IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44,  che  prevede
norme regolamentari di  attuazione  e  di  coordinamento  per  taluni
aspetti del procedimento elettorale  per  l'elezione  dei  magistrati
componenti del Consiglio superiore della magistratura; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Considerato  che  l'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento
riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del
mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,  reso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 aprile 2002; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                 E m a n a il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
  1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di  presentazione  delle
candidature concernenti  l'elezione  dei  magistrati  che  esercitano
funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione  e  la
Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi  le
disposizioni  dell'articolo  2  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 1 giugno 1990, n. 132. 
  2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo  25,
comma  3,  della  legge  24  marzo  1958,  n.  195,  come  sostituito
dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, non  devono  essere
autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto  a  stampa,  o
comunque in modo chiaro e leggibile. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          stilla   promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo
          2002,  n.  44  (Modifica  alla legge 24 marzo 1958, n. 195,
          recante  norme  sulla  costituzione e sul funzionamento del
          Consiglio superiore della magistratura):
              "Art.  14.  -  1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art.
          17,  comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, e
          successive  modificazioni,  le disposizioni di attuazione e
          di   coordinamento   della   presente  legge  eventualmente
          necessarie,  entro  sessanta  giorni  dalla  data della sua
          entrata in vigore.
              2.  Qualora  le  prime elezioni del Consiglio superiore
          della  magistratura  successive  alla  data  di  entrata in
          vigore  della  presente legge debbano effettuarsi, ai sensi
          dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della
          scadenza  del  termine di cui al comma 1, il termine di cui
          al  predetto  art.  21  e'  prorogato di non oltre sessanta
          giorni.".
              -  Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 17 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   1  giugno  1990,  n.  132
          (Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento
          del  procedimento  elettorale per l'elezione dei magistrati
          componenti  del  Consiglio superiore della magistratura, ai
          sensi dell'art. 16, legge 12 aprile 1990, n. 74):
              "Art.  2.  -  1. Le firme di presentazione per le liste
          concernenti   l'elezione   dei  magistrati  che  esercitano
          funzioni  di  legittimita' possono essere autenticate anche
          dal Primo Presidente della Corte di cassazione.".
              - (Si  segnala  che  l'art.  6 del presente decreto del
          Presidente della Repubblica testualmente dispone: "1. Salvo
          quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  1,  e'  abrogato il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n.
          132).".
              - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 marzo
          1958,  n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento
          del   Consiglio   superiore   della   Magistratura),   come
          sostituito dall'art. 7 della citata legge n. 44 del 2002:
              "Art.  25  (Elezione  di  componenti magistrati. Voti e
          presentazione delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati
          di cui all'art. 23 si effettuano:
                a) in  un  collegio  nazionale  per l'elezione di due
          magistrati   della   Corte   di  cassazione  con  effettivo
          esercizio delle funzioni di legittimita';
                b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma
          degli articoli 24-bis e 24-ter.
              2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita'
          possono  presentare  la  propria candidatura esclusivamente
          nel collegio nazionale.
              3.  I  magistrati  che  esercitano  funzioni  di merito
          possono presentare la propria candidatura solo nel collegio
          elettorale dove prestano servizio.
              4.  I magistrati con funzioni di tribunale e di appello
          addetti  all'ufficio  del  massimario e del ruolo presso la
          Corte  di  cassazione,  ed  i  magistrati  con  funzioni di
          appello  addetti  alla  procura  generale  presso la stessa
          Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e'
          inserito  il  distretto  della  corte di appello di Roma. I
          magistrati   addetti   a   funzioni  non  giudiziarie  sono
          candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale
          svolgono la loro attivita'.
              5.  Concorrono  alle elezioni nel collegio nazionale le
          liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori.
              6.   Concorrono   alle  elezioni  in  ciascun  collegio
          territoriale  le  liste  di  candidati presentate da almeno
          trenta elettori del medesimo collegio.
              7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero
          di  candidati  superiore  al  numero dei seggi assegnati al
          collegio.
              8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una
          lista.
              9.  In  ciascuna lista non puo' essere iscritto piu' di
          un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso
          distretto di corte di appello.
              10.  Ciascun  elettore  non puo' presentare piu' di una
          lista territoriale.
              11. I presentatori non sono eleggibili.
              12.  Le  firme  di  presentazione  sono autenticate dal
          presidente   del   tribunale   nel   cui   circondario   il
          presentatore esercita le sue funzioni.
              13.   Ciascun   magistrato  riceve  due  schede,  l'una
          contenente   la  lista  dei  candidati  alla  elezione  nel
          collegio   elettorale   ove  il  magistrato  stesso  presta
          servizio  o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per
          l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle
          funzioni di legittimita'.
              14. Il voto si esprime:
                a) per  il  collegio  nazionale  presso  la  Corte di
          cassazione con il voto ad uno solo dei candidati;
                b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed
          una  sola  eventuale  preferenza  nell'ambito  della  lista
          votata".