IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  19  luglio  2001, n. 294, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29 agosto 2001, n. 339, recante proroga
della  partecipazione  militare italiana a missioni internazionali di
pace,  nonche'  prosecuzione  dei  programmi  delle  Forze di polizia
italiane in Albania;
  Vista  la  decisione  di  intervenire militarmente nella Macedonia,
adottata  dal  Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001, dopo
il  fallimento  del  piano  di  conciliazione  adottato  dal  Governo
macedone;
  Ritenuto   che   l'Italia   debba  ulteriormente  impegnarsi  nelle
attivita'  volte  a  stabilire  la  pace nella regione balcanica e ad
instaurare  condizioni  di  convivenza e sviluppo nello spirito della
Carta delle Nazioni Unite;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  a  disciplinare  la partecipazione italiana alle
predette operazioni umanitarie in Macedonia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 settembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto
con  il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  E'  autorizzata,  a  decorrere  dal 23 agosto 2001 e fino al 30
settembre   2001,   la  partecipazione  di  un  contingente  militare
all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della
NATO il 22 agosto 2001.
  2.  Al  personale  di  cui  al comma 1 si applicano le disposizioni
relative   allo   stato   giuridico   e   al  trattamento  economico,
assicurativo  e  pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3,
del   decreto-legge   19   luglio   2001,  n.  294,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale
che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori
della ex Jugoslavia e in Kosovo.
  3.  Sono  convalidati  gli  atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni  effettuate  fino  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.