IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto  il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, di attuazione
della  delega  conferita  dall'articolo  1,  comma  32,  della  legge
24 dicembre  1993,  n.  537, in materia di riordino e soppressione di
enti pubblici di previdenza e di assistenza;
  Visto  l'articolo  2,  comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
recante  la  previsione  di  una  gestione  separata,  presso l'INPS,
finalizzata  all'estensione  della  tutela previdenziale obbligatoria
alle categorie di lavoratori autonomi ivi specificate;
  Visto  l'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, istitutivo
del  Fondo  e del comitato amministratore per la gestione speciale di
cui  all'articolo  2,  comma  26, della legge n. 335 del 1995, ed, in
particolare,  il  comma  4  del  predetto  articolo  58,  concernente
l'emanazione   del   regolamento   attuativo  delle  disposizioni  di
costituzione del Fondo e del comitato;
  Visto  il decreto ministeriale 20 dicembre 1999, n. 553, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  87  del  13  aprile  2000, recante il
predetto regolamento attuativo;
  Considerato  che  nell'articolo 3 del suindicato decreto n. 553 del
1999,  sono  erroneamente  individuate  le  competenze  spettanti  al
comitato   amministratore  della  gestione  speciale  in  materia  di
decisione  dei  ricorsi  proposti  dagli  iscritti  avverso  gli atti
adottati  dall'INPS, risultando omessa la previsione della competenza
a  decidere  sulla prestazione pensionistica principale, senza che la
stessa  possa  ritenersi  spettante  ad  altri  organi dell'Istituto,
essendo,  il  comitato  in  questione, l'unico ad essere composto dai
rappresentanti della nuova categoria di assicurati;
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere alla modifica, nel senso
indicato,  dell'articolo  3,  comma  1,  lettera  d)  del  decreto 20
dicembre 1999, n. 553;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300, recante
riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modifiche al
predetto decreto legislativo;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997,
n. 336;
  Udito  il  parere  del  consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2001;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
avvenuta con nota prot. 22061/01;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  La lettera d) del comma 1, dell'articolo 3 del decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  20 dicembre 1999, n. 553,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 87, del 13 aprile 2000, e'
cosi'  sostituita:  "decidere, in unica istanza, i ricorsi in materia
di contributi e di prestazioni a carico del Fondo".
                      Disposizione transitoria
  La  norma  di cui al precedente articolo si applica anche a tutti i
ricorsi  che,  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto,
risultino gia' proposti al Comitato.
  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 settembre 2001
                                                  Il Ministro: Maroni
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 40
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stata redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993,
          n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede
          che:  "Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro sei mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu'  decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere
          enti pubblici di previdenza assistenza".
              - Il comma 26 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n.
          335, e' il seguente:
              "26.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1996,  sono tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita,  gestione  separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro  autonomo,  di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  i
          titolari   di   rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa,  di  cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
          del  medesimo  testo  unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
          426.  Sono  esclusi  dall'obbligo i soggetti assegnatari di
          borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".
              -  Il  comma 4 dell'art. 58 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, e' il seguente:
              "4.  Entro  centottanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della
          previdenza  sociale  emana  il  regolamento attuativo delle
          disposizioni  di  istituzione del Fondo di cui al comma 2 e
          provvede   quindi   alla   convocazione   delle   elezioni,
          informando  tempestivamente  gli  iscritti  della  scadenza
          elettorale  e  del relativo regolamento elettorale, nonche'
          istituendo i seggi presso le sedi INPS".
              -   Il  testo  dell'art.  3  del  decreto  ministeriale
          20 dicembre 1999, n. 553, e' riportato in nota all'articolo
          unico.
              -  Il  comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n. 400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il comma 25 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997,
          n.  127  (misure  urgenti per lo snellimento dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo), e' il seguente:
              "25.  Il  parere del Consiglio di Stato e' richiesto in
          via obbligatoria:
                a) per  l'emanazione degli atti normativi del Governo
          e  dei  singoli Ministri, ai sensi dall'art. 17 della legge
          23  agosto  1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi
          unici;
                b) per  la  decisione  dei  ricorsi  straordinari  al
          Presidente della Repubblica;
                c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e
          convenzioni predisposti da uno o piu' Ministri".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre  1997,  n.  366,  reca:  "Regolamento concernente
          norme    per    l'organizzazione    ed   il   funzionamento
          dell'Istituto nazionale della previdenza sociale".
          Nota all'articolo unico:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3 del decreto del
          Ministro  del lavoro e della previdenza sociale 20 dicembre
          1999, n. 553, come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  3  (Funzioni  del  comitato).  -  1. Il comitato
          amministratore ha i seguenti compiti:
                a) predisporre,   in   conformita'   dei  criteri  ed
          indirizzi  stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza
          dell'INPS,  i bilanci annuali preventivo e consuntivo della
          gestione,   corredati  da  una  relazione  da  trasmettere,
          unitamente     ai     bilanci    stessi,    al    consiglio
          d'amministrazione  per  i  successivi adempimenti di cui al
          decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
                b) adottare  le  iniziative  necessarie per garantire
          l'equilibrio finanziario della gestione;
                c) vigilare     sull'affluenza     dei    contributi,
          sull'erogazione  delle  prestazioni, nonche' sull'andamento
          della  gestione,  proponendo  le  iniziative necessarie per
          assicurarne l'equilibrio;
                d) decidere,  in  unica istanza, i ricorsi in materia
          di contributi e di prestazioni a carico del Fondo;
                e) vigilare   sulla   tenuta   e   sull'aggiornamento
          dell'elenco degli iscritti alla gestione".