IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502,  e successive modificazioni, che concerne il direttore generale,
il  direttore  amministrativo  e il direttore sanitario delle aziende
sanitarie;
  Visto,  in particolare, il comma 8 del richiamato articolo 3-bis il
quale  dispone  che  il trattamento economico del direttore generale,
del  direttore  sanitario e del direttore amministrativo e' definito,
in  sede  di  revisione  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento ai trattamenti
previsti  dalla  contrattazione collettiva nazionale per le posizioni
apicali della dirigenza medica e amministrativa;
  Visto  il comma 5 dello stesso articolo 3-bis il quale prevede che,
all'atto  della  nomina  di  ciascun  direttore  generale, le regioni
definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi
di  salute  e  di  funzionamento  dei  servizi,  con riferimento alle
relative  risorse,  ferma  restando la piena autonomia gestionale dei
direttori stessi;
  Visto  l'articolo 2,  comma  1, lettera u), della legge 30 novembre
1998,  n.  419,  che  stabilisce  il  principio  che  il  trattamento
economico  del direttore sanitario e del direttore amministrativo sia
definito   in   misura   non   inferiore   a  quello  previsto  dalla
contrattazione  collettiva nazionale rispettivamente per le posizioni
apicali della dirigenza medica ed amministrativa;
  Visti  i  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro, quadriennio
1998-2001,  della  dirigenza  medica  e veterinaria e della dirigenza
sanitaria   professionale  tecnica  ed  amministrativa  del  Servizio
sanitario  nazionale,  sottoscritti  l'8 giugno 2000 e pubblicati nel
supplemento ordinario n. 117 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 170 del 22 luglio 2000;
  Ritenuto di procedere alla revisione del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  19 luglio  1995,  n.  502, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 1995;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella riunione del 22 febbraio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 maggio 2001;
  Sulla proposta dei Ministri della sanita', del tesoro, del bilancio
e  della  programmazione  economica,  del  lavoro  e della previdenza
sociale e per gli affari regionali;

                             A d o t ta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
        Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 del decreto
      del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 502 del 1995

  1.  All'articolo  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  19 luglio 1995, n. 502, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.  278 del 28 novembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
    a) al  comma  1  le  parole:  "dell'articolo 3,  comma  6,"  sono
sostituite  dalle parole: "degli articoli 3 e 3-bis" e sono soppresse
le parole: "e con le integrazioni di cui al successivo comma 5.";
    b) il  comma  2  e'  sostituito  dal seguente: "2. Il rapporto di
lavoro  del  direttore  generale  e'  esclusivo  ed  e'  regolato  da
contratto  di  diritto  privato,  di durata non inferiore a tre e non
superiore  a  cinque anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle
norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile";
    c) al  comma  5,  la prima frase del secondo alinea e' sostituita
dalle  seguenti:  "Il trattamento annuo, determinato sulla base delle
lettere   a),   b)   e   c),   non   puo'  essere  superiore  a  lire
trecentomilioni.  Il  trattamento  economico puo' essere integrato di
una  ulteriore  quota,  fino  al  20  per  cento dello stesso, previa
valutazione,  sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5
dell'articolo  3-bis  del  decreto  legislativo  n.  502  del  1992 e
successive  modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della
realizzazione  degli  obiettivi  di  salute  e  di  funzionamento dei
servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione.";
    d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente comma:
  "5-bis.  La  regione puo' disporre che il trattamento economico del
direttore  generale  sia  integrato  fino ad un importo massimo di 10
milioni,  in  relazione  a  corsi  di  formazione  manageriale  e  ad
iniziative di studio ed aggiornamento, promosse dalla regione ed alle
quali  il  direttore generale debba partecipare per esigenze connesse
al proprio ufficio.";
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6.  Nulla  e'  dovuto,  a  titolo  di  indennita'  di  recesso, al
direttore   generale   nei   casi  di  cessazione  dell'incarico  per
decadenza,  mancata  conferma,  revoca  o  risoluzione  del contratto
nonche' per dimissioni.";
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
  "7.  Per  quanto  non previsto dagli articoli 3 e 3-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dal
presente  decreto  si  applicano  le norme del titolo terzo del libro
quinto del codice civile.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio  o  delle disposizioni
          regolamentari  modificate.  Restano  invariati  il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3-bis del decreto
          legislativo   30 dicembre  1992,  n.  502  (Riordino  della
          disciplina  in  materia sanitaria a norma dell'art. 1 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421).
              N.B.:   Il   decreto   legislativo  n.  502/1992  viene
          riportato  nelle  note  nella  versione come modificata dai
          decreti  legislativi  7 dicembre  1993,  n.  517; 19 giugno
          1999,  n.  229; 2 marzo 2000, n. 49; 7 giugno 2000, n. 168;
          28 luglio 2000, n. 254.
              "Art.     3-bis    (Direttore    generale,    direttore
          amministrativo e direttore sanitario). - 1. I provvedimenti
          di  nomina  dei  direttori  generali delle unita' sanitarie
          locali   e   delle   aziende   ospedaliere   sono  adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui al comma
          3.
              2. La   nomina   del  direttore  generale  deve  essere
          effettuata  nel termine perentorio di sessanta giorni dalla
          data  di  vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale termine, si
          applica l'art. 2, comma 2-octies.
              3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
          requisiti:
                a) diploma di laurea;
                b) esperienza   almeno   quinquennale   di  direzione
          tecnica   o  amministrativa  in  enti,  aziende,  strutture
          pubbliche   o   private,   in  posizione  dirigenziale  con
          autonomia   gestionale   e  diretta  responsabilita'  delle
          risorse  umane,  tecniche  o  finanziarie, svolta nei dieci
          anni precedenti la pubblicazione dell'avviso.
              4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
          diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
          corso  di  formazione  in  materia di sanita' pubblica e di
          organizzazione  e gestione sanitaria. I predetti corsi sono
          organizzati  e  attivati  dalle  regioni,  anche  in ambito
          interregionale  e  in  collaborazione  con le Universita' o
          altri  soggetti  pubblici  o  privati  accreditati ai sensi
          dell'art.  16-ter,  operanti  nel  campo  della  formazione
          manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
          la  metodologia  delle  attivita' didattiche, la durata dei
          corsi,  non  inferiore  a  centoventi ore programmate in un
          periodo  non  superiore a sei mesi, nonche' le modalita' di
          conseguimento  della  certificazione, sono stabiliti, entro
          centoventi   giorni  dall'entrata  in  vigore  del  decreto
          legislativo   19 giugno  1999,  n.  229,  con  decreto  del
          Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano. I direttori
          generali  in  carica  alla  data  di  entrata in vigore del
          decreto  legislativo  19 giugno  1999, n. 229, producono il
          certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
          tale data.
              5. Le   regioni  determinano  preventivamente,  in  via
          generale,  i  criteri  di  valutazione  dell'attivita'  dei
          direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli
          obiettivi   definiti   nel   quadro   della  programmazione
          regionale,  con  particolare  riferimento  alla efficienza,
          efficacia  e  funzionalita'  dei servizi sanitari. All'atto
          della   nomina   di   ciascun   direttore   generale,  esse
          definiscono  e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli
          obiettivi  di  salute  e  di funzionamento dei servizi, con
          riferimento  alle relative risorse, ferma restando la piena
          autonomia gestionale dei direttori stessi.
              6. Trascorsi  diciotto  mesi  dalla  nomina  di ciascun
          direttore   generale,   la  regione  verifica  i  risultati
          aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
          cui  al  comma  5  e, sentito il parere del sindaco o della
          conferenza dei sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero,
          per   le  aziende  ospedaliere,  della  Conferenza  di  cui
          all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro
          i  tre  mesi  successivi  alla  scadenza  del  termine.  La
          disposizione  si  applica  in  ogni  altro  procedimento di
          valutazione  dell'operato  del  direttore  generale,  salvo
          quanto disposto dal comma 7.
              7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
          una  situazione  di grave disavanzo o in caso di violazione
          di   leggi   o   del  principio  di  buon  andamento  e  di
          imparzialita'  della amministrazione, la regione risolve il
          contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
          provvede  alla  sua  sostituzione;  in tali casi la regione
          provvede  previo parere della Conferenza di cui all'art. 2,
          comma  2-bis,  che  si  esprime nel termine di dieci giorni
          dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
          del  contratto  puo' avere comunque corso. Si prescinde dal
          parere  nei  casi  di  particolare  gravita'  e urgenza. Il
          sindaco  o  la  Conferenza  dei  sindaci di cui all'art. 3,
          comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
          di  cui  all'art.  2,  comma 2-bis,  nel  caso di manifesta
          inattuazione   nella   realizzazione  del  piano  attuativo
          locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
          direttore  generale  o  di non disporre la conferma, ove il
          contratto  sia  gia'  scaduto.  Quando  i  procedimenti  di
          valutazione  e  di  revoca  di cui al comma 6 e al presente
          comma   riguardano   i  direttori  generali  delle  aziende
          ospedaliere,  la Conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis,
          e'  integrata  con  il  sindaco  del comune capoluogo della
          provincia in cui e' situata l'azienda.
              8. Il  rapporto  di  lavoro del direttore generale, del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo  ed  e' regolato da contratto di diritto privato,
          di  durata  non  inferiore  a  tre e non superiore a cinque
          anni,  rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina  le  cause  di  risoluzione  del rapporto con il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario  e  del  direttore amministrativo e' definito, in
          sede  di revisione del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con riferimento
          ai  trattamenti  previsti  dalla  contrattazione collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa.
              9. La   regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico  di direttore amministrativo sia subordinato,
          in  analogia  a  quanto previsto per il direttore sanitario
          dall'art.  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          10 dicembre  1997,  n.  484,  alla  frequenza  del corso di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui  all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 dicembre  1997,  n.  484, o di altro corso di formazione
          manageriale appositamente programmato.
              10. La  carica  di  direttore generale e' incompatibile
          con  la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente
          o autonomo.
              11. La  nomina  a  direttore generale, amministrativo e
          sanitario   determina   per   i  lavoratori  dipendenti  il
          collocamento  in  aspettativa senza assegni e il diritto al
          mantenimento  del  posto.  L'aspettativa  e' concessa entro
          sessanta  giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa
          e'  utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e di
          previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono a
          effettuare  il  versamento  dei  contributi previdenziali e
          assistenziali   comprensivi   delle   quote  a  carico  del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per  l'incarico  conferito  nei limiti dei massimali di cui
          all'art.  3,  comma  7,  del  decreto legislativo 24 aprile
          1997,  n.  181, e a richiedere il rimborso di tutto l'onere
          da  esse  complessivamente  sostenuto  all'unita' sanitaria
          locale  o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
              12. Per  i  direttori  generali e per coloro che, fuori
          dei   casi   di   cui   al   comma   11,   siano   iscritti
          all'assicurazione   generale   obbligatoria  e  alle  forme
          sostitutive  ed  esclusive della medesima, la contribuzione
          dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
          massimali  previsti  dall'art.  3,  comma  7,  del  decreto
          legislativo  24 aprile 1997, n. 181, e' versata dall'unita'
          sanitaria    locale    o    dall'azienda   ospedaliera   di
          appartenenza,   con   recupero   della   quota   a   carico
          dell'interessato.
              13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri 19 luglio 1995, n. 502, si applica
          il comma 5 del presente articolo.
              14. Il  rapporto  di  lavoro del personale del Servizio
          sanitario  nazionale  e'  regolato  dal decreto legislativo
          3 febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni. Per la
          programmazione  delle assunzioni si applica l'art. 39 della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
              15. In  sede  di prima applicazione, le regioni possono
          disporre  la proroga dei contratti con i direttori generali
          in  carica  all'atto  dell'entrata  in  vigore del presente
          decreto per un periodo massimo di dodici mesi".
              - Legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per
          la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
          l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e
          finanziamento  del  Servizio sanitario nazionale. Modifiche
          al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)":
              "Art.    2    (Principi    e   criteri   direttivi   di
          delega). - 1. Nell'emanazione  dei  decreti  legislativi di
          cui all'art. 1, il Governo si atterra' ai seguenti principi
          e criteri direttivi:
                (omissis);
                u) ridefinire  i requisiti per l'accesso all'incarico
          di direttore generale delle aziende unita' sanitarie locali
          e  delle  aziende  ospedaliere, prevedendo, tra l'altro, la
          certificazione  della  frequenza  di  un corso regionale di
          formazione   in   materia   di   sanita'   pubblica   e  di
          organizzazione e gestione sanitaria di durata non superiore
          a  sei  mesi,  secondo modalita' dettate dal Ministro della
          sanita', previa intesa in sede di Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di  Trento  e  di  Bolzano,  e semplificare le modalita' di
          nomina e di revoca dall'incarico rendendole coerenti con il
          completamento  del  processo  di  aziendalizzazione, con la
          natura  privatistica  e  fiduciaria  del  rapporto e con il
          principio  di  responsabilita'  gestionale;  assicurare  il
          coinvolgimento   dei   comuni   e  dei  loro  organismi  di
          rappresentanza   nel   procedimento   di   revoca   e   nel
          procedimento  di  valutazione  dei  direttori generali, con
          riguardo  ai  risultati  conseguiti  dalle  aziende  unita'
          sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, rispetto agli
          obiettivi   della   programmazione  sanitaria  regionale  e
          locale; prevedere criteri per la revisione del regolamento,
          recante  norme  sul  contratto  del direttore generale, del
          direttore  amministrativo  e  del direttore sanitario delle
          aziende   unita'   sanitarie   locali   e   delle   aziende
          ospedaliere,   adottato  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, rapportando
          l'eventuale  integrazione  del  trattamento economico annuo
          alla  realizzazione  degli  obiettivi di salute determinati
          dalla  programmazione  sanitaria regionale e stabilendo che
          il  trattamento  economico  del  direttore  sanitario e del
          direttore   amministrativo   sia  definito  in  misura  non
          inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva
          nazionale  rispettivamente  per  le posizioni apicali della
          dirigenza medica ed amministrativa".
              - CC.CC.N.L.  quadriennio 1998-2001 delle aree relative
          alla     dirigenza    medica,    veterinaria,    sanitaria,
          professionale,   tecnica  ed  amministrativa  del  Servizio
          sanitario   nazionale,   firmati   in  data  8 giugno  2000
          (pubblicati  in  S.O. n. 117 alla Gazzetta Ufficiale n. 170
          del  22 luglio  2000)  tra  l'Aran e i rappresentanti delle
          seguenti  organizzazioni e confederazioni sindacali: per le
          OO.SS.   di  categoria:  ANAAO/ASSOMED;  CIMO-ASMD;  UMSPED
          (AAROI  - AIPAC - SNR) ; CIVEMP (SIVEMP - SIMET); FED. CISL
          MEDICI  -  COSIME;  FESMED (ACOI, ANMCO, AOGOI, SUMI, SEDI,
          FEMEPA,  ANMDO):  ANPO;  CGIL MEDICI; FED. UIL FNAM, FIALS-
          Nuova ASCOTI, CUMI, AMFUP; per le confederazioni sindacali:
          COSMED; CISL, CGIL, UIL.
              -  Si  riporta  il testo del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   Ministri   del  19 luglio  1995,  n.  502
          (Regolamento  recante  norme  sul  contratto  del direttore
          generale,  del  direttore  amministrativo  e  del direttore
          sanitario  delle  unita'  sanitarie  locali e delle aziende
          ospedaliere):
              "Art.  1  (Contratto  del  direttore generale). - 1. La
          regione  ed  il  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale   o  dell'azienda  ospedaliera,  nominato  ai  sensi
          dell'art.  3,  comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive modificazioni entro quindici
          giorni  dall'atto  di  nomina sottoscrivono il contratto di
          lavoro   predisposto   dalla   regione  in  conformita'  ai
          contenuti di cui al presente articolo e con le integrazioni
          di cui al successivo comma 5.
              2. Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore generale e'
          costituito  con  contratto a termine della durata di cinque
          anni, rinnovabile, a decorrere dalla data di sottoscrizione
          dello stesso.
              3. Il  direttore  generale  e'  tenuto ad esercitare le
          funzioni  stabilite  dal  decreto  legislativo  30 dicembre
          1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni, nonche' ogni
          altra   funzione   connessa   all'attivita'   di   gestione
          disciplinata  da norme di legge e di regolamento e da leggi
          e atti di programmazione regionale.
              4. Con  la  sottoscrizione  del  contratto di lavoro il
          direttore   generale  si  impegna  a  prestare  la  propria
          attivita'  a  tempo  pieno e con impegno esclusivo a favore
          dell'ente cui e' stato preposto.
              5. Al  direttore  generale e' attribuito il trattamento
          economico  omni-comprensivo  individuato  dalla  regione in
          relazione ai seguenti parametri:
                a) volume  delle  entrate  di  parte  corrente  della
          unita' sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera;
                b) numero di assistiti e di posti letto;
                c) numero di dipendenti.
              Il  trattamento economico annuo, determinato sulla base
          delle  lettere  a), b) e c), non puo' risultare superiore a
          lire   duecentomilioni  e  puo'  essere  integrato  di  una
          ulteriore  quota,  fino al 20 per cento dello stesso, sulla
          base   dei   risultati   di   gestione   ottenuti  e  della
          realizzazione  degli  obiettivi  fissati  annualmente dalla
          regione,   misurata   mediante   appositi   indicatori.  Il
          trattamento  economico e' comprensivo delle spese sostenute
          per  gli  spostamenti  dal  luogo  di residenza al luogo di
          svolgimento  delle  funzioni. Al direttore generale, per lo
          svolgimento  delle  attivita'  inerenti  le  sue  funzioni,
          spetta  il  rimborso  delle  spese  di  viaggio,  vitto  ed
          alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti
          e  secondo  le modalita' stabilite per i dirigenti generali
          dello Stato di livello C.
              6. Nulla  e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso,
          al  direttore  generale  nei  casi  di  decadenza  previsti
          dall'art.  3,  comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre
          1992, n. 502, e successive modificazioni.
              7. Per  quanto  non  previsto  dall'art.  3 del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  e  dal  presente  decreto  si applicano gli
          articoli 2222 e seguenti del codice civile.
              Art.   2  (Contratto  dei  direttori  amministrativo  e
          sanitario). - 1. Il  direttore generale, ai sensi dell'art.
          3,  comma  7,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502,  e  successive  modificazioni, stipula con i direttori
          amministrativo  e sanitario della unita' sanitaria locale o
          dell'azienda  ospedaliera il contratto di lavoro sulla base
          di  uno  schema tipo approvato dalla regione in conformita'
          ai   contenuti  di  cui  al  presente  articolo  e  con  le
          integrazioni di cui al successivo comma 5.
              2. Il rapporto di lavoro dei direttori amministrativo e
          sanitario  e'  costituito  con  contratto  a  termine della
          durata  massima  di  cinque  anni, rinnovabile, a decorrere
          dalla data di sottoscrizione dello stesso.
              3. I  direttori  amministrativo e sanitario sono tenuti
          ad esercitare le funzioni stabilite dal decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modificazioni;
          nonche'   dalle   leggi  e  dagli  atti  di  programmazione
          regionale.
              4. Con  la  sottoscrizione  del  contratto  di lavoro i
          direttori  amministrativo e sanitario si impegno a prestare
          la propria attivita' lavorativa a tempo pieno e con impegno
          esclusivo a favore dell'ente.
              5. Ai   direttori   amministrativo   e   sanitario   e'
          attribuito  il  trattamento  economico annuo omnicompresivo
          fissato  dalla  regione  in misura pari al 70 per cento del
          trattamento  base  attribuito  al  direttore  generale.  Il
          predetto  trattamento puo' essere integrato di un'ulteriore
          quota,  fino  al  20 per cento dello stesso, sulla base dei
          risultati  di gestione ottenuti e della realizzazione degli
          obiettivi   fissati   annualmente  dal  direttore  generale
          misurata   mediante  appositi  indicatori.  Il  trattamento
          economico  complessivo  non  puo'  risultare inferiore alla
          somma   dello  stipendio  iniziale  lordo,  dell'indennita'
          integrativa   speciale,   della  tredicesima  mensilita'  e
          dell'indennita'  di  direzione  dei  dirigenti  apicali del
          Servizio  sanitario  nazionale. Il trattamento economico e'
          comprensivo  delle  spese sostenute per gli spostamenti dal
          luogo  di  residenza  al  luogo  di  svolgimento delle loro
          funzioni.  Ai  direttori amministrativo e sanitario, per lo
          svolgimento delle attivita' inerenti le funzioni, spetta il
          rimborso   delle   spese  di  viaggio,  vitto  ed  alloggio
          effettivamente   sostenute  e  documentate,  nei  limiti  e
          secondo  le modalita' stabilite per i dirigenti apicali del
          Servizio sanitario nazionale.
              6. Nulla  e' dovuto, a titolo di indennita' di recesso,
          ai   direttori   amministrativo  e  sanitario  in  caso  di
          cessazione  dall'incarico conseguente alla sostituzione del
          direttore  generale  o  nel  caso  in  cui siano dichiarati
          decaduti dal direttore generale ai sensi dell'art. 3, comma
          7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992, n. 502, e
          successive modificazioni.
              7. I   direttori   amministrativo   e   sanitario  sono
          responsabili  del  risultato  dell'attivita'  svolta  dagli
          uffici  ai  quali  sono  preposti,  della realizzazione dei
          programmi  e dei progetti loro affidati, della gestione del
          personale e delle risorse finanziarie e strumentali ad essi
          assegnate.
              8. Per  quanto  non  previsto  dall'art.  3 del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni,  e  dal  presente  decreto, si applicano gli
          articoli 2222 e seguenti del codice civile.
              Art.  3  (Competenze delle regioni a statuto speciale e
          delle   province   autonome). - 1. Le   regioni  a  statuto
          speciale  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano
          provvedono  ai  sensi  degli  statuti  di autonomia e delle
          relative norme di attuazione.
              Il  presente  decreto,  munito del sigillo dello Stato,
          sara'   inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti
          normativi  della  Repubblica  italiana.  E' fatto obbligo a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1-2. (Omissis).
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4-4-bis. (Omissis)".
          Note all'art. 1:
              - Per il testo del decreto del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  19 luglio  1995,  n.  502,  vedi  note  alle
          premesse.
              -  Per il testo dell'art. 3-bis del decreto legislativo
          n.  502  del 1992 e successive modificazioni vedi note alle
          premesse.
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo n. 502/1992 citato in premessa:
              "Art.   3   (Organizzazione   delle   unita'  sanitarie
          locali). - 1. Le  regioni,  attraverso  le unita' sanitarie
          locali,  assicurano  i  livelli essenziali di assistenza di
          cui  all'art.  1,  avvalendosi  anche  delle aziende di cui
          all'art. 4.
              1-bis.  In  funzione  del  perseguimento  dei loro fini
          istituzionali,  le unita' sanitarie locali si costituiscono
          in  aziende con personalita' giuridica pubblica e autonomia
          imprenditoriale;  la  loro  organizzazione  e funzionamento
          sono  disciplinati  con  atto aziendale di diritto privato,
          nel   rispetto   dei   principi   e   criteri  previsti  da
          disposizioni   regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
          strutture   operative  dotate  di  autonomia  gestionale  o
          tecnico-professionale,     soggette    a    rendicontazione
          analitica.
              1-ter.  Le  aziende di cui ai commi 1 e 1-bis informano
          la  propria attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
          economicita'  e  sono  tenute  al  rispetto  del vincolo di
          bilancio,   attraverso  l'equilibrio  di  costi  e  ricavi,
          compresi  i  trasferimenti di risorse finanziarie. Agiscono
          mediante  atti di diritto privato. I contratti di fornitura
          di  beni  e  servizi,  il cui valore sia inferiore a quello
          stabilito  dalla  normativa  comunitaria  in  materia, sono
          appaltati  o  contrattati  direttamente secondo le norme di
          diritto  privato  indicate  nell'atto  aziendale  di cui al
          comma 1-bis.
              1-quater.   Sono   organi   dell'azienda  il  direttore
          generale  e  il  collegio  sindacale. Il direttore generale
          adotta   l'atto   aziendale  di  cui  al  comma  1-bis;  e'
          responsabile   della   gestione   complessiva  e  nomina  i
          responsabili  delle  strutture  operative  dell'azienda. Il
          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
          proprie   funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
          direttore   sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme  e
          modalita'   per  la  direzione  e  il  coordinamento  delle
          attivita'  sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria.
          Il  direttore  generale si avvale del collegio di direzione
          di cui all'art. 17 per le attivita' ivi indicate.
              1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
          sanitario   sono  nominati  dal  direttore  generale.  Essi
          partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
          responsabilita',   alla  direzione  dell'azienda,  assumono
          diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
          competenza  e concorrono, con la formulazione di proposte e
          di  pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
          generale.
              2. (Abrogato).
              3. L'unita'  sanitaria locale puo' assumere la gestione
          di  attivita'  o  servizi socio-assistenziali su delega dei
          singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
          ivi  compresi quelli relativi al personale, e con specifica
          contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria locale procede alle
          erogazioni   solo   dopo   l'effettiva  acquisizione  delle
          necessarie disponibilita' finanziarie.
              4. (Abrogato).
              5. Le  regioni  disciplinano,  entro  il 31 marzo 1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative  e  di  funzionamento  delle unita' sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro:
                e)-f) (abrogati);
                g) i  criteri  per  la  definizione  delle  dotazioni
          organiche   e   degli   uffici  dirigenziali  delle  unita'
          sanitarie  locali  e  delle  aziende  ospedaliere nonche' i
          criteri  per  l'attuazione  della  mobilita'  del personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              6.   Tutti   i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
          rappresentanza   della   unita'   sanitaria   locale,  sono
          riservati  al  direttore  generale.  Al  direttore generale
          compete  in  particolare,  anche  attraverso  l'istituzione
          dell'apposito servizio di controllo interno di cui all'art.
          20  del  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, e
          successive   modificazioni   ed  integrazioni,  verificare,
          mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e
          dei  risultati,  la  corretta  ed  economica gestione delle
          risorse attribuite ed introitate nonche' l'imparzialita' ed
          il    buon    andamento   dell'azione   amministrativa.   I
          provvedimenti di nomina dei direttori generali delle unita'
          sanitarie  locali e delle aziende ospedaliere sono adottati
          esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'art.
          1  del  decreto-legge  27 agosto  1994,  n. 512, convertito
          dalla  legge  17 ottobre  1994, n. 590, senza necessita' di
          valutazioni  comparative.  L'autonomia  di  cui  al comma 1
          diviene  effettiva  con  la prima immissione nelle funzioni
          del  direttore generale. I contenuti di tale contratto, ivi
          compresi  i criteri per la determinazione degli emolumenti,
          sono  fissati entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in  vigore del presente decreto, con decreto del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della
          sanita',  del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale
          e per gli affari regionali sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato  le  regioni e le province
          autonome.  Il  direttore  generale  e'  tenuto a motivare i
          provvedimenti  assunti  in  difformita' dal parere reso dal
          direttore  sanitario,  dal  direttore  amministrativo e dal
          consiglio  dei  sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o
          nei   casi  di  assenza  o  di  impedimento  del  direttore
          generale,  le  relative  funzioni sono svolte dal direttore
          amministrativo  o  dal  direttore  sanitario  su delega del
          direttore  generale o, in mancanza di delega, dal direttore
          piu'  anziano  per  eta'.  Ove l'assenza o l'impedimento si
          protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.
              7. Il  direttore  sanitario  e' un medico che non abbia
          compiuto  il  sessantacinquesimo  anno  di eta' e che abbia
          svolto  per  almeno  cinque  anni  qualificata attivita' di
          direzione  tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie,
          pubbliche,  private,  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore  sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai fini
          organizzativi   ed   igienico-sanitari  e  fornisce  parere
          obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
          materie  di  competenza.  Il direttore amministrativo e' un
          laureato  in  discipline  giuridiche  o  economiche che non
          abbia  compiuto  il  sessantacinquesimo  anno di eta' e che
          abbia   svolto  per  almeno  cinque  anni  una  qualificata
          attivita'  di  direzione tecnica o amministrativa in enti o
          strutture  sanitarie  pubbliche o private di media o grande
          dimensione.  Il  direttore  amministrativo dirige i servizi
          amministrativi   della   unita'   sanitaria   locale.  Sono
          soppresse  le  figure  del coordinatore amministrativo, del
          coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente  sanitario,
          nonche' l'ufficio di direzione.
              8. (Abrogato).
              9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee  delle  regioni  e  del  Parlamento, salvo che le
          funzioni  esercitate  non  siano cessate almeno centottanta
          giorni  prima  della data di scadenza dei periodi di durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi dalla data del provvedimento di scioglimento. In
          ogni  caso  il  direttore  generale  non  e' eleggibile nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale  abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un periodo
          compreso  nei  sei mesi antecedenti la data di accettazione
          della  candidatura.  Il  direttore  generale  che sia stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo  di cinque anni le sue funzioni in unita' sanitarie
          locali   comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel  collegio
          elettorale  nel  cui  ambito si sono svolte le elezioni. La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro  del  consiglio  e  delle  assemblee delle regioni e
          delle  province  autonome,  di  consigliere provinciale, di
          sindaco,   di   assessore  comunale,  di  presidente  o  di
          assessore  di  comunita' montana, di membro del Parlamento,
          nonche'   con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in  regime
          convenzionale  con  la  unita'  sanitaria locale presso cui
          sono  esercitate  le  funzioni o di rapporti economici o di
          consulenza    con    strutture   che   svolgono   attivita'
          concorrenziali  con  la  stessa.  La  predetta normativa si
          applica  anche  ai direttori amministrativi ed ai direttori
          sanitari.  La  carica  di  direttore  generale  e' altresi'
          incompatibile  con  la sussistenza di un rapporto di lavoro
          dipendente,   ancorche'  in  regime  di  aspettativa  senza
          assegni,  con  l'unita'  sanitaria  locale  presso cui sono
          esercitate le funzioni.
              10. (Abrogato  dall'art.  1 del decreto-legge 27 agosto
          1994,  n.  512,  convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n.
          590).
              11. Non  possono  essere  nominati  direttori generali,
          direttori  amministrativi o direttori sanitari delle unita'
          sanitarie locali:
                1) coloro  che  hanno  riportato  condanna, anche non
          definitiva,  a  pena detentiva non inferiore ad un anno per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico  ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei
          doveri  inerenti  ad  una  pubblica  funzione, salvo quanto
          disposto dal secondo comma dell'art. 166 del codice penale;
                2) coloro  che  sono sottoposti a procedimento penale
          per delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio
          in flagranza;
                3) coloro   che  sono  stati  sottoposti,  anche  con
          provvedimento  non definitivo ad una misura di prevenzione,
          salvi  gli  effetti della riabilitazione prevista dall'art.
          15  della legge 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art. 14 della
          legge 19 marzo 1990, n. 55;
                4) coloro  che  sono sottoposti a misura di sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata.
              12. Il  consiglio  dei  sanitari  e' organismo elettivo
          dell'unita'  sanitaria  locale  con  funzioni di consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno  parte  del  consiglio medici in maggioranza ed altri
          operatori  sanitari  laureati  - con presenza maggioritaria
          della   componente   ospedaliera  medica  se  nella  unita'
          sanitaria  locale  e'  presente  un  presidio ospedaliero -
          nonche'  una rappresentanza del personale infermieristico e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei  sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo  organizzativo  e  per  gli  investimenti  ad  esse
          attinenti.  Il  consiglio  dei sanitari si esprime altresi'
          sulle  attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e' da
          intendersi  favorevole  ove  non formulato entro il termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio.
              13.  Il direttore generale dell'unita' sanitaria locale
          nomina  i revisori con specifico provvedimento e li convoca
          per  la  prima  seduta.  Il  presidente  del collegio viene
          eletto  dai  revisori  all'atto  della  prima seduta. Ove a
          seguito  di  decadenza,  dimissioni  o  decessi il collegio
          risultasse  mancante di uno o piu' componenti, il direttore
          generale  provvede ad acquisire le nuove designazioni dalle
          amministrazioni  competenti. In caso di mancanza di piu' di
          due   componenti   dovra'  procedersi  alla  ricostituzione
          dell'intero  collegio.  Qualora  il  direttore generale non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,   la   regione   provvede   a  costituirlo  in  via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati    dal   Ministro   del   tesoro.   Il   collegio
          straordinario    cessa   le   proprie   funzioni   all'atto
          dell'insediamento   del  collegio  ordinario.  L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori  e'  fissata  in misura pari al 10 per cento degli
          emolumenti  del  direttore  generale  dell'unita' sanitaria
          locale.     Al     presidente    del    collegio    compete
          una maggiorazione  pari  al  20  per  cento dell'indennita'
          fissata per gli altri componenti.
              14.   Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine   di   corrispondere  alle  esigenze  sanitarie  della
          popolazione,  provvede  alla definizione, nell'ambito della
          programmazione  regionale,  delle  linee  di  indirizzo per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio  e rimette alla regione le relative osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla  definizione  dei  piani programmatici trasmettendo le
          proprie  valutazioni  e  proposte  al direttore generale ed
          alla  regione.  Nelle unita' sanitarie locali il cui ambito
          territoriale  non coincide con il territorio del comune, le
          funzioni  del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza dei
          sindaci   o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni  di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita  nel  suo  seno da non piu' di cinque componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale".
              - Per  il  testo  dell'art. 3-bis, comma 8, del decreto
          legislativo n. 502/1992, vedi note alle premesse.
              - Il  titolo  terzo  del libro quinto del codice civile
          tratta "del lavoro autonomo".