La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.

   1.  Il  Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la
Convenzione  relativa  all'adesione della Repubblica d'Austria, della
Repubblica  di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a
Roma  il  19  giugno  1980,  nonche' al primo e al secondo Protocollo
relativi  all'interpretazione  da parte della Corte di Giustizia, con
dichiarazione comune, fatta a Bruxelles il 29 novembre 1996.