IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre
2000, n. 340;
  Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il numero 46 dell'allegato 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965,
n. 1656;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;
  Decorso  inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte
delle  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica e della
Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 dicembre 2001;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno e con il Ministro per le politiche comunitarie;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                             Art. 1. (L)
                 Ingresso nel territorio dello Stato

  1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea hanno libero
ingresso  nel territorio della Repubblica, fatte salve le limitazioni
derivanti  dalle  disposizioni in materia penale e da quelle a tutela
dell'ordine   pubblico,  della  sicurezza  interna  e  della  sanita'
pubblica  in  vigore  per  l'Italia,  conformemente ai Trattati, alle
Convenzioni  e  agli  Accordi  fra Stati membri dell'Unione europea e
alle relative disposizioni di attuazione.
  2.  Salvo che sia diversamente disposto in attuazione dei Trattati,
delle  Convenzioni  e  degli  Accordi  fra  Stati  membri dell'Unione
europea  in vigore per l'Italia, i cittadini di cui al comma 1 devono
essere in possesso di un documento di identificazione, valido secondo
la legge nazionale almeno all'atto dell'ingresso nel territorio dello
Stato,  e sono tenuti ad esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e
degli agenti di pubblica sicurezza.