IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
                           di concerto con
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo
12,  che  prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per
la   concessione   di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  ed  ausili
finanziari;
  Visto  il  decreto-legge  27  agosto  1993, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249;
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  30 ottobre 1998, n. 68, recante il "Piano nazionale di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva";
  Visto  il  decreto  interministeriale  10  settembre  1998, n. 381,
concernente  il  regolamento  recante norme per la determinazione dei
tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana;
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  1 dicembre 1998, n. 78, recante il "Regolamento per il
rilascio  delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata
su frequenze terrestri";
  Visto  il  decreto-legge  30  gennaio  1999, n. 15, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   29   marzo   1999,  n.  78,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  equilibrato dell'emittenza
televisiva  e  per  evitare  la  costituzione  o  il  mantenimento di
posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni 14 luglio 1999, n. 105, con la quale e' stata approvata
l'integrazione  del  piano  nazionale di assegnazione delle frequenze
per la radiodiffusione televisiva;
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n. 300, recante
"Riforma  dell'organizzazione  del  Governo, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Visto  il  decreto-legge  18 novembre 1999, n. 433, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   14   gennaio  2000,  n.  5,  recante
"Disposizioni   urgenti   in   materia  di  esercizio  dell'attivita'
radiotelevisiva  locale  e  di  termini  relativi  al  rilascio delle
concessioni  per  la  radiodiffusione televisiva privata su frequenze
terrestri in ambito locale";
  Vista   la  deliberazione  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
comunicazioni  23  febbraio  2000,  n.  95,  con  la  quale  e' stata
approvata   l'ulteriore   integrazione   del   piano   nazionale   di
assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva;
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 18 marzo 2000 supplemento
ordinario  n.  65,  con  cui e' stato approvato il piano nazionale di
ripartizione delle frequenze;
  Visto  il  decreto-legge  23  gennaio  2001,  n. 5, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   20   marzo   2001,  n.  66,  recante
"Disposizioni  urgenti  per  il differimento di termini in materia di
trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e digitali, nonche' per il
risanamento di impianti radiotelevisivi";
  Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, recante disposizioni in materia
di  apertura e regolazione dei mercati ed, in particolare, l'articolo
23;
  Visto   il   decreto-legge   12   giugno   2001,  n.  217,  recante
"Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche'
alla  legge  23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del
Governo",  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001,
n. 317;
  Ritenuto  di  dover dare attuazione alle disposizioni contenute nel
predetto articolo 23 della predetta legge 5 marzo 2001, n. 57;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 24 settembre 2001;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dell'8 ottobre 2001;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
          Beneficiari e ripartizione delle somme stanziate

  1.  Possono  beneficiare  del contributo previsto dall'articolo 23,
comma  1,  della legge 5 marzo 2001, n. 57, di seguito denominata "la
legge",   i   soggetti   titolari   di  emittenti  televisive  locali
legittimamente operanti alla data del 1 settembre 1999.
  2.  Le  somme stanziate dall'articolo 23, comma 3, della legge, nel
limite  di lire 165,3 miliardi per l'anno 2000, di lire 84,8 miliardi
per  l'anno  2001  e  di  lire  101,7  miliardi per l'anno 2002, sono
attribuite  agli  aventi titolo quale contributo alle spese sostenute
per  l'adeguamento  degli impianti al piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze  televisive  adottato dall'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  e per l'ammodernamento degli impianti medesimi,
nel   rispetto   della   normativa   in   materia   di   inquinamento
elettromagnetico.
  3.  Il  contributo  per  le spese sostenute per l'adeguamento degli
impianti   al   piano   nazionale  di  assegnazione  delle  frequenze
televisive  e' attribuito nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1,
del   decreto-legge   23   gennaio   2001,   n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per il trasferimento
degli impianti televisivi.
  4.  Il contributo per l'ammodernamento degli impianti e' attribuito
per le seguenti categorie di interventi:
    a)  azioni  di  risanamento degli impianti di cui all'articolo 2,
comma  2,  del  citato  decreto-legge  n. 5 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001;
    b)  sostituzione  degli impianti o degli elementi costituenti gli
impianti  stessi  per  ponti  di  trasferimento per liberazione delle
bande di frequenze attribuite al servizio UMTS - IMT 2000;
    c)  sostituzione  degli impianti o degli elementi costituenti gli
impianti  stessi  per  ponti  di  trasferimento  e per diffusione per
l'adeguamento  al  vigente  piano  nazionale  di  ripartizione  delle
frequenze;
    d)  sostituzione  in  tecnica  digitale  degli  impianti  o degli
elementi  costituenti  gli  impianti  stessi  per  la radiodiffusione
televisiva su frequenze terrestri.
  5.  I  contributi  previsti  dai  commi  2, 3 e 4 sono erogati agli
aventi  titolo,  in  misura non superiore al 40 per cento delle spese
sostenute  debitamente  documentate.  La  percentuale  e'  fissata in
misura  uguale  per  tutti  i  richiedenti. Nel caso in cui il totale
delle   richieste   superi   l'ammontare   complessivo   delle  somme
annualmente  stanziate, la percentuale stessa e' ridotta nella misura
necessaria a rispettare il limite di stanziamento.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  il  testo  dell'art.  23,  comma  2 della legge
          5 marzo 2001, n. 57, v. in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - La legge 6 agosto 1990, n. 223, reca: "Disciplina del
          sistema radiotelevisivo pubblico e privato".
              - L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante:
          "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
          diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi", e' il
          seguente:
              "Art.   12.   -   1.  La  concessione  di  sovvenzioni,
          contributi,  sussidi  ed ausili finanziari e l'attribuzione
          di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
          pubblici  e privati sono subordinate alla predeterminazione
          ed   alla  pubblicazione  da  parte  delle  amministrazioni
          procedenti,    nelle    forme   previste   dai   rispettivi
          ordinamenti,   dei   criteri   e  delle  modalita'  cui  le
          amministrazioni stesse devono attenersi.
              2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita'
          di  cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti
          relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".
              -  Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  27 ottobre 1993, n. 422,
          reca: "Provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva".
              - Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 23 dicembre 1996, n. 650,
          reca:  "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita'
          radiotelevisiva e delle telecomunicazioni".
              -  La  legge 31 luglio 1997, n. 249, reca: "Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
              -  La legge 30 aprile 1998, n. 122, reca: "Differimento
          di  termini  previsti  dalla  legge 31 luglio 1997, n. 249,
          relativi all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni,
          nonche'   norme   in   materia   di   programmazione  e  di
          interruzioni pubblicitarie televisive".
              - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  30 ottobre  1998, n. 68, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998.
              - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  1  dicembre 1998, n. 78, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998.
              - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  14 luglio  1999, n. 105, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 1999.
              - La deliberazione dell'Autorita' per le garanzie nelle
          comunicazioni  23 febbraio 2000, n. 95, e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2001.
              -  L'art.  23 della legge 5 marzo 2001, n. 57, recante:
          "Disposizioni  in  materia  di  apertura  e regolazione dei
          mercati", e' il seguente:
              "Art.   23   (Contributi   a   favore  delle  emittenti
          televisive  locali). - 1. Ai soggetti titolari di emittenti
          televisive  locali  legittimamente operanti alla data del 1
          settembre 1999, e' riconosciuto un contributo non superiore
          al 40 per cento delle spese sostenute, comprovate da idonea
          documentazione,  per  l'adeguamento  al  piano nazionale di
          assegnazione   delle   frequenze  radiotelevisive  adottato
          dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, e per
          l'ammodernamento   degli   impianti,   nel  rispetto  della
          normativa in materia di inquinamento elettromagnetico.
              2.  Con  decreto  del  Ministro delle comunicazioni, di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica, da emanare entro sessanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore della presente legge, sono
          definiti  i  criteri  e  le  modalita'  di attribuzione del
          contributo.
              3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, nel
          limite  di lire 165,3 miliardi nell'anno 2000, di lire 84,8
          miliardi  nell'anno 2001 e di lire 101,7 miliardi nell'anno
          2002, si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  2000-2002,  nell'ambito dell'unita' previsionale
          di  base  di  conto capitale "Fondo speciale dello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione   economica  per  l'anno  2000,  allo  scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero delle comunicazioni, e, per gli anni 2001 e 2002,
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2001-2003,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  "Fondo  speciale  dello  stato  di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   2001,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  l'accantonamento  relativo  al Ministero delle
          comunicazioni".
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  "Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Per l'art. 23, commi 1 e 3, della legge 5 marzo 2001,
          n.  57,  recante:  "Disposizioni  in  materia di apertura e
          regolazione dei mercati", v. note alle premesse.
              -  Il testo dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge
          n.  5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
          2001,   n.   66,  recante:  "Disposizioni  urgenti  per  il
          differimento   di   termini   in  materia  di  trasmissioni
          televisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il loro
          risanamento", e' il seguente:
              "Art.  2.  -  1. In attesa dell'attuazione dei piani di
          assegnazione   delle  frequenze  di  cui  all'art.  1,  gli
          impianti   di  radiodiffusione  sonora  e  televisiva,  che
          superano  o  concorrono  a  superare  in  modo ricorrente i
          limiti  e  i  valori  stabiliti  in attuazione dell'art. 1,
          comma 6, lettera a), n. 15), della legge 31 luglio 1997, n.
          249,  sono  trasferiti,  con  onere  a  carico del titolare
          dell'impianto, su iniziativa delle regioni e delle province
          autonome,  nei  siti  individuati  dal  piano  nazionale di
          assegnazione   delle   frequenze   televisive   in  tecnica
          analogica  e dai predetti piani e, fino alla loro adozione,
          nei  siti indicati dalle regioni e dalle province autonome,
          purche'  ritenuti idonei sotto l'aspetto radioelettrico dal
          Ministero delle comunicazioni, che dispone il trasferimento
          e,  decorsi  inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il
          Ministero  dell'ambiente,  disattiva  gli  impianti fino al
          trasferimento.
              2.  Le  azioni  di risanamento previste dall'art. 5 del
          decreto   10 settembre   1998,   n.   381,   del   Ministro
          dell'ambiente  sono disposte dalle regioni e dalle province
          autonome  a  carico dei titolari degli impianti. I soggetti
          che  non ottemperano all'ordine di riduzione a conformita',
          nei  termini  e  con le modalita' ivi previsti, sono puniti
          con  la  sanzione amministrativa pecuniaria, con esclusione
          del  pagamento  in  misura ridotta di cui all'art. 16 della
          legge  24 novembre  1981, n. 689, da lire 50 milioni a lire
          300  milioni,  irrogata  dalle  regioni  e  dalle  province
          autonome.  In  caso  di  reiterazione  della violazione, il
          Ministro  dell'ambiente, fatte salve le disposizioni di cui
          all'art.  8  della  legge  8 luglio  1986, n. 349, e di cui
          all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, di concerto con
          il   Ministro   della  sanita'  e  con  il  Ministro  delle
          comunicazioni, dispone, anche su segnalazione delle regioni
          e   delle   province   autonome,  la  disattivazione  degli
          impianti,  alla  quale  provvedono  i competenti organi del
          Ministero  delle  comunicazioni,  fino all'esecuzione delle
          azioni di risanamento".