IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visti gli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione;
  Visto  il  decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153 (di seguito
indicato  come  decreto  legislativo  n.  153), recante la disciplina
civilistica e fiscale delle fondazioni;
  Visto  l'articolo  11  della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha
introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153;
  Visto  in  particolare  il comma 14 dell'articolo 11 della legge n.
448  del  2001  che  dispone  che l'Autorita' di vigilanza detta, con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme
introdotte  dall'articolo 11 citato, anche al fine di coordinarle con
le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 153;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  Visto  il  decreto  legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari;
  Visti  gli atti di indirizzo emanati dall'Autorita' di vigilanza in
data  5  agosto  1999  e  22  maggio 2001 in materia di statuti delle
fondazioni e di requisiti degli organi delle fondazioni;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 1
luglio 2002;
  Vista   la   nota  del  1  agosto  2002  con  la  quale,  ai  sensi
dell'articolo  17  della  citata  legge  n. 400 del 1988 lo schema di
regolamento  e'  stato  comunicato  al  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono
a  quelle  dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note al titolo:
              - Il titolo della legge 28 dicembre 2001, n. 448, reca:
          "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)".
              -  Per  il  testo  dell'art.  11, comma 14 della citata
          legge n. 448/2001 si veda nelle note alle premesse.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   114  della  Costituzione  prevede  che  la
          Repubblica  e' costituita dai comuni, dalle province, dalle
          citta'  metropolitane,  dalle  regioni  e  dallo  Stato.  I
          comuni,  le  province, le citta' metropolitane e le regioni
          sono  enti  autonomi  con propri statuti, poteri e funzioni
          secondo  i  principi fissati dalla Costituzione. Roma e' la
          capitale  della Repubblica. La legge dello Stato disciplina
          il suo ordinamento.
              -  L'art.  117  della Costituzione individua le materie
          riservate alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato e
          alla   potesta'   legislativa   concorrente  delle  regioni
          attribuendo   alla  regione  la  potesta'  legislativa  con
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              -  L'art.  118  della  Costituzione  stabilisce  che le
          funzioni  amministrative  sono  attribuite  ai comuni salvo
          che,  per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite
          a  province,  citta'  metropolitane, regioni e Stato, sulla
          base  dei  principi  di sussidiarieta', differenziazione ed
          adeguatezza.
              -  Il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, reca:
          "Disciplina  civilistica e fiscale degli enti conferenti di
          cui   all'art.   11,   comma  1,  del  decreto  legislativo
          20 novembre  1990,  n.  356,  e  disciplina  fiscale  delle
          operazioni  di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art.
          1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461.".
              -  Il  testo dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001,
          n. 448, e' il seguente:
                "Art.  11 (Modifiche al decreto legislativo 17 maggio
          1999,  n.  153, in materia di fondazioni). - 1. All'art. 1,
          comma  1,  del  decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
          dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:  "c-bis)
          `Settori ammessi':
                  1) famiglia   e   valori   connessi;   crescita   e
          formazione  giovanile; educazione, istruzione e formazione,
          incluso  l'acquisto  di  prodotti editoriali per la scuola;
          volontariato,   filantropia   e  beneficenza;  religione  e
          sviluppo   spirituale;  assistenza  agli  anziani;  diritti
          civili;
                  2) prevenzione   della   criminalita'  e  sicurezza
          pubblica;  sicurezza  alimentare e agricoltura di qualita';
          sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei
          consumatori;  protezione  civile; salute pubblica, medicina
          preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva; prevenzione
          e  recupero  delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi
          psichici e mentali;
                  3) ricerca  scientifica e tecnologica; protezione e
          qualita' ambientale;
                  4) arte,  attivita'  e  beni  culturali.  I settori
          indicati   possono   essere   modificati   con  regolamento
          dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; .
              2. All'art.   1,   comma  1,  del  decreto  legislativo
          17 maggio  1999,  n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla
          seguente:
                "d) Settori rilevanti: i settori ammessi scelti, ogni
          tre  anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;
          .
              3. All'art.  2  del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
                "2. Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con il
          territorio, indirizzano la propria attivita' esclusivamente
          nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori
          rilevanti,  assicurando,  singolarmente e nel loro insieme,
          l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza
          ai settori a maggiore rilevanza sociale .
              4. All'art.   4,   comma  1,  del  decreto  legislativo
          17 maggio  1999,  n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla
          seguente:
                "c) previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo,
          di  una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti,
          diversi   dallo   Stato,   di   cui   all'art.   114  della
          Costituzione,   idonea  a  rifletterne  le  competenze  nei
          settori  ammessi  in  base  agli  articoli  117 e 118 della
          Costituzione,   fermo  restando  quanto  stabilito  per  le
          fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonche'
          dell'apporto  di  personalita'  che  per  professionalita',
          competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e'
          rivolta l'attivita' della fondazione, possano efficacemente
          contribuire   al   perseguimento  dei  fini  istituzionali,
          fissando  un  numero  di  componenti  idoneo  ad assicurare
          l'efficace  esercizio  dei  relativi  compiti  e prevedendo
          modalita'  di designazione e di nomina dirette a consentire
          un'equilibrata,     e     comunque    non    maggioritaria,
          rappresentanza   di   ciascuno  dei  singoli  soggetti  che
          partecipano   alla  formazione  dell'organo.  Salvo  quanto
          previsto  al  periodo  precedente,  i  soggetti ai quali e'
          attribuito il potere di designare componenti dell'organo di
          indirizzo   e   i  componenti  stessi  degli  organi  delle
          fondazioni   non   devono  essere  portatori  di  interessi
          riferibili    ai   destinatari   degli   interventi   delle
          fondazioni; .
              5. All'art. 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del
          decreto  legislativo  17 maggio 1999, n. 153, le parole da:
          ", unitamente fino a: "comma 6, sono soppresse.
              6. All'art.   4,  comma  1,  lettera  g),  del  decreto
          legislativo   17 maggio  1999,  n.  153,  dopo  la  parola:
          "onorabilita',  sono  inserite  le  seguenti:  "intesi come
          requisiti  di esperienza e di idoneita' etica confacenti ad
          un ente senza scopo di lucro, .
              7. All'art.  4  del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
                "3. I  soggetti  che  svolgono funzioni di indirizzo,
          amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni
          non   possono   ricoprire   funzioni   di  amministrazione,
          direzione   o   controllo   presso   la  societa'  bancaria
          conferitaria   o   altre   societa'  operanti  nel  settore
          bancario,  finanziario  o  assicurativo,  ad  eccezione  di
          quelle,   non  operanti  nei  confronti  del  pubblico,  di
          limitato rilievo economico o patrimoniale .
              8. All'art.   4,   comma  5,  del  decreto  legislativo
          17 maggio 1999, n. 153, il primo periodo e' soppresso.
              9. All'art.  5,  comma  1,  primo  periodo, del decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
          le  seguenti parole: "ed e' gestito in modo coerente con la
          natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che
          operano secondo principi di trasparenza e moralita' .
              10. All'art.  6 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
                "5-bis.  Una  societa' bancaria o capogruppo bancario
          si  considera controllata da una fondazione anche quando il
          controllo  e' riconducibile, direttamente o indirettamente,
          a  piu'  fondazioni,  in qualunque modo o comunque sia esso
          determinato .
              11. All'art.  7,  comma  1,  primo periodo, del decreto
          legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine,
          le seguenti parole: "assicurando il collegamento funzionale
          con  le  loro finalita' istituzionali ed in particolare con
          lo sviluppo del territorio .
              12. All'art.  25,  comma  1,  del  decreto  legislativo
          17 maggio 1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
              13. All'art. 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999,
          n. 153, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
                "1-bis.  Al  fine del rispetto di quanto previsto nel
          comma   1,   la   partecipazione  nella  societa'  bancaria
          conferitaria  puo'  essere  affidata  ad  una  societa'  di
          gestione  del  risparmio  che  la  gestisce in nome proprio
          secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che e'
          scelta  nel  rispetto di procedure competitive; resta salva
          la  possibilita'  per la fondazione di dare indicazioni per
          le  deliberazioni  dell'assemblea  straordinaria  nei  casi
          previsti  dall'art.  2365 del codice civile. La dismissione
          e'  comunque  realizzata non oltre il terzo anno successivo
          alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1.
                1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la
          Banca  d'Italia  esercitano i poteri ad essi attribuiti dal
          testo  unico  delle leggi in materia bancaria e creditizia,
          di  cui  al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e
          dal   testo   unico   delle   disposizioni  in  materia  di
          intermediazione  finanziaria, di cui al decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58 .
              14. L'Autorita'  di vigilanza detta, con regolamento da
          emanare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  le disposizioni attuative delle
          norme  introdotte  dal  presente articolo, anche al fine di
          coordinarle   con   le   disposizioni  di  cui  al  decreto
          legislativo  17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano
          i  propri  statuti  alle disposizioni del presente articolo
          entro  novanta  giorni  dall'emanazione  delle disposizioni
          dell'Autorita'  di  vigilanza.  Fatti  salvi gli interventi
          necessari   a   fini  di  stabilita'  bancaria,  fino  alla
          ricostituzione    degli   organi,   conseguentemente   alle
          modifiche   statutarie   di   cui  al  presente  comma,  le
          fondazioni,   in   assenza   di   espressa   autorizzazione
          dell'Autorita'  di vigilanza, limitano la propria attivita'
          all'ordinaria  amministrazione,  nella  quale e' ricompresa
          l'esecuzione dei progetti di erogazione gia' approvati.
              15. In  apposito allegato alla relazione previsionale e
          programmatica  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze
          espone  l'ammontare delle risorse complessivamente attivate
          nei  settori  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  del decreto
          legislativo  17 maggio  1999,  n.  153.  Di tali risorse si
          tiene  conto  nella  rideterminazione degli stanziamenti da
          iscrivere  nei  fondi  di  cui  all'art.  46 della presente
          legge".
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "Art.  17  (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministro  o  di autorita' sott'ordinate al
          Ministro  quando  la  legge  espressamente  conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
              -  Il  decreto  legislativo  1  settembre 1993, n. 385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
              -  Il  titolo dell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999,
          reca: "Atto di indirizzo a carattere generale in materia di
          adeguamento    degli    statuti   delle   fondazioni   alle
          disposizioni  della  legge  23 dicembre 1998, n. 461, e del
          decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153".
              -  Il titolo dell'atto di indirizzo del 22 maggio 2001,
          reca: "Fondazioni bancarie".
          Nota all'art. 1:
              -   Il   testo  dell'art.  1  del  decreto  legislativo
          17 maggio 1999, n. 153, e' il seguente:
              "Art.  1  (Definizioni).  -  1. Nel presente decreto si
          intendono per:
                a)  "legge  di delega : la legge 23 dicembre 1998, n.
          461;
                b) "TUIR  :  testo  unico  delle imposte sui redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917;
                c) "Fondazione   :   l'ente   che  ha  effettuato  il
          conferimento  dell'azienda  bancaria  ai  sensi del decreto
          legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
                c-bis)  "Settori  ammessi  :  1)  Famiglia  e  valori
          connessi;  crescita  e  formazione  giovanile;  educazione,
          istruzione  e  formazione,  incluso  l'acquisto di prodotti
          editoriali  per  la  scuola;  volontariato,  filantropia  e
          beneficenza;  religione  e  sviluppo spirituale; assistenza
          agli   anziani;   diritti   civili;  2)  prevenzione  della
          criminalita'  e  sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e
          agricoltura   di  qualita';  sviluppo  locale  ed  edilizia
          popolare  locale;  protezione  dei  consumatori; protezione
          civile;    salute    pubblica;    medicina   preventiva   e
          riabilitativa;  attivita'  sportiva; prevenzione e recupero
          delle  tossicodipendenze;  patologie  e disturbi psichici e
          mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
          qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I
          settori  indicati possono essere modificati con regolamento
          dell'Autorita'  di  vigilanza da emanare ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d)  "Settori  rilevanti  :  i settori ammessi scelti,
          ogni  tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a
          tre;
                e)  "Autorita'  di  vigilanza  : l'autorita' prevista
          dall'art.  2,  comma  1,  della  legge  di  delega,  le cui
          funzioni  sono  esercitate in via transitoria dal Ministero
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          secondo quanto previsto dall'art. 10;
                f) "Societa'  bancaria  conferitaria  :  la  societa'
          titolare  direttamente  o  indirettamente  di tutta o parte
          dell'originaria  azienda  bancaria della Fondazione e nella
          quale  la  stessa detiene direttamente o indirettamente una
          partecipazione,   ivi   compresi,  in  particolare:  1)  la
          societa'  titolare di tutta o parte dell'originaria azienda
          bancaria  conferita  dalla  Fondazione ai sensi del decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  356;  2)  la  societa'
          risultante da operazioni di fusione della societa' bancaria
          conferitaria;  3) la societa' beneficiaria di operazioni di
          scissione  e  di conferimento di tutta o parte dell'azienda
          bancaria  da parte della societa' bancaria conferitaria; 4)
          la  societa' che detiene il controllo delle societa' di cui
          ai punti 1, 2 e 3;
                g)  "Societa' conferitaria : la societa' destinataria
          dei  conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
          1990,  n.  218,  e  successive  modifiche e integrazioni, e
          della   legge   26 novembre  1993,  n.  489,  e  successive
          modifiche  e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1)
          la  societa'  titolare  di  tutta  o  parte dell'originaria
          azienda  conferita  dalla  Fondazione  ai sensi del decreto
          legislativo  20 novembre  1990,  n.  356;  2)  la  societa'
          risultante   da   operazioni   di  fusione  della  societa'
          conferitaria;  3) la societa' beneficiaria di operazioni di
          scissione  e  di  conferimento  di  azienda  da parte della
          societa'  conferitaria;  4)  la  societa'  che  detiene  il
          controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;
                h) "Impresa  strumentale  :  impresa esercitata dalla
          Fondazione  o  da una societa' di cui la Fondazione detiene
          il  controllo,  operante  in  via  esclusiva per la diretta
          realizzazione   degli   scopi   statuari  perseguiti  dalla
          Fondazione nei settori rilevanti;
                i)  "Partecipazione  indiretta  :  la  partecipazione
          detenuta  tramite societa' controllata, societa' fiduciaria
          o per interposta persona;
                j) "Conferimenti : i conferimenti effettuati ai sensi
          della  legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche
          ed  integrazioni  e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
          successive modifiche ed integrazioni;
                k) "Fondi   immobiliari   :   i   fondi   comuni   di
          investimento immobiliare chiusi;
                l) "Direttiva del 18 novembre 1994 : la direttiva del
          Ministro  del  tesoro  in data 18 novembre 1994, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del 22 novembre 1994 e
          recante  "Criteri  e  procedure  per  la  dismissione delle
          partecipazioni  deliberate  dagli  enti  conferenti  di cui
          all'art.  11  del  decreto legislativo 20 novembre 1990, n.
          356,  nonche'  per  la  diversificazione  del rischio degli
          investimenti  effettuati  dagli  enti  stessi , adottata ai
          sensi  dell'art.  1,  commi  7  e  7-bis, del decreto-legge
          31 maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 30 luglio 1994, n. 474".