IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
tempestivi  interventi  al  fine  di  contrastare  i negativi effetti
occupazionali  derivanti  da  situazioni  di  grave  crisi aziendale,
nonche'  di  assicurare  adeguata  tutela  previdenziale,  a  seguito
dell'entrata  in  vigore  dell'Accordo  tra la Comunita' europea e la
Confederazione  svizzera  sulla  libera  circolazione  delle persone,
fatto  a  Lussemburgo  il  21  giugno  1999,  ai  lavoratori italiani
definitivamente rientrati dalla Svizzera;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 giugno 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
         Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale

  1.  Per  i  lavoratori dipendenti da aziende, gia' operanti in aree
nelle  quali  siano  stati  attivati  strumenti  della programmazione
negoziata, appaltatrici di lavori presso unita' produttive di imprese
del  settore  petrolifero  e petrolchimico, con un organico di almeno
300    lavoratori,    licenziati,    a   seguito   di   processi   di
ridimensionamento  dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001
e  comunque  non  oltre  il  31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di
mobilita',  la  durata  dell'indennita'  di  mobilita',  stabilita in
quarantotto  mesi  dall'articolo  7,  comma  2, della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  e'  prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel
limite  massimo  di  seicentotrenta unita', e, comunque, non oltre il
conseguimento  del  trattamento  pensionistico  di  anzianita'  o  di
vecchiaia,   in  riferimento  ai  quali  sono  confermati,  per  tali
lavoratori,  i  requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data
di  entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennita'
di  mobilita' relativa al periodo di proroga e' ridotta del venti per
cento.  Per  i  lavoratori  in  questione,  i  requisiti  di cui agli
articoli  16,  comma  1,  e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del
1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con
passaggio   diretto   presso  le  imprese  dello  stesso  settore  di
attivita'.
  2.  Per  i  lavoratori,  gia'  dipendenti  da  aziende operanti nel
settore  tessile  ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del
regolamento  (CEE)  n.  2081/93  del  Consiglio, del 20 luglio 1993 e
successive  modificazioni,  che,  a  far data dal giugno 1996 e senza
soluzione    di   continuita',   abbiano   fruito   del   trattamento
straordinario   di   integrazione   salariale   per  ristrutturazione
aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio
1996,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1996,
licenziati  nel  periodo  dal  1  giugno  2002  al  31 maggio 2003 ed
iscritti  nelle  liste  di  mobilita',  la  durata dell'indennita' di
mobilita',  stabilita  in  quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2,
della  legge  23  luglio 1991, n. 223, e' prorogata per un massimo di
quarantotto  mesi  e  nel  limite  massimo  di  centoventi unita', e,
comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di
anzianita'  o  di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati,
per  tali  lavoratori,  i requisiti previsti dalla disciplina vigente
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto. La misura
dell'indennita'  di  mobilita'  relativa  al  periodo  di  proroga e'
ridotta del venti per cento.
  3.  Le  aziende  interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2
sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(I.N.P.S.), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo
5,  comma  4,  della  citata  legge  n. 223 del 1991, un importo pari
all'onere  del  trattamento  economico di mobilita' per un periodo di
sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.
  4. La proroga dell'indennita' di mobilita' prevista dai commi 1 e 2
spetta  a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo
di  durata  della  suddetta proroga, risultino impiegati in attivita'
socialmente  utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1
dicembre  1997,  n.  468. L'I.N.P.S. verifica l'effettivo impegno dei
lavoratori nelle predette attivita'.
  5.  Ai  lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della
sanita'  privata,  con  un  organico  superiore alle millecinquecento
unita'  lavorative,  assoggettate  alla  procedura di amministrazione
straordinaria  con  cessazione  dell'esercizio di impresa ed operanti
nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento
(CEE)  n.  2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia
scaduto,  entro  il  14  maggio  2002,  il  trattamento straordinario
d'integrazione  salariale  disposto  con decreto legislativo 8 luglio
1999,  n.  270,  e' corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e
nel  limite  massimo  di  milleottocento  unita', un trattamento pari
all'ottanta   per   cento  dell'importo  massimo  dell'indennita'  di
mobilita',   cosi'   come   previsto   dalle   vigenti  disposizioni,
comprensivo  della  contribuzione  figurativa  e degli assegni per il
nucleo familiare, ove spettanti.
  6.  I  lavoratori  fruitori  del trattamento di cui al comma 5 sono
tenuti  a  frequentare,  durante il periodo di durata del trattamento
medesimo,  corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o
dai  competenti  enti  locali,  finalizzati  sia  ad  aggiornamento e
riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti
in   essere  per  i  lavoratori  stessi.  La  mancata  ingiustificata
partecipazione  dei  soggetti  interessati  alle  attivita' formative
comporta  la  decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati
dalla  partecipazione  alle  attivita'  formative  i  lavoratori che,
nell'arco  dei  ventiquattro  mesi  di  fruizione  della  indennita',
maturino il diritto alla pensione.
  7.  Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica
l'articolo  10,  comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n.
468.
  8.  I  lavoratori  beneficiari  del  trattamento di cui al comma 5,
interessati ad intraprendere un'attivita' autonoma in forma singola o
associata,  possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento
del  Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993,
n.  142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella
misura  non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta.
Le  somme  corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono
cumulabili  con  eventuali altri benefici previsti dalla normativa in
vigore in materia di lavoro autonomo.