  tali  funzioni,  e  verificano   la
          rispondenza dei risultati dell'attivita'  amministrativa  e
          della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi  spettano,
          in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed economico-finanziarie da destinare diverse  finalita'  e
          la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
          generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              2.  Ai  dirigenti  spetta  l'adozione  degli   atti   e
          provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli  atti  che
          impegnano l'amministrazione  verso  l'esterno,  nonche'  la
          gestione finanziaria,  tecnica  e  amministrativa  mediante
          autonomi poteri di spesa di  organizzazione  delle  risorse
          umane, strumentali e di controllo. Essi  sono  responsabili
          in  via  esclusiva  dell'attivita'  amministrativa,   della
          gestione e dei relativi risultati. 
              3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal  comma  2
          possono essere derogate soltanto espressamente e  ad  opera
          di specifiche disposizioni legislative. 
              4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
          non siano  direttamente  o  indirettamente  espressione  di
          rappresentanza politica, adeguano i propri  ordinamenti  al
          principio della distinzione tra indirizzo e  controllo,  da
          un lato, e attuazione e gestione dall'altro". 
              "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)  (art.  14
          del D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima  dall'art.
          8 del D.Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9  del  D.Lgs.
          n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le  funzioni  di
          cui all'art. 4, comma  1.  A  tal  fine  periodicamente,  e
          comunque ogni anno entro dieci giorni  dalla  pubblicazione
          della legge di bilancio, anche sulla  base  delle  proposte
          dei dirigenti di cui all'art. 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
          esclusione delle risorse necessarie  per  il  funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. 
              2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1  il
          Ministro si avvale di  uffici  di  diretta  collaborazione,
          aventi   esclusive   di   supporto   e    disaccordo    con
          l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
          adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
          agosto 1988, n. 400. A  tali  uffici  sono  assegnati,  nei
          limiti  stabiliti  dallo  stesso  regolamento:   dipendenti
          pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori  ruolo  o
          comando;  collaboratori  assunti  con  contratti  a   tempo
          determinato disciplinati dalle norme  di  diritto  privato;
          esperti e consulenti  per  particolari  professionalita'  e
          specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
          e continuativa. Per i dipendenti  pubblici  si  applica  la
          disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della  legge  15
          maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si  provvede
          al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
          di Stato. Con decreto adottato  dall'autorita'  di  Governo
          competente, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, e'  determinato,
          in attuazione dell'art. 12,  comma  1,  lettera  n),  della
          legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa  e,  per
          il  personale   disciplinato   dai   contratti   collettivi
          nazionali di  lavoro,  fino  ad  una  specifica  disciplina
          contrattuale,  il  trattamento  economico  accessorio,   da
          corrispondere mensilmente, a fronte delle  responsabilita',
          degli obblighi di  reperibilita'  e  di  disponibilita'  ad
          orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli  uffici  dei
          Ministri e dei Sottosegretari di Stato.  Tale  trattamento,
          consiste  in  un  unico  emolumento,  e'  sostitutivo   dei
          compensi per il lavoro straordinario, per la  produttivita'
          collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
          Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento  di  cui
          al  presente  comma  sono  abrogate  le  norme  del   regio
          decreto-legge  10  luglio  1924,  n.  1100,  e   successive
          modificazioni  ed  integrazioni,  ed   ogni   altra   norma
          riguardante la costituzione e la disciplina  dei  gabinetti
          dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri  e
          dei Sottosegretari di Stato. 
              3. Il Ministro non puo' revocare, riformare,  riservare
          o avocare a se' o altrimenti adottare provvedimenti o  atti
          di compensa dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo  il
          Ministro puo' fissare un termine perentorio entro il  quale
          il dirigente deve adottare  gli  atti  o  i  provvedimenti.
          Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza
          delle direttive generali da parte del dirigente competente,
          che determinano pregiudizio per  l'interesse  pubblico,  il
          Ministro puo' nominare, salvi  i  casi  di  urgenza  previa
          contestazione, un commissario ad acta, dando  comunicazione
          al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  relativo
          provvedimento. Resta salvo  quanto  previsto  dall'art.  2,
          comma 3, lettera p), della legge 23 agosto  1988,  n.  400.
          Resta altresi' salvo quanto previsto dall'art. 6 del  testo
          unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
          regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del  relativo
          regolamento emanato con regio decreto  6  maggio  1940,  n.
          635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per
          motivi di legittimita'".