IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
  Vista  la  legge  11  febbraio  1994,  n.  109  e,  in particolare,
l'articolo  8,  comma 11-sexies, che demanda al Ministro per i beni e
le  attivita'  culturali,  sentito  il  Ministro dei lavori pubblici,
l'individuazione   dei   requisiti  di  qualificazione  dei  soggetti
esecutori  dei  lavori  di  restauro e manutenzione dei beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici;
  Visto  il  decreto  legislativo  14  agosto  1996,  n. 494, recante
"Attuazione  della  direttiva  92/57/CEE  concernente le prescrizioni
minime  di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o
mobili";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n.  554, recante il Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio
1994,  n.  109,  legge  quadro  in  materia  di  lavori  pubblici,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000,
n.  34,  recante  il  regolamento  concernente  la qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori pubblici;
  Visto  il  proprio  decreto  3  agosto  2000,  n.  294,  recante il
regolamento    concernente    l'individuazione   dei   requisiti   di
qualificazione  dei  soggetti  esecutori  dei  lavori  di  restauro e
manutenzione  dei  beni  mobili  e  delle  superfici decorate di beni
architettonici;
  Ritenuto  di  dover  apportare  alcune  modificazioni  allo  stesso
decreto  n.  294/2000, tenuto conto anche degli effetti prodottisi in
sede di prima applicazione;
  Sentito il Ministro dei lavori pubblici, che ha espresso il proprio
parere con la nota prot. 918/314/13 dell'8 maggio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
  Udito  il  parere  dell'Autorita'  di vigilanza sui lavori pubblici
espresso in data 13 settembre 2001;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 2679 del 9 ottobre 2001;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Modifiche  all'articolo  5  del  decreto del Ministro per i beni e le
attivita'  culturali  3  agosto 2000, n. 294, in materia di idoneita'
                           organizzativa.

  1.  All'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  per  i  beni e le
attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, sono apportate le seguenti
modificazioni e integrazioni:
    a) al  comma  1,  le parole "operatori qualificati" e "cinquanta"
sono   sostituite   rispettivamente   con  le  parole  "collaboratori
restauratori di beni culturali" e "quaranta";
    b) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: "2. In alternativa a
quanto  previsto  dal comma 1, l'idoneita' organizzativa dell'impresa
e'  dimostrata  dall'aver  sostenuto  per il personale dipendente con
qualifica  di  restauratore  e  di collaboratore restauratore di beni
culturali,   come   definite   dal  presente  regolamento,  un  costo
complessivo,  composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali
e    accantonamenti   ai   fondi   di   quiescenza,   non   inferiore
rispettivamente  al  venti  e  al  trenta  per cento dell'importo dei
lavori  che  rientrano  nella categoria OS2 di cui all'allegato A del
decreto  n.  34,  realizzati  nel  quinquennio antecedente la data di
sottoscrizione    del    contratto    con   la   societa'   organismo
d'attestazione.";
    c) il  comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I restauratori e i
collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono
avere  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo indeterminato con l'impresa
ovvero,  nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo,
un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o  di collaborazione
coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore
a un anno.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il  decreto  legislativo  20 ottobre  1998,  n.  368,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  26 ottobre 1998, n.
          250,  reca:  "Istituzione  del  Ministero  per  i beni e le
          attivita'  culturali,  a  norma  dell'art.  11  della legge
          15 marzo 1997, n. 59".
              - Il  testo dell'art. 8, comma 11-sexies della legge 11
          febbraio 2001, n. 109, e' il seguente:
              "11-sexies. Per le attivita' di restauro e manutenzione
          dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti esecutori dei lavori.".
              - Il  decreto  legislativo  14 agosto  1996, n. 494, e'
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 23 settembre 1996, n. 223.
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          21 dicembre  1999,  n.  554,  e' pubblicato nel supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2000, n. 98.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
          2000,  n.  34, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
          Gazzetta Ufficiale 29 febbraio 2000, n. 49.
              - Il  decreto  del  Ministro  per i beni e le attivita'
          culturali  3 agosto  2001,  n.  294,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2000, n. 246.
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 5 del decreto del Ministro per i
          beni  e  le attivita' culturali 3 agosto 2000, n. 294, come
          modificato dal presente regolamento, e' il seguente:
              "Art.  5 (Idoneita' organizzativa). - 1. Le imprese con
          piu' di quattro addetti devono avere una adeguata idoneita'
          organizzativa  dimostrata dalla presenza di restauratori in
          possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'art. 7,
          in  numero  non  inferiore al venti per cento dell'organico
          complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori
          di beni culturali sensi dell'art. 8 in numero non inferiore
          al quaranta per cento del medesimo organico.
              2.  In  alternativa  a  quanto  previsto  dal  comma 1,
          l'idoneita'   organizzativa   dell'impresa   e'  dimostrata
          dall'aver   sostenuto   per  il  personale  dipendente  con
          qualifica  di restauratore e collaboratore restauratore dei
          beni  culturali, come definite dal presente regolamento, un
          costo  complessivo,  composto  da  retribuzione e stipendi,
          contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza,
          non  inferiore  rispettivamente  al  venti  e al trenta per
          cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria
          OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel
          quinquennio  antecedente  la  data  di  sottoscrizione  del
          contratto con la societa' organismo d'attestazione.
              3.  Il calcolo delle unita' previste dai commi 1 e 2 e'
          effettuato con l'arrotondamento all'unita' superiore.
              4.  I  restauratori  e  i collaboratori restauratori di
          beni  culturali  di cui al comma 1 devono avere un rapporto
          di  lavoro  a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel
          limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un
          rapporto  di lavoro a tempo determinato o di collaborazione
          coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non
          inferiore a un anno.".