IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  1  marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee - Legge comunitaria 2001, che ha delegato il
Governo   a  recepire  la  citata  direttiva  2000/65/CE,  ricompresa
nell'elenco di cui all'allegato A della legge stessa;
  Vista  la  direttiva 2000/65/CE del Consiglio del-l'Unione europea,
del  17 ottobre  2000,  relativa  alla  determinazione  del  debitore
dell'imposta   sul  valore  aggiunto,  modificativa  della  direttiva
77/388/CEE del 17 maggio 1977;
  Visti  gli  articoli 17, 35, 38-ter e 40 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
concernenti,   rispettivamente,  i  soggetti  passivi,  l'inizio,  la
variazione  e la cessazione dell'attivita', l'esecuzione dei rimborsi
a soggetti non residenti e l'ufficio competente, ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto;
  Visti gli articoli 44 e 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427,  concernente  rispettivamente  i  soggetti  passivi e i depositi
fiscali  nell'ambito della disciplina I.V.A. applicabile negli scambi
intracomunitari;
  Visto  l'articolo  1,  comma  4,  del  decreto del Presidente della
Repubblica del 10 novembre 1997, n. 441, concernente le formalita' da
osservare   per   la   nomina  del  rappresentante  fiscale  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 5 ottobre
2001,  n.  404,  recante  disposizioni  in  materia  di  utilizzo del
servizio  di  collegamento telematico con l'Agenzia delle entrate per
la   presentazione  di  documenti,  atti  e  istanze  previsti  dalle
disposizioni che disciplinano i singoli tributi, nonche' per ottenere
certificazioni ed altri servizi connessi ad adempimenti fiscali;
  Visto  l'articolo  14  della  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante
disposizioni per l'emanazione dei decreti legislativi;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 maggio 2002;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
 Modifica della disciplina I.V.A. relativa al debitore dell'imposta

  1.  Al  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo  17,  il secondo e il terzo comma sono sostituiti
dai seguenti:
  "Gli  obblighi e i diritti derivanti dalla applicazione delle norme
in   materia   di  imposta  sul  valore  aggiunto,  relativamente  ad
operazioni  effettuate  nel territorio dello Stato da o nei confronti
di soggetti non residenti, possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai
sensi  dell'articolo  35-ter,  ovvero  tramite un loro rappresentante
residente  nel  territorio  dello Stato nominato nella forme previste
dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre  1997,  n.  441.  Il  rappresentante  fiscale risponde in
solido  con  il  rappresentato  relativamente agli obblighi derivanti
dall'applicazione  delle  norme  in  materia  di  imposta  sul valore
aggiunto.   La   nomina  del  rappresentante  fiscale  e'  comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione dell'operazione.
La  nomina del rappresentante e' obbligatoria qualora il soggetto non
residente,   che  non  si  sia  identificato  direttamente  ai  sensi
dell'articolo 35-ter, effettui nel territorio dello Stato cessioni di
beni  o  prestazioni  di  servizi  soggette  all'imposta  sul  valore
aggiunto  nei  confronti di cessionari o committenti che non agiscono
nell'esercizio  di  imprese,  arti o professioni. Le disposizioni che
precedono  si  applicano  anche  alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'articolo  7,  quarto  comma,  lettera f), effettuate da soggetti
domiciliati,  residenti  o  con  stabili  organizzazioni operanti nei
territori  esclusi  a norma del primo comma, lettera a), dello stesso
articolo 7.
  Gli  obblighi  relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi  effettuate  nel  territorio  dello  Stato  da  soggetti  non
residenti,  che  non  si  siano  identificati  direttamente  ai sensi
dell'articolo  35-ter, ne' abbiano nominato un rappresentante fiscale
ai  sensi  del  comma  precedente,  sono  adempiuti  dai cessionari o
committenti,  residenti  nel territorio dello Stato, che acquistano i
beni  o  utilizzano  i  servizi  nell'esercizio  di  imprese,  arti o
professioni.  La  disposizione  non  si  applica  relativamente  alle
operazioni imponibili ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera
f),  effettuate  da  soggetti  domiciliati  o residenti o con stabili
organizzazioni  operanti  nei  territori  esclusi  a  norma del primo
comma,  lettera  a),  dello  stesso articolo 7. Gli obblighi relativi
alle  prestazioni  di  servizi  di  cui all'articolo 7, quarto comma,
lettera  d),  rese da soggetti non residenti a soggetti residenti nel
territorio  dello  Stato,  sono  adempiuti  dai  committenti medesimi
qualora agiscano nell'esercizio di imprese, arti o professioni.";
    b) dopo l'articolo 35-bis e' inserito il seguente:
  "Art.  35-ter (Identificazione ai fini I.V.A. ed obblighi contabili
del  soggetto  non  residente).  -  1.  I  soggetti non residenti nel
territorio  dello  Stato,  che,  ai  sensi  dell'articolo 17, secondo
comma,  intendono  assolvere  gli obblighi ed esercitare i diritti in
materia  di  imposta  sul  valore aggiunto direttamente, devono farne
dichiarazione  all'Ufficio competente, prima dell'effettuazione delle
operazioni per le quali si vuole adottare il suddetto sistema.
  2. La dichiarazione deve contenere le seguenti indicazioni:
    a)  per  le  persone  fisiche, il cognome, il nome e la eventuale
ditta,  il  luogo  e  la  data di nascita, il domicilio fiscale nello
Stato estero in cui l'attivita' e' esercitata;
    b) per   i   soggetti   diversi   dalle   persone   fisiche,   la
denominazione,  ragione  sociale  o  ditta,  la  sede  legale  o,  in
mancanza,  amministrativa,  nello  Stato estero in cui l'attivita' e'
esercitata;  gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle
persone che ne hanno la rappresentanza;
    c)  l'ufficio  dell'amministrazione dello Stato estero competente
ad  effettuare i controlli sull'attivita' del dichiarante, nonche' il
numero  di identificazione all'imposta sul valore aggiunto ovvero, in
mancanza,  il  codice  identificativo fiscale attribuito dal medesimo
Stato;
    d)  il  tipo  e  l'oggetto  dell'attivita' esercitata nello Stato
estero di stabilimento;
    e) l'impegno  ad  esibire  le scritture contabili entro i termini
stabiliti dall'amministrazione richiedente;
    f) ogni altro elemento richiesto dal modello di dichiarazione.
  3.  L'ufficio  attribuisce  al  richiedente  un  numero  di partita
I.V.A.,  in  cui  sia  evidenziata  anche  la  natura di soggetto non
residente  identificato  in  Italia.  Il  predetto numero deve essere
riportato nelle dichiarazioni e in ogni altro atto, ove richiesto.
  4.  In  caso  di variazione dei dati di cui al comma 2, il soggetto
non  residente presenta apposita dichiarazione entro trenta giorni al
competente  ufficio  dell'Agenzia  delle entrate. Le dichiarazioni di
cui  al  presente  articolo  sono  redatte  in conformita' al modello
stabilito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
  5.  Possono  avvalersi  dell'identificazione  diretta  prevista dal
presente articolo, i soggetti non residenti, che esercitano attivita'
di  impresa, arte o professione in altro Stato membro della Comunita'
europea o in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici
che  disciplinano  la  reciproca assistenza in materia di imposizione
indiretta,   analogamente  a  quanto  previsto  dalle  direttive  del
Consiglio  n.  76/308/CEE  del  15 marzo  1976  e  n.  77/799/CEE del
19 dicembre  1977 e dal regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del
27 gennaio 1992.
  6.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente articolo
anche  in materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
con l'Agenzia delle entrate per la presentazione di documenti, atti e
istanze,  si  fa  rinvio,  in  quanto  applicabili, alle disposizioni
dell'articolo  35,  come  modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica del 5 ottobre 2001, n. 404.";
    c) all'articolo  38-ter,  primo comma, sono apportate le seguenti
modificazioni:
      1)  le  parole: "senza stabile organizzazione in Italia e senza
rappresentante  nominato" sono sostituite dalle seguenti: "che non si
siano  identificati  direttamente ai sensi dell'articolo 35-ter e che
non abbiano nominato un rappresentante";
      2)  alla fine e' aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni
del   presente   comma  non  si  applicano  per  gli  acquisti  e  le
importazioni  di  beni  e  servizi  effettuati  da soggetti residenti
all'estero tramite stabili organizzazioni in Italia.";
    d) all'articolo 40, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
  "Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35-ter, l'ufficio
competente   ai  sensi  del  presente  articolo  e'  individuato  con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  dei principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 1 marzo 2002, n. 39, reca: "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001".
              - La   dir.   2000/65/CE   e'  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L269 del 21 ottobre
          2000.
              - La   dir.   77/388/CEE   e'  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale  della  Comunita'  europea n. L262 del 15 ottobre
          1977.
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          26 ottobre 1972, n. 633, dispone: "Istituzione e disciplina
          dell'imposta  sul  valore  aggiunto".  Gli articoli 17, 35,
          38-ter  e  40  del  suddetto  decreto  del Presidente della
          Repubblica, cosi' recitano:
              "Art.  17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
          soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di servizi imponibili, i quali devono versarla
          all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
          effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
              Gli  obblighi  ed i diritti derivanti dall'applicazione
          del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
          nel  territorio  dello Stato da o nei confronti di soggetti
          non  residenti  e  senza  stabile organizzazione in Italia,
          possono  essere  adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
          da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
          nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
          quale   risponde  in  solido  con  il  rappresentato  degli
          obblighi  derivanti dall'applicazione del presente decreto.
          La   nomina   del  rappresentante  deve  essere  comunicata
          all'altro    contraente   anteriormente   all'effettuazione
          dell'operazione.   La   disposizione   si   applica   anche
          relativamente   alle   operazioni,   imponibili   ai  sensi
          dell'art.  7,  quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da
          soggetti    domiciliati,    residenti    o    con   stabili
          organizzazioni  operanti  nei territori esclusi a norma del
          primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
              In  mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
          comma  precedente,  gli  obblighi relativi alle cessioni di
          beni   e   alle   prestazioni  di  servizi  effettuate  nel
          territorio  dello  Stato  da soggetti residenti all'estero,
          nonche'  gli  obblighi relativi alle prestazioni di servizi
          di  cui  al  n.  2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
          all'estero  a soggetti residenti nello Stato, devono essere
          adempiuti  dai  cessionari  o  committenti che acquistino i
          beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti
          o professioni. La disposizione non si applica relativamente
          alle  operazioni  imponibili  ai  sensi dell'art. 7, quarto
          comma,   lettera   f),  fatte  da  soggetti  domiciliati  o
          residenti   o   con  stabili  organizzazioni  operanti  nei
          territori  esclusi  a  norma  del  primo comma, lettera a),
          dello stesso articolo.
              Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
          applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
          di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
          all'estero.
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325 millesimi,
          al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il cessionario, se
          soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
          fattura,  emessa  dal cedente senza addebito d'imposta, con
          l'osservanza  delle  disposizioni di cui agli articoli 21 e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
          entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
          ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
          riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
          della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
          all'art. 25.".
              "Art.  35  (Disposizione  regolamentare  concernente le
          dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione attivita).
          -   1. I   soggetti   che   intraprendono   l'esercizio  di
          un'impresa,  arte o professione nel territorio dello Stato,
          o  vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne
          dichiarazione  entro  trenta  giorni  ad  uno  degli uffici
          locali  dell'Agenzia  delle  entrate  ovvero  ad un ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia;  la  dichiarazione e' redatta, a pena di nullita',
          su  modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento
          del   direttore   dell'Agenzia   delle  entrate.  L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera'  invariato  anche  nelle  ipotesi di variazioni di
          domicilio   fiscale   fino   al  momento  della  cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto.
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare:
                a) per  le  persone  fisiche,  il  cognome e nome, il
          luogo   e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,  la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta;
                b) per  i  soggetti diversi dalle persone fisiche, la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e  il  domicilio  fiscale e deve essere inoltre indicato il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza;
                c) per   i   soggetti   residenti  all'estero,  anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione;
                d) il  tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o i
          luoghi  in  cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo di sedi
          secondarie,   filiali,  stabilimenti,  succursali,  negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati  i libri, i registri, le scritture e i documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni;
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,   l'indirizzo   del   sito   web   ed  i  dati
          identificativi dell'Internet service provider;
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente.
              3.  In  caso  di variazione di alcuno degli elementi di
          cui   al   comma 2   o  di  cessazione  dell'attivita',  il
          contribuente  deve  entro trenta giorni farne dichiarazione
          ad  uno  degli  uffici  indicati  dal  comma 1, utilizzando
          modelli  conformi  a quelli approvati con provvedimento del
          direttore  dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la variazione
          comporta  il  trasferimento  del  domicilio fiscale essa ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si   e'   verificata.   In   caso  di  fusione,  scissione,
          conferimenti   di   aziende   o   di  altre  trasformazioni
          sostanziali   che   comportano  l'estinzione  del  soggetto
          d'imposta,  la  dichiarazione  e' presentata unicamente dal
          soggetto risultante dalla trasformazione.
              4.  In caso di cessazione dell'attivita' il termine per
          la  presentazione  della  dichiarazione  di  cui al comma 3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla  liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali rimangono
          ferme  le disposizioni relative al versamento dell'imposta,
          alla    fatturazione,    registrazione,    liquidazione   e
          dichiarazione.   Nell'ultima   dichiarazione  annuale  deve
          tenersi  conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n. 5)
          dell'art.  2, da determinare computando anche le operazioni
          indicate nell'ultimo comma dell'art. 6, per le quali non si
          e' ancora verificata l'esigibilita' dell'imposta.
              5. I   soggetti   che   intraprendono   l'esercizio  di
          un'impresa,  arte o professione, se ritengono di realizzare
          un   volume   d'affari   che   comporti  l'applicazione  di
          disposizioni   speciali   ad   esso   connesse  concernenti
          l'osservanza   o  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente   articolo   e   devono  osservare  la  disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato.
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai  commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice esemplare,
          direttamente  ad  uno  degli  uffici  di cui al comma 1. Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate  in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita'  del  soggetto dichiarante mediante allegazione
          d'idonea   documentazione;   in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite.
              7.   L'ufficio   rilascia   o   invia  al  contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta  variazione o cessazione dell'attivita' e nel
          caso  di  presentazione  diretta  consegna  la  copia della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata.
              8.  I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle
          imprese  ovvero  alla  denuncia al repertorio delle notizie
          economiche     e    amministrative    (REA)    ai    sensi,
          rispettivamente,  degli  articoli  7  e  9  del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  7 dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione dell'art. 8, della
          legge  29 dicembre  1993, n. 580, in materia di istituzione
          del  registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi
          di  presentazione  delle  dichiarazioni  di cui al presente
          articolo  presentando  le  dichiarazioni stesse all'ufficio
          del  registro  delle  imprese, il quale trasmette i dati in
          via   telematica   all'Agenzia  delle  entrate  e  rilascia
          apposita  certificazione dell'avvenuta operazione. Nel caso
          di  inizio  dell'attivita'  l'ufficio  del  registro  delle
          imprese  comunica  al contribuente il numero di partita IVA
          attribuito in via telematica dall'Agenzia delle entrate.
              9.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
          entrate  puo'  essere  stabilita  la data a decorrere dalla
          quale  le  dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione
          attivita'  sono  presentate  esclusivamente all'ufficio del
          registro  delle imprese ovvero in via telematica secondo le
          disposizioni di cui ai commi successivi.
              10.  Le  dichiarazioni  previste  dal presente articolo
          possono  essere  presentate  in via telematica direttamente
          dai  contribuenti  o  tramite i soggetti di cui all'art. 3,
          commi   2-bis   e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  n.  322  del  1998;  in tal caso si considerano
          presentate  nel  giorno  in  cui sono trasmesse all'Agenzia
          delle  entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento di
          trasmissione  si  considera  concluso  nel giorno in cui e'
          completata   la   ricezione  da  parte  dell'Agenzia  delle
          entrate.  La  prova della presentazione delle dichiarazioni
          e'  data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle entrate
          attestante   l'avvenuto   ricevimento  delle  dichiarazioni
          stesse.
              11.  I  soggetti  incaricati  di  cui all'art. 3, commi
          2-bis  e  3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione  attestante la data di consegna con l'impegno
          alla   trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano  la
          certificazione   restituita   dall'Agenzia   delle  entrate
          attestante  l'avvenuta  operazione e contenente, in caso di
          inizio  attivita',  il  numero di partita IVA attribuito al
          contribuente.
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica  si  applicano  ai  fini della sottoscrizione le
          disposizioni  di  cui  all'art. 1, comma 6, del decreto del
          Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
              13.  I  soggetti  di  cui  al  comma  3 dell'art. 3 del
          decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 322 del 1998
          incaricati   della   predisposizione   delle  dichiarazioni
          previste   dal   presente  articolo,  sono  obbligati  alla
          trasmissione in via telematica delle stesse.
              14.  Ai fini della conservazione delle dichiarazioni si
          applicano  le  disposizioni  previste  per la conservazione
          delle  dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998.
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica   delle   dichiarazioni  previste  dal  presente
          articolo   ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio  di
          trasmissione  telematica  sono  stabiliti con provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale".
              "Art.  38-ter  (Esecuzione  dei rimborsi a soggetti non
          residenti).  -  I soggetti  domiciliati  e  residenti negli
          Stati  membri  della  Comunita'  economica  europea,  senza
          stabile  organizzazione  in  Italia  e senza rappresentante
          nominato   ai   sensi   del  secondo  comma  dell'art.  17,
          assoggettati  all'imposta  nello  Stato  in  cui  hanno  il
          domicilio   o   la  residenza,  che  non  hanno  effettuato
          operazioni  in  Italia,  ad  eccezione delle prestazioni di
          trasporto  e relative prestazioni accessorie non imponibili
          ai  sensi  dell'art.  9, nonche' delle prestazioni indicate
          all'art.  7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in
          relazione   a   periodi  inferiori  all'anno,  il  rimborso
          dell'imposta,  se detraibile a norma dell'art. 19, relativa
          ai  beni  mobili  e  ai  servizi  importati  o  acquistati,
          sempreche'  di importo complessivo non inferiore a duecento
          euro.   Se   l'importo   complessivo  relativo  ai  periodi
          infrannuali  risulta  inferiore a duecento euro il rimborso
          spetta  annualmente,  sempreche' di importo non inferiore a
          venticinque euro.
              La   disposizione   del   primo  comma  si  applica,  a
          condizione  di reciprocita', anche agli operatori economici
          domiciliati  e  residenti  in  Stati  non appartenenti alla
          Comunita'  economica  europea, ma limitatamente all'imposta
          relativa  agli  acquisti  e  importazioni di beni e servizi
          inerenti alla loro attivita'.
              Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo provvede
          l'ufficio  provinciale  dell'imposta sul valore aggiunto di
          Roma  a  norma  del quarto comma dell'art. 38-bis, entro il
          termine  di  sei  mesi  dalla  data  di presentazione della
          richiesta. In caso di rifiuto, l'ufficio provvede, entro il
          suddetto  termine,  alla notifica di apposito provvedimento
          motivato  avverso  il  quale  e' ammesso ricorso secondo le
          disposizioni relative al contenzioso tributario.
              Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella
          misura  prevista  al  primo  comma  dell'art.  38-bis,  con
          decorrenza  dal  centottantesimo giorno successivo a quello
          in  cui  e'  stata presentata la richiesta di rimborso, non
          computando il periodo intercorrente tra la data di notifica
          della eventuale richiesta di documenti e la data della loro
          consegna, quando superi quindici giorni.
              I  soggetti  che conseguono un indebito rimborso devono
          restituire   all'ufficio,   entro   sessanta  giorni  dalla
          notifica  di apposito provvedimento, le somme indebitamente
          rimborsate   e  nei  loro  confronti  si  applica  la  pena
          pecuniaria  da  due  a  quattro  volte la somma rimborsata.
          L'ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni
          ulteriore  rimborso  al  soggetto interessato fino a quando
          non  sia  restituita  la  somma  indebitamente rimborsata e
          pagata la relativa pena pecuniaria.
              Con  decreto del Ministro delle finanze di concerto con
          il  Ministro  del  tesoro, da emanarsi entro novanta giorni
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto, sono
          stabilite  le modalita' e i termini relativi all'esecuzione
          dei  rimborsi,  le  modalita'  e i termini per la richiesta
          degli   stessi,   nonche'   le   prescrizioni  relative  al
          coordinamento  tra  i vari uffici IVA ai fini del controllo
          dei  rimborsi.  Sono  altresi'  stabiliti le modalita' ed i
          termini   relativi   alla   dilazione   per  il  versamento
          all'erario  dell'imposta  riscossa,  nonche'  le  modalita'
          relative     alla    presentazione    della    contabilita'
          amministrativa  e  al  trasferimento  dei  fondi tra i vari
          uffici.  Alle  disposizioni  relative  alle modalita' ed ai
          termini  anzidetti  possono essere apportate integrazioni e
          correzioni con successivi decreti.
              L'adeguamento  degli  ammontari di riferimento previsti
          nel  primo  comma  e'  disposto, con successivi decreti del
          Ministro  delle  finanze  di  concerto  con il Ministro del
          tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento
          del  tasso  di conversione dell'unita' di conto europea sia
          variata, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, di
          oltre  il  dieci  per  cento rispetto a quello di cui si e'
          tenuto  conto nell'ultima determinazione degli ammontari di
          riferimento".
              "Art.  40 (Ufficio competente). - Competente a ricevere
          le  dichiarazioni  e  i  versamenti  di  cui  ai precedenti
          articoli,  e  ad  ogni  altro  effetto  di  cui al presente
          decreto,  e'  l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore
          aggiunto  nella  cui  circoscrizione  si trova il domicilio
          fiscale  del  contribuente  ai sensi degli articoli 58 e 59
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973,  n.  600. Per soggetti non residenti nello Stato, che
          non   vi   hanno   una   stabile   organizzazione   ne'  un
          rappresentante   nominato   ai   sensi   dell'art.  17,  e'
          competente l'ufficio provinciale di Roma.
              Le  dichiarazioni  presentate  e  i versamenti fatti ad
          ufficio  diverso  da  quello  indicato  nel  primo comma si
          considerano  presentate  o  fatti  nei  giorni in cui siano
          pervenuti all'ufficio competente".
              - Il  decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  29  ottobre  1993, reca:
          "Armonizzazione  delle  disposizioni  in materia di imposte
          sugli  oli  minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche,
          sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate
          da  direttive  CEE  e  modificazioni  conseguenti  a  detta
          armonizzazione,   nonche'   disposizioni   concernenti   la
          disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
          procedure  dei  rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR
          dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al
          contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di
          un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
          disposizioni  tributarie".  Gli  articoli  44  e 50-bis del
          suddetto decreto cosi' recitano:
              "Art.  44  (Soggetti  passivi).  -  1.  L'imposta sulle
          operazioni   intracomunitarie   imponibili,   di   cui   ai
          precedenti  articoli, e' dovuta dai soggetti che effettuano
          le  cessioni  di  beni,  gli  acquisti intracomunitari e le
          prestazioni di servizi. L'imposta e' determinata, liquidata
          e  versata  secondo  le disposizioni del presente decreto e
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre
          1972, n. 633.
              2. In deroga al comma 1, l'imposta e' dovuta:
                a) per  le  cessioni  di cui al comma 7 dell'art. 38,
          dal    cessionario   designato   con   l'osservanza   degli
          adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6;
                b) per  le  prestazioni  di  cui  all'art.  7, quarto
          comma,   lettera  d),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e per quelle di cui
          all'art.  40,  commi  4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto
          rese  da  soggetti  passivi d'imposta non residenti e senza
          stabile  organizzazione  nel  territorio  dello  Stato, dal
          committente se soggetto passivo nel territorio stesso.
              3.   Se   le  operazioni  indicate  nel  comma  1  sono
          effettuate da un soggetto passivo d'imposta non residente e
          senza  stabile  organizzazione  nel territorio dello Stato,
          gli  obblighi  e  i diritti derivanti dall'applicazione del
          presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
          modi  ordinari,  anche  da  un rappresentante residente nel
          territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti
          del  secondo  comma dell'art. 17 del decreto del Presidente
          della   Repubblica   26 ottobre   1972,  n.  633.  Se  sono
          effettuate  solo  operazioni  non  imponibili,  esenti, non
          soggette    o   comunque   senza   obbligo   di   pagamento
          dell'imposta,   la   rappresentanza  puo'  essere  limitata
          all'esecuzione  degli  obblighi  relativi alla fatturazione
          delle  operazioni  intracomunitarie  di  cui  all'art.  46,
          nonche'  alla  compilazione, ancorche' le operazioni in tal
          caso non siano soggette all'obbligo di registrazione, degli
          elenchi di cui all'art. 50, comma 6.
              4. Per  le  operazioni  effettuate nel territorio dello
          Stato  a norma dell'art. 40, comma 3, da soggetto residente
          in  altro  Stato  membro gli obblighi e i diritti derivanti
          dall'applicazione  dell'imposta  devono  essere adempiuti o
          esercitati  da  un rappresentante fiscale nominato ai sensi
          dell'art.  17,  secondo  comma,  del decreto del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
              "Art.  50-bis (Depositi fiscali ai fini IVA). - 1. Sono
          istituiti,   ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
          speciali   depositi   fiscali,   in   prosieguo  denominati
          "depositi  IVA  ,  per  la  custodia  di  beni  nazionali e
          comunitari  che  non siano destinati alla vendita al minuto
          nei  locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire
          tali  depositi  le  imprese  esercenti  magazzini  generali
          munite   di   autorizzazione   doganale,  quelle  esercenti
          depositi  franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono
          altresi' considerati depositi IVA:
                a) i  depositi  fiscali  per  i  prodotti soggetti ad
          accisa;
                b) i   depositi  doganali,  compresi  quelli  per  la
          custodia  e  la  lavorazione  delle  lane di cui al decreto
          ministeriale  del  28 novembre  1934, relativamente ai beni
          nazionali  o  comunitari  che  in  base  alle  disposizioni
          doganali possono essere in essi introdotti.
              2.  Su  autorizzazione  del  direttore  regionale delle
          entrate  ovvero  del direttore delle entrate delle province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e della Valle d'Aosta,
          possono  essere  abilitati  a  custodire  beni  nazionali e
          comunitari  in  regime  di  deposito IVA altri soggetti che
          riscuotono la fiducia dell'amministrazione finanziaria. Con
          decreto  del  Ministro delle finanze, da emanare entro il 1
          marzo  1997,  sono  dettati le modalita' e i termini per il
          rilascio   dell'autorizzazione   ai  soggetti  interessati.
          L'autorizzazione   puo'   essere   revocata   dal  medesimo
          direttore  regionale  delle  entrate  ovvero  dal direttore
          delle  entrate  delle  province  autonome  di  Trento  e di
          Bolzano  e  della  Valle  d'Aosta qualora siano riscontrate
          irregolarita'  nella  gestione  del  deposito e deve essere
          revocata   qualora   vengano  meno  le  condizioni  per  il
          rilascio;  in  tal  caso  i  beni  giacenti nel deposito si
          intendono   estratti   agli  effetti  del  comma  6,  salva
          l'applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito
          e'   destinato   a   custodire   beni   per   conto  terzi,
          l'autorizzazione  puo'  essere  rilasciata esclusivamente a
          societa'   per   azioni,   in  accomandita  per  azioni,  a
          responsabilita' limitata, a societa' cooperative o ad enti,
          il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore
          ad  un  miliardo  di lire. Detta limitazione non si applica
          per  i  depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto
          passivo  identificato in altro Stato membro della Comunita'
          europea,  destinati ad essere ceduti al depositario; in tal
          caso  l'acquisto  intracomunitario  si considera effettuato
          dal depositario, al momento dell'estrazione dei beni.
              3.  Ai fini della gestione del deposito IVA deve essere
          tenuto, ai sensi dell'art. 53, terzo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e
          successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi
          la  movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere
          conservato  ai  sensi  dell'art. 39 del predetto decreto n.
          633  del  1972;  deve, altresi', essere conservato, a norma
          della  medesima  disposizione,  un  esemplare dei documenti
          presi  a  base dell'introduzione e dell'estrazione dei beni
          dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente
          intervenuti  durante  la  giacenza  dei  beni  nel deposito
          medesimo.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze sono
          indicate  le  modalita'  relative  alla tenuta del predetto
          registro,   nonche'   quelle  relative  all'introduzione  e
          all'estrazione dei beni dai depositi.
              4.  Sono  effettuate  senza  pagamento dell'imposta sul
          valore aggiunto le seguenti operazioni:
                a)  gli  acquisti  intracomunitari  di  beni eseguiti
          mediante introduzione in un deposito IVA;
                b)  le  operazioni di ammissione in libera pratica di
          beni  non  comunitari  destinati ad essere introdotti in un
          deposito IVA;
                c)  le  cessioni  di  beni, nei confronti di soggetti
          identificati in altro Stato membro della Comunita' europea,
          eseguite mediante introduzione in un deposito IVA;
                d)  le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
          allegata    al    presente   decreto,   eseguite   mediante
          introduzione  in  un deposito IVA, effettuate nei confronti
          di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c);
                e) le cessioni di beni custoditi in un deposito IVA;
                f)  le  cessioni intracomunitarie di beni estratti da
          un  deposito  IVA  con  spedizione in un altro Stato membro
          della  Comunita'  europea,  salvo che si tratti di cessioni
          intracomunitarie  soggette  ad imposta nel territorio dello
          Stato;
                g)  le  cessioni  di beni estratti da un deposito IVA
          con  trasporto  o  spedizione  fuori  del  territorio della
          Comunita' europea;
                h)  le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
          di  perfezionamento  e  le manipolazioni usuali, relative a
          beni  custoditi  in un deposito IVA, anche se materialmente
          eseguite  non  nel  deposito stesso ma nei locali limitrofi
          sempreche',  in  tal  caso, le suddette operazioni siano di
          durata non superiore a sessanta giorni;
                i) il trasferimento dei beni in altro deposito IVA.
              5.  Il  controllo  sulla  gestione  dei depositi IVA e'
          demandato  all'ufficio  doganale  o  all'ufficio tecnico di
          finanza   che  gia'  esercita  la  vigilanza  sull'impianto
          ovvero,  nei  casi  di  cui  al  comma 2, all'ufficio delle
          entrate  indicato  nell'autorizzazione.  Gli  uffici  delle
          entrate  ed  i  comandi  del Corpo della Guardia di finanza
          possono,  previa  intesa  con  i  predetti uffici, eseguire
          comunque  controlli  inerenti al corretto adempimento degli
          obblighi   relativi   alle   operazioni  afferenti  i  beni
          depositati.
              6.  L'estrazione  dei  beni  da un deposito IVA ai fini
          della  loro  utilizzazione  o  in  esecuzione  di  atti  di
          commercializzazione nello Stato puo' essere effettuata solo
          da  soggetti  passivi  d'imposta  agli  effetti  dell'IVA e
          comporta  il  pagamento dell'imposta; la base imponibile e'
          costituita    dal    corrispettivo    o   valore   relativo
          all'operazione  non  assoggettata  all'imposta  per effetto
          dell'introduzione  ovvero,  qualora  successivamente i beni
          abbiano  formato  oggetto  di  una  o  piu'  cessioni,  dal
          corrispettivo   o   valore   relativo  all'ultima  di  tali
          cessioni,  in  ogni  caso  aumentato, se non gia' compreso,
          dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi
          delle  quali  i beni stessi abbiano formato oggetto durante
          la  giacenza  fino al momento dell'estrazione. L'imposta e'
          dovuta  dal  soggetto  che  precede all'estrazione, a norma
          dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
          Repubblica   26 ottobre   1972,   n.   633,   e  successive
          modificazioni;  tuttavia,  se  i  beni  estratti sono stati
          oggetto  di  precedente  acquisto,  anche intracomunitario,
          senza  pagamento  dell'imposta,  da  parte del soggetto che
          procede   all'estrazione,   questi   deve  provvedere  alla
          integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei
          servizi   eventualmente   resi   e  dell'imposta,  ed  alla
          annotazione della variazione in aumento nel registro di cui
          all'art.   23  del  citato  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   n.   633   del   1972  entro  quindici  giorni
          dall'estrazione  e  con  riferimento alla relativa data; la
          variazione  deve, altresi', essere annotata nel registro di
          cui   all'art.  25  del  medesimo  decreto  entro  il  mese
          successivo a quello dell'estrazione.
              7.  Nei  limiti  di  cui  all'art. 44, comma 3, secondo
          periodo,  i  gestori dei depositi IVA assumono, qualora non
          sia stato gia' nominato un rappresentante fiscale, la veste
          di  rappresentanti  fiscali  dei soggetti passivi d'imposta
          identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento
          degli    obblighi   tributari   afferenti   le   operazioni
          intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti
          depositi.
              8. Il gestore del deposito IVA risponde solidamente con
          il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione
          dell'imposta relativa all'estrazione, qualora non risultino
          osservate  le  prescrizioni stabilite con il decreto di cui
          al comma 13".
              -   Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre  1997, n. 441, dispone norme per il riordino della
          disciplina  delle  presunzioni  di  cessioni e di acquisto.
          L'art. 1, comma 4 del suddetto decreto cosi' recita:
              "4.  Il  rapporto  di  rappresentanza  risulta  da atto
          pubblico,  da  scrittura  privata  registrata,  da  lettera
          annotata,  in data anteriore a quella in cui e' avvenuto il
          passaggio  dei  beni, in apposito registro presso l'ufficio
          IVA  competente  in  relazione  al  domicilio  fiscale  del
          rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione
          effettuata   all'ufficio  IVA  con  le  modalita'  previste
          dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n.
          633 del 1972, sempre che di data anteriore al passaggio dei
          beni.  L'annotazione  delle lettere commerciali in appositi
          registri  presso  l'ufficio  IVA  e' consentita solo per il
          conferimento  di  incarichi  che  comportano  passaggio  di
          beni".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
          2001,  n.  404,  reca: "Regolamento recante disposizioni in
          materia di utilizzo del servizio di collegamento telematico
          con   l'Agenzia  delle  entrate  per  la  presentazione  di
          documenti,  atti  e istanze previsti dalle disposizioni che
          disciplinano   i   singoli  tributi  nonche'  per  ottenere
          certificazioni  ed  altri  servizi  connessi ad adempimenti
          fiscali".
              -  La  legge  23  agosto 1998, n. 400 reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 della suddetta legge
          cosi' recita:
              "Art.   14   (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con  la denominazione di "decreto legislativo e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni".

          Note all'art. 1:
              -  Per  quanto riguarda il decreto del Presidente della
          Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, si veda in nota alle
          premesse.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  17 (Soggetti passivi). - L'imposta e' dovuta dai
          soggetti   che   effettuano   le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni  di servizi imponibili, i quali devono versarla
          all'erario,   cumulativamente   per   tutte  le  operazioni
          effettuate  e  al netto della detrazione prevista nell'art.
          19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
              Gli  obblighi  e i diritti derivanti dalla applicazione
          delle  norme  in  materia  di  imposta sul valore aggiunto,
          relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello
          Stato da o nei confronti di soggetti non residenti, possono
          essere  adempiuti  o  esercitati,  nei modi ordinari, dagli
          stessi  soggetti  direttamente,  se  identificati  ai sensi
          dell'art.  35-ter,  ovvero  tramite  un loro rappresentante
          residente  nel  territorio dello Stato nominato nella forme
          previste  dall'art.  1, comma 4, del decreto del Presidente
          della   Repubblica   10   novembre   1997,   n.   441.   Il
          rappresentante   fiscale   risponde   in   solido   con  il
          rappresentato   relativamente   agli   obblighi   derivanti
          dall'applicazione  delle  norme  in  materia di imposta sul
          valore  aggiunto.  La  nomina del rappresentante fiscale e'
          comunicata      all'altro      contraente     anteriormente
          all'effettuazione    dell'operazione.    La    nomina   del
          rappresentante  e'  obbligatoria  qualora  il  soggetto non
          residente,  che  non  si  sia  identificato direttamente ai
          sensi  dell'  art.  35-ter,  effettui  nel territorio dello
          Stato  cessioni  di  beni o prestazioni di servizi soggette
          all'imposta sul valore aggiunto nei confronti di cessionari
          o  committenti  che non agiscono nell'esercizio di imprese,
          arti  o  professioni.  Le  disposizioni  che  precedono  si
          applicano   anche  alle  operazioni,  imponibili  ai  sensi
          dell'art.  7,  quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da
          soggetti    domiciliati,    residenti    o    con   stabili
          organizzazioni  operanti  nei territori esclusi a norma del
          primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
              Gli  obblighi  relativi  alle  cessioni  di beni e alle
          prestazioni  di  servizi  effettuate  nel  territorio dello
          Stato   da   soggetti  non  residenti,  che  non  si  siano
          identificati  direttamente  ai  sensi dell'art. 35-ter, ne'
          abbiano  nominato  un  rappresentante  fiscale ai sensi del
          comma   precedente,   sono   adempiuti   dai  cessionari  o
          committenti,  residenti  nel  territorio  dello  Stato, che
          acquistano  i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio di
          imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica
          relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell'art.
          7,   quarto  comma,  lettera  f),  effettuate  da  soggetti
          domiciliati   o  residenti  o  con  stabili  organizzazioni
          operanti  nei  territori  esclusi  a norma del primo comma,
          lettera a), dello stesso art. 7. Gli obblighi relativi alle
          prestazioni  di  servizi  di  cui all'art. 7, quarto comma,
          lettera  d),  rese  da  soggetti  non  residenti a soggetti
          residenti  nel  territorio  dello Stato, sono adempiuti dai
          committenti  medesimi  qualora  agiscano  nell'esercizio di
          imprese, arti o professioni.
              Le  disposizioni  del  secondo e del terzo comma non si
          applicano  per  le operazioni effettuate da o nei confronti
          di  stabili  organizzazioni in Italia di soggetti residenti
          all'estero.
              In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
          oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
          per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
          semilavorati  di  purezza pari o superiore a 325 millesimi,
          al  pagamento  dell'imposta  e'  tenuto  il cessionario, se
          soggetto  passivo  d'imposta nel territorio dello Stato. La
          fattura,  emessa  dal cedente senza addebito d'imposta, con
          l'osservanza  delle  disposizioni di cui agli articoli 21 e
          seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
          comma,   deve   essere   integrata   dal   cessionario  con
          l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
          essere  annotata  nel registro di cui agli articoli 23 o 24
          entro  il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
          ma  comunque  entro  quindici  giorni dal ricevimento e con
          riferimento  al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
          della  detrazione,  e'  annotato  anche nel registro di cui
          all'art. 25".
              -  Per quanto riguarda il decreto del Presidente dell a
          Repubblica  10 novembre  1997,  n. 441, art. 1, comma 4, si
          veda in nota alle premesse.
              -  La  direttiva 76/308/CEE e' pubblicata in GUCE L 306
          del 30 novembre 1977.
              -  La  direttiva 77/799/CEE e' pubblicata in GUCE L 336
          del 27 dicembre 1977.
              -  Il  regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio del 27
          gennaio  1992,  concerne la cooperazione amministrativa nel
          settore delle imposte indirette (IVA).
              -  Per  quanto riguarda il decreto del Presidente della
          Repubblica  5 ottobre  2001,  n.  404, si veda in nota alle
          premesse.
              - Si riporta qui di seguito l'art. 38-ter, comma 1, del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, cosi' come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "1.  I  soggetti  domiciliati  e  residenti negli Stati
          membri  della  Comunita'  economica  europea  che non siano
          identificati  direttamente  ai sensi dell'art. 35-ter e che
          abbiano  nominato  un  rappresentante  ai sensi del secondo
          comma dell'art. 17, assoggettati all'imposta nello Stato in
          cui  hanno  il  domicilio  o  la  residenza,  che non hanno
          effettuato   operazioni   in  Italia,  ad  eccezione  delle
          prestazioni  di trasporto e relative prestazioni accessorie
          non   imponibili   ai  sensi  dell'art.  9,  nonche'  delle
          prestazioni  indicate all'art. 7, quarto comma, lettera d),
          possono   ottenere,   in   relazione  a  periodi  inferiori
          all'anno,  il  rimborso dell'imposta, se detraibile a norma
          dell'art.   19,  relativa  ai  beni  mobili  e  ai  servizi
          impostati  o  acquistati, sempreche' di imposto complessivo
          non  inferiore  a  duecento  euro. Se l'importo complessivo
          relativo   ai   periodi  infrannuali  risulta  inferiore  a
          duecento euro il rimborso spetta annualmente, sempreche' di
          importo  non  inferiore a venticinque euro. Le disposizioni
          del  presente  comma non si applicano per gli acquisti e le
          importazioni  di  beni  e  servizi  effettuati  da soggetti
          residenti  all'estero  tramite  stabili  organizzazioni  in
          Italia.".
              -  Si riporta qui di seguito l'art. 40, del decreto del
          Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, cosi'
          come modificato dal decreto qui pubblicato:
              "Art.  40 (Ufficio competente). - Competente a ricevere
          le  dichiarazioni  e  i  versamenti  di  cui  ai precedenti
          articoli,  e  ad  ogni  altro  effetto  di  cui al presente
          decreto,  e'  l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore
          aggiunto  nella  cui  circoscrizione  si trova il domicilio
          fiscale  del  contribuente  ai sensi degli articoli 58 e 59
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che
          non   vi   hanno   una   stabile   organizzazione   ne'  un
          rappresentante   nominato   ai   sensi   dell'art.  17,  e'
          competente l'ufficio provinciale di Roma.
              Per  i  soggetti  non residenti di cui all'art. 35-ter,
          l'ufficio  competente  ai  sensi  del  presente articolo e'
          individuato  con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia
          delle entrate.
              Le  dichiarazioni  presentate  e  i versamenti fatti ad
          ufficio  diverso  da  quello  indicato  nel  primo comma si
          considerano  presentate  o  fatti  nei  giorni in cui siano
          pervenuti all'ufficio competente.".