IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE
  Vista la direttiva 2000/5/CE della Commissione del 25 febbraio 2000
che  modifica  gli  allegati  C  e  D  della  direttiva 92/51/CEE del
Consiglio  relativa  ad un secondo sistema generale di riconoscimento
della  formazione  professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE,
corrispondenti  agli  allegati A e B del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319;
  Visto  il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in particolare
l'articolo 1,  comma 3,  lettera a)  e l'articolo 3, comma 1, lettera
e);
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto
1996,  n.  621, recante sostituzione degli allegati A e B del decreto
legislativo 2 maggio 1994, n. 319;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio
1998,  n.  307,  recante  modificazioni  all'allegato  A  del decreto
legislativo  2 maggio  1994,  n.  319,  in attuazione della direttiva
della Commissione 97/38/CE del 20 giugno 1997;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 4292 del 12 aprile 2001;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. L'allegato A del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, come
sostituito  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
7 agosto  1996,  n.  621, e modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  8 luglio  1998,  n. 307, e' modificato come
segue:
    a) al  punto  "I.  Settore paramedico e sociopedagogico", dopo la
sezione "nei Paesi Bassi" viene inserita la seguente sezione:
    "in Austria:
      formazione  di  base  particolare  per infermieri specializzati
nella  cura  di  bambini e adolescenti ("spezielle Grundausbildung in
der Kinder-und Jugendlichenpflege);
      formazione  di  base  particolare  per infermieri specializzati
nella  cura  di  persone  affette  da  malattie psichiche ("spezielle
Grundausbildung     in     der     psychiatrischen    Gesundheits-und
Krankenpflege)";
    b) il  punto  "5.  Corsi di formazione nel Regno Unito ammessi in
quanto  "National  Vocational  Qualifications  o  in quanto "Scottish
Vocational Qualifications ", e' sostituito dal seguente:
   "I seguenti corsi di formazione:
    ingegnere elettrotecnico minerario ("Mine electrical engineer);
    ingegnere meccanico minerario ("Mine mechanical engineer);
    odontoterapeuta ("Dental therapist);
    odontoigenista ("Dentist hygienist);
    ottico diplomato ("Dispensing optician);
    sorvegliante di miniere addetto alla sicurezza ("Mine deputy);
    curatore fallimentare ("Insolvency practitioner);
    notaio abilitato ("Licensed conveyancer);
    primo  ufficiale-navi  mercantili/passeggieri-illimitato  ("First
mate Freight/passenger ships-unrestricted);
    secondo ufficiale-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Second
mate Freight/passenger ships-unrestricted);
   terzo ufficiale-navi mercantili/passeggieriillimitato ("Third mate
Freight/passenger ships-unrestricted);
   ufficiale di coperta-navi mercantili/passeggieri-illimitato ("Desk
officer-Freight/passenger ships-unrestricted);
   ufficiale   di   macchina-navi   mercantili/passeggieri   -   area
commerciale    illimitata   ("Engineer   officer-   Freight/passenger
ships-unlimited trading area);
   tecnico  specializzato  nella  gestione  dei  rifiuti  ("Certified
technically competent person in waste management);
che conferiscono le qualifiche ammesse in quanto "National vocational
qualifications  (NVQ),  o  ammesse  in  Scozia  in  quanto  "Scottish
vocational qualifications , dei livelli 3 e 4 del "National framework
of vocational qualifications del Regno Unito.
  Questi livelli corrispondono alle seguenti definizioni:
    livello  3:  competenza  nell'esecuzione  di  un'ampia  gamma  di
compiti  svariati  in contesti molto diversi. Per la maggior parte di
carattere  complesso  e non ordinario, comportano un notevole livello
di  responsabilita'  ed autonomia e le funzioni esercitate comportano
spesso la sorveglianza o l'inquadramento di altre persone;
    livello  4:  competenza  nell'esecuzione  di  un'ampia  gamma  di
compiti  complessi  di carattere tecnico o specializzato, in contesti
molto  diversi  e  con  un  considerevole  livello di responsabilita'
personale  e  autonomia.  Le  funzioni  esercitate  a  questo livello
comportano  spesso  la  responsabilita' di lavori effettuati da altre
persone e la ripartizione delle risorse.".
  2.  All'allegato  B  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
come sostituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
7 agosto  1996,  n.  621,  nella  sezione:  "Nel  Regno Unito", primo
periodo,   sono  soppresse  le  parole:  "dal  National  Council  for
Vocational Qualifications".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 19 settembre 2001
                                             Il Ministro: Buttiglione
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2001
Ministeri istituzionali, registro n. 12, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, foglio n. 221
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E.).
          Note alle premesse:
              - La  direttiva  2000/5/CEE  della Commissione e' stata
          pubblicata nella G.U.C.E. n. L 54 del 26 febbraio 2000.
              - La  direttiva  del  Consiglio 92/51/CEE e' pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 209 del 24 luglio 1992.
              - La  direttiva  del  Consiglio 89/48/CEE e' pubblicata
          nella G.U.C.E. n. L 19 del 24 gennaio 1982.
              - Il  decreto  legislativo 2 maggio 1994, n. 319, reca:
          "Disposizioni  di  attuazione della direttiva del Consiglio
          92/51/CEE  relativa  ad  un  secondo  sistema  generale  di
          riconoscimento  della  formazione professionale che integra
          la direttiva 89/48/CEE": - L'art. 1, comma 3, lettera a), e
          l'art. 3, comma 1, lettera e), cosi' recitano:
              "Art.   1  (Riconoscimento  del  titolo  di  formazione
          professionale  acquisito  nelle  Comunita' europee). - 3. I
          titoli   sono   ammessi   al  riconoscimento  se  includono
          l'attestazione che il richiedente ha seguito con successo:
                a) un  ciclo di studi postsecondari diverso da quello
          previsto  all'art.  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo
          27 gennaio  1992, n. 115, della durata di almeno un anno, o
          pure  di  durata equivalente a tempo parziale, per il quale
          una  delle  condizioni  di  accesso e', di norma, quella di
          aver   portato  a  termine  il  ciclo  di  studi  secondari
          richiesto   per  accedere  all'insegnamento  universitario,
          oppure   uno   dei   cicli   di   formazione  che  figurano
          all'allegato   A   al   presente   decreto.  L'allegato  e'
          modificato  ed  integrato  con  decreto del Ministro per il
          coordinamento  delle  politiche comunitarie da adottarsi ai
          sensi  dell'art.  17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al
          fine   di   adeguarlo   alle   modificazioni  eventualmente
          apportate  all'allegato  C della direttiva 92/51/CEE del l8
          giugno 1992".
              "Art.  3  (Formazioni  professionali non abilitanti nel
          Paese   di   provenienza).  Comma 1,  lettera c)  -  1.  Il
          cittadino  comunitario  puo'  ottenere il riconoscimento ai
          sensi  dell'art.  1 anche nel caso in cui la professione da
          esercitare  in Italia corrisponde, nel Paese di provenienza
          ad  una  professione il cui esercizio non e' subordinato al
          possesso di titoli di formazione professionale. A tale fine
          e' necessario che il richiedente, in via alternativa:
                a)-d) (omissis);
                e) sia   in   possesso  di  una  formazione  indicata
          nell'allegato  B  al  presente  decreto.  Si applica per la
          modifica  dell'allegato  la disposizione di cui all'art. 1,
          comma 3,  lettera a). Le formazioni elencate all'allegato B
          rispondono   ai  requisiti  di  cui  all'art.  1,  comma 3,
          lettera a)".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          7 agosto  1996,  n.  621,  cosi'  reca:  "Modificazioni  al
          decreto  legislativo  2 maggio  1994,  n.  319, concernente
          attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo
          sistema   generale   di  riconoscimento  professionale  che
          integra la direttiva 89/48/CEE".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          8 luglio   1998,   n.   307,   cosi'  reca:  "Modificazioni
          all'allegato  A  al  decreto  legislativo 2 maggio 1994, n.
          319,   in  attuazione  della  direttiva  della  Commissione
          97/38/CEE  del  20 giugno  1997,  relativo  ad  un  secondo
          sistema   generale   di   riconoscimento  della  formazione
          professionale".
              - La direttiva 97/38/CE della Commissione del 20 giugno
          1997  e'  pubblicata  nella G.U.C.E. n. L 184 del 12 luglio
          1997.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri) prevede che
          con    decreto   ministeriale   possano   essere   adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinata   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materia  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del  Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il
          comma 4  dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti
          regolamenti    debbano    recare    la   denominazione   di
          "regolamento",  siano  adottati previo parere del Consiglio
          di  Stato,  sottoposti  al  visto ed al registrazione della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
              - L'allegato  A  del decreto legislativo 2 maggio 1994,
          n.   319,   contiene   l'elenco  dei  cicli  di  formazione
          professionale   con   struttura   particolare   contemplata
          nell'art.  1,  comma 3,  lettera a) e l'allegato B contiene
          l'elenco   dei   corsi   di  formazione  professionale  con
          struttura   particolare   di   cui   all'art.  3,  comma 1,
          lettera e).