La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonche' al primo e al secondo Protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di Giustizia, con dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.