IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15  marzo  1997,  n.  59,
nonche' il numero 19 dell'allegato 1, richiamato nel medesimo comma; 
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo 1. comma 6, lettera e), della legge 24  novembre  2000,
n. 340; 
  Visto l'articolo 7, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n.  50,  che
ha consentito al Governo di demandare la redazione  degli  schemi  di
testi unici al Consiglio di Stato; 
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di espropriazione per pubblica utilita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  recante  testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia  di  espropriazione
per pubblica utilita'; 
  Acquisito il testo redatto dal Consiglio di  Stato,  come  definito
nella Adunanza Generale del 29 marzo 2001; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2001; 
  Acquisito il parere della competente commissione della  Camera  dei
Deputati e decorso inutilmente il termine per il rilascio del  parere
da parte della competente commissione del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2001; 
  Su proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro per  i
lavori pubblici; 
 
                              E m a n a 
                        il seguente decreto: 
 
                             Art. 1 (L) 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente testo unico  disciplina  l'espropriazione,  anche  a
favore di privati,  dei  beni  immobili  o  di  diritti  relativi  ad
immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica  utilita'.
(L) 
  2. Si considera opera pubblica o  di  pubblica  utilita'  anche  la
realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte
della collettivita' di beni o di terreni, o di un  loro  insieme,  di
cui non e' prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L) 
  3.  I  principi  desumibili  dalle  disposizioni  legislative   del
presente testo unico  costituiscono  norme  fondamentali  di  riforma
economico-sociale. (L) 
  4. Le norme del presente testo unico non possono  essere  derogate,
modificate  o  abrogate  se  non  per  dichiarazione  espressa,   con
specifico riferimento a singole disposizioni. (L) 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni apportate dall'avviso  di  rettifica  pubblicato  in  G.U.
14/09/2001, n. 214 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
              I testi normativi sopra riportati sono pubblicati,  per
          motivi di massima urgenza, senza note, ai  sensi  dell'art.
          8, comma 3, del regolamento di esecuzione del  testo  unico
          delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle pubblicazioni ufficiali  della  Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              In supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -
          serie generale - del 10 settembre 2000 si  procedera'  alla
          ripubblicazione  dei  testi  sopracitati  corredati   delle
          relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.