IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44, che prevede norme regolamentari di attuazione e di coordinamento per taluni aspetti del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerato che l'entrata in vigore del presente regolamento riveste particolare urgenza, tenuto conto dell'imminente scadenza del mandato del Consiglio superiore della magistratura in carica; Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 2002; Sulla proposta del Ministro della giustizia; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. Ai fini dell'autenticazione delle firme di presentazione delle candidature concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132. 2. Le firme dei magistrati presentatori, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall'articolo 7 della legge 28 marzo 2002, n. 44, non devono essere autenticate, ma accompagnate dal relativo nome scritto a stampa, o comunque in modo chiaro e leggibile.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni stilla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo, fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura): "Art. 14. - 1. Il Governo adotta, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, le disposizioni di attuazione e di coordinamento della presente legge eventualmente necessarie, entro sessanta giorni dalla data della sua entrata in vigore. 2. Qualora le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbano effettuarsi, ai sensi dell'art. 21 della legge 24 marzo 1958, n. 195, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il termine di cui al predetto art. 21 e' prorogato di non oltre sessanta giorni.". - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132 (Regolamento recante norme di attuazione e di coordinamento del procedimento elettorale per l'elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell'art. 16, legge 12 aprile 1990, n. 74): "Art. 2. - 1. Le firme di presentazione per le liste concernenti l'elezione dei magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono essere autenticate anche dal Primo Presidente della Corte di cassazione.". - (Si segnala che l'art. 6 del presente decreto del Presidente della Repubblica testualmente dispone: "1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 1, e' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1990, n. 132).". - Si riporta il testo dell'art. 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), come sostituito dall'art. 7 della citata legge n. 44 del 2002: "Art. 25 (Elezione di componenti magistrati. Voti e presentazione delle liste). - 1. Le elezioni dei magistrati di cui all'art. 23 si effettuano: a) in un collegio nazionale per l'elezione di due magistrati della Corte di cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'; b) in quattro collegi territoriali costituiti a norma degli articoli 24-bis e 24-ter. 2. I magistrati che esercitano funzioni di legittimita' possono presentare la propria candidatura esclusivamente nel collegio nazionale. 3. I magistrati che esercitano funzioni di merito possono presentare la propria candidatura solo nel collegio elettorale dove prestano servizio. 4. I magistrati con funzioni di tribunale e di appello addetti all'ufficio del massimario e del ruolo presso la Corte di cassazione, ed i magistrati con funzioni di appello addetti alla procura generale presso la stessa Corte, sono candidabili nel collegio territoriale in cui e' inserito il distretto della corte di appello di Roma. I magistrati addetti a funzioni non giudiziarie sono candidabili nel collegio territoriale nell'ambito del quale svolgono la loro attivita'. 5. Concorrono alle elezioni nel collegio nazionale le liste di candidati presentate da almeno cinquanta elettori. 6. Concorrono alle elezioni in ciascun collegio territoriale le liste di candidati presentate da almeno trenta elettori del medesimo collegio. 7. Ciascuna lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al numero dei seggi assegnati al collegio. 8. Nessun candidato puo' essere inserito in piu' di una lista. 9. In ciascuna lista non puo' essere iscritto piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso distretto di corte di appello. 10. Ciascun elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale. 11. I presentatori non sono eleggibili. 12. Le firme di presentazione sono autenticate dal presidente del tribunale nel cui circondario il presentatore esercita le sue funzioni. 13. Ciascun magistrato riceve due schede, l'una contenente la lista dei candidati alla elezione nel collegio elettorale ove il magistrato stesso presta servizio o presso il quale e' stato assegnato, l'altra per l'elezione dei due magistrati con effettivo esercizio delle funzioni di legittimita'. 14. Il voto si esprime: a) per il collegio nazionale presso la Corte di cassazione con il voto ad uno solo dei candidati; b) per i collegi territoriali con il voto di lista ed una sola eventuale preferenza nell'ambito della lista votata".