IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonche' di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunita' europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale 1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attivita'. 2. Per i lavoratori, gia' dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuita', abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1 giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilita', la durata dell'indennita' di mobilita', stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unita', e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita' di mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per cento. 3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilita' per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa. 4. La proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attivita' socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. L'I.N.P.S. verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attivita'. 5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanita' privata, con un organico superiore alle millecinquecento unita' lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unita', un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennita' di mobilita', cosi' come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti. 6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attivita' formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attivita' formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennita', maturino il diritto alla pensione. 7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. 8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.